Corte d'Appello Roma, sentenza 05/03/2024, n. 920

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 05/03/2024, n. 920
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 920
Data del deposito : 5 marzo 2024

Testo completo

35

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente Dott. Olga Pirone Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel.
all'udienza del 05/03/2024 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2767/2021 tra
Q rappresentato/a e difeso/a dagli avv. MICHILLI Parte_1
LUISA e FUSILLO MATTEO
Appellante contro
, rappresentato/a e difeso/a dagli avv. GUGLIELMI Controparte_1
CARLO e FASAN EMILIANO
Appellato
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies e 436 bis cpc, alla data odierna ha pronunziato la presente
SENTENZA

dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 2302 del 2021
CONCLUSIONI: come da scritti in atti

1



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Letto l'art. 111 Cost., nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
letto l'art. 132 n. 4 c.p.c.;
letto l'art. 118, commi 1 e 2, disp att c.p.c.;

Premesso che il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento del ricorso proposto da
, ha condannato la società l Controparte_1 Controparte_2 pagamento della somma di € 6.163,01 a titolo di straordinario maturato dal maggio 2013 al maggio 2018, oltre interessi e rivalutazione;

Che il Tribunale – dopo aver respinto la domanda proposta dal ricorrente avente ad oggetto l'accertamento del diritto ad essere inquadrato nel livello C1 del
[...]
sin dal 1.1.2003 per le mansioni svolte - ha accolto quella Organizzazione_1 relativa al riconoscimento del diritto al compenso per il lavoro straordinario effettuato nel sopraindicato periodo;

Che aveva, sul punto, dedotto il – dipendente della CP_1 [...] ed occupato presso l'hotel denominato “ sito in CP_2 Organizzazione_2
Roma, via Veneto, 125 con qualifica di chef di ristorazione (liv. C2) – di essere stato addetto dal gennaio 2003 al servizio dell'albergo esclusivamente nel Org_3 turno di notte e di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 22,30 alle ore 7,00, svolgendo un orario giornaliero di 8 ore e mezza, senza la dovuta pausa di 30 minuti, trovandosi solo in turno senza alcuna possibilità di essere sostituito;
di aver svolto, quindi, 10 ore di straordinario al mese (2 ore e mezza a settimana);

Il primo giudice ha accolto la domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributiva a titolo di lavoro straordinario tenuto conto dell'esito della prova testimoniale esperita e, in ogni caso, per essere il l'unico addetto CP_1 al servizio nel suo turno, non costituendo – per tale motivo – gli eventuali periodi di inattività periodi di pausa, bensì di mera attesa, in cui lo stesso rimaneva a disposizione per una nuova prestazione;

Avverso la sentenza ha
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