Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/06/2024, n. 403
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Testo completo
RG 532 /2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA -Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr. Alessandro GASPARINI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 532 / 2019 RCL promossa con ricorso depositato il 15/07/2019 da
INPS (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. DONI FILIPPO elettivamente domiciliato
ZZ EL (avv.filippo.doni@postacert.inps.gov.it) presso il difensore parte appellante contro
PI CA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. PANIZ
MAURIZIO, dell'avv. STIVANELLO GUSSONI FRANCO, dell'avv. FULLIN STEFANIA, elettivamente domiciliato in ZZ EL (maurizio.paniz@ordineavvocatibellunopec.it;
stefania.fullin@ordineavvocatibellunopec.it;
franco.stivanellogussoni@venezia.pecavvocati.it)
parte appellata/appellante incidentale
pagina 1 di 13
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso n. 330/2019 pubblicata il 26/06/2019, non notificata
In punto: decorrenza e ricalcolo della pensione
Causa trattata all'udienza del 6 giugno 2024
Conclusioni per l'appellante: “In via principale: in parziale riforma della Sentenza n.330/2019 del Giudice del Lavoro di Treviso, accertare e dichiarare che il sig. TT ha maturato il diritto a pensione con decorrenza 3/2015. Spese ed onorari come per legge di ambedue i gradi del giudizio”.
Conclusioni per l'appellato: “in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario poiché difetta del requisito della specificità dei motivi di appello e, quindi, promosso in difetto dei requisiti di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c.;
in via principale e nel merito: sia rigettato
l'appello avversario in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto e sia per l'effetto confermata in parte de qua l'impugnata sentenza;
in via incidentale: I) sia sollevata questione di illegittimità costituzionale della art. 2, co. 3, L. 503/1992 (c.d. Deroga AM) e dell'art. 1, comma 13, della L. 335/1995 (c.d. Riforma Dini) nella parte in cui non hanno esteso la salvaguardia del sistema retributivo anche per coloro che alla data del 31.12.1995 avevano maturato l'anzianità contributiva di quindici anni per violazione del principio di uguaglianza e parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost. e per violazione del legittimo affidamento di cui agli artt. 2 e 3 Cost. oltre che dell'art. 117, comma 1, in relazione agli artt. 6 CEDU e 1 Prot. Add. 1
CEDU;
II) previa, del caso, remissione alla Corte Costituzionale, sia accolto l'appello incidentale del sig. TT e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Treviso, sia accertato e dichiarato il diritto del sig. TT alla liquidazione del suo trattamento pensionistico secondo il solo sistema retributivo nonché condannare l'INPS alla ricostituzione della pensione con il solo sistema retributivo, condannandolo al pagamento di tutte le differenze ed arretrati, maturati e maturandi, dalla data di liquidazione al saldo, comprensivi di eventuali aggiornamenti e/o rivalutazione, nonché al riconoscimento e/o pagamento di eventuali maggiorazioni pensionistiche, da maggiorarsi con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data di maturazione al saldo;
in ogni caso spese e compensi del presente giudizio,
pagina 2 di 13 oltre che del giudizio di primo grado, maggiorati di incombenti fiscali e di CA, integralmente rifusi”.
Svolgimento del processo
1. Con appello depositato il 15.7.2019 l'INPS ha impugnato la sentenza del Tribunale di Treviso
n. 330/2019 pubblicata il 26.6.2019, con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso di primo grado e riconosciuto il diritto di TT ET al trattamento pensionistico dal
1.2.2014 e rigettata la domanda di riliquidazione dello stesso con il sistema retributivo, con compensazione integrale delle spese di lite.
2. Con l'appello principale, che appare chiaro e specifico (con conseguente infondatezza dell'eccezione dell'appellata sul punto della assenza dei requisiti di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c.),
l'INPS chiede a questa Corte di riformare parzialmente la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe erroneamente interpretato il dato normativo, ritenendo non applicabile al TT la
“finestra mobile”, a fronte del dato di fatto, non contestato, che lo stesso ha maturato il requisito contributivo collegato all'età, secondo la previgente disciplina, soltanto il 31.8.2013, quindi applicando il termine di 18 mesi per i lavoratori autonomi, con decorrenza dal 1.3.2015, oltre il limite del 6.1.2015 previsto dalla legge di salvaguardia (L. 122/2010, artt. 24 co. 14 e 15).
Richiama sul punto la circolare INPS 53/2011 e precedenti di legittimità (Cass., 29191/2018,
1931/21, 16097/20, 2609/23) ritenuti rilevanti. Chiede quindi, in riforma della sentenza impugnata, l'accertamento della decorrenza del trattamento pensionistico dal 3/2015.
3.Resiste l'appellante contestando la ricostruzione in diritto operata dall'INPS quanto alla ritenuta applicabilità delle “finestre mobili” chiedendo invece la conferma della sentenza di primo grado in punto di decorrenza del beneficio. Chiede la riforma della stessa invece nella parte in cui avrebbe erroneamente ritenuto applicabile il sistema di calcolo misto invece che interamente retributivo, ritenendo che la L. 335/1995 (riforma Dini) dovesse essere interpretata nel senso di esonerare dalla relativa applicazione non solo i soggetti di cui all'art. 1, co. 13 (18 anni di versamenti contributivi al 31.12.1995) ma anche coloro che rientravano nella c.d. deroga
AM di cui all'art. 2, co. 3, Dlgs. 503/92 (maturazione 15 anni al 31.12.1992), sulla base del legittimo affidamento che il ricorrente in primo grado avrebbe fatto alla data dell'interruzione dell'attività lavorativa (31.12.1993) per accedere alla contribuzione volontaria (1.6.1994), scelta che non avrebbe compiuto se avesse saputo che lavorando alcuni anni in più avrebbe potuto
pagina 3 di 13
godere del sistema interamente retributivo. Sostiene l'appellante incidentale in particolare che il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere che le due riforme richiamate abbiano ambiti applicativi diversi: ossia che la “deroga AM” si applicherebbe solo alla disciplina delle pensioni di vecchiaia e non anche a quelle di anzianità. Sottolinea che entrambe le riforme fanno riferimento all'anzianità contributiva e non all'età anagrafica e vanno lette in ottica unitaria e applicate sulla base di un giudizio ex ante, indipendentemente dalla pensione di fatto ottenuta e che una diversa lettura sarebbe intrinsecamente irragionevole e lesiva del legittimo affidamento, di cui agli artt. 2 e 3 Cost. e art. 1 prot. Add 1 della CEDU. Ove ritenuto invece precluso dal dettato normativo giungere ad una tale interpretazione costituzionalmente orientata, l'appellante incidentale, chiede anche in questa sede che venga sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, co. 3 Dlgs. 503/1992 e dell'art. 1, comma 13 L. 335/1995 nella parte in cui non hanno esteso la salvaguardia del sistema di calcolo retributivo anche per coloro che alla data del 31.12.1995 avevano maturato l'anzianità contributiva di quindici anni per violazione del principio di uguaglianza e parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost. e per violazione del legittimo affidamento di cui agli artt. 2 e 3 Cost. oltre che dell'art. 117, comma 1, in relazione agli artt. 6 CEDU e 1 Prot. Add. 1 CEDU. Insiste quindi, previa eventuale rimessione alla Corte
Costituzionale, per la parziale riforma della sentenza di primo grado e chiede che sia accertato e dichiarato il diritto del TT alla liquidazione del suo trattamento pensionistico secondo il solo sistema retributivo con conseguente condanna dell'INPS alla ricostituzione della pensione con il solo sistema retributivo, al pagamento di tutte le differenze ed arretrati, maturati e maturandi, dalla data di liquidazione al saldo, comprensivi di eventuali aggiornamenti e/o rivalutazione, nonché al riconoscimento e/o pagamento di eventuali maggiorazioni pensionistiche, da maggiorarsi con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data di maturazione al saldo.
4. L'udienza di discussione veniva svolta in modalità cartolare. Il Collegio viste le note di trattazione scritta (ordinanza 1.10.2020), ha autorizzato le parti al deposito di ulteriori note di replica sulle questioni di rito e di merito sollevate. Dopo un rinvio d'ufficio per riequilibrio del ruolo d'udienza, la causa veniva discussa all'udienza del 2.11.2023 e il Collegio ha invitato le parti a chiarire la questione dell'ambito applicativo della deroga prevista dall'art. 12 del DL.
78/10 con limitato richiamo all'art. 1 comma 6 L. 243/04 e non comma 8, concedendo alle parti
pagina 4 di 13
ulteriore termine per note e repliche. L'udienza fissata per la discussione veniva quindi ulteriormente rinviata per riorganizzazione del ruolo ed infine discussa all'udienza del 6.6.2024, all'esito della quale veniva decisa mediante dispositivo.
Motivi della decisione
5. L'appello principale è infondato.
6. Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado e pacifico tra le parti, anche in questo secondo grado di giudizio, i requisiti per accedere alla pensione anticipata di anzianità di cui il ricorrente è beneficiario sono, in relazione all'età, il compimento del cinquantottesimo anno
(requisito integrato il 17.06.2012) e, in relazione ai contributi, il versamento di 35 anni di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA -Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr. Alessandro GASPARINI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 532 / 2019 RCL promossa con ricorso depositato il 15/07/2019 da
INPS (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. DONI FILIPPO elettivamente domiciliato
ZZ EL (avv.filippo.doni@postacert.inps.gov.it) presso il difensore parte appellante contro
PI CA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. PANIZ
MAURIZIO, dell'avv. STIVANELLO GUSSONI FRANCO, dell'avv. FULLIN STEFANIA, elettivamente domiciliato in ZZ EL (maurizio.paniz@ordineavvocatibellunopec.it;
stefania.fullin@ordineavvocatibellunopec.it;
franco.stivanellogussoni@venezia.pecavvocati.it)
parte appellata/appellante incidentale
pagina 1 di 13
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso n. 330/2019 pubblicata il 26/06/2019, non notificata
In punto: decorrenza e ricalcolo della pensione
Causa trattata all'udienza del 6 giugno 2024
Conclusioni per l'appellante: “In via principale: in parziale riforma della Sentenza n.330/2019 del Giudice del Lavoro di Treviso, accertare e dichiarare che il sig. TT ha maturato il diritto a pensione con decorrenza 3/2015. Spese ed onorari come per legge di ambedue i gradi del giudizio”.
Conclusioni per l'appellato: “in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario poiché difetta del requisito della specificità dei motivi di appello e, quindi, promosso in difetto dei requisiti di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c.;
in via principale e nel merito: sia rigettato
l'appello avversario in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto e sia per l'effetto confermata in parte de qua l'impugnata sentenza;
in via incidentale: I) sia sollevata questione di illegittimità costituzionale della art. 2, co. 3, L. 503/1992 (c.d. Deroga AM) e dell'art. 1, comma 13, della L. 335/1995 (c.d. Riforma Dini) nella parte in cui non hanno esteso la salvaguardia del sistema retributivo anche per coloro che alla data del 31.12.1995 avevano maturato l'anzianità contributiva di quindici anni per violazione del principio di uguaglianza e parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost. e per violazione del legittimo affidamento di cui agli artt. 2 e 3 Cost. oltre che dell'art. 117, comma 1, in relazione agli artt. 6 CEDU e 1 Prot. Add. 1
CEDU;
II) previa, del caso, remissione alla Corte Costituzionale, sia accolto l'appello incidentale del sig. TT e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Treviso, sia accertato e dichiarato il diritto del sig. TT alla liquidazione del suo trattamento pensionistico secondo il solo sistema retributivo nonché condannare l'INPS alla ricostituzione della pensione con il solo sistema retributivo, condannandolo al pagamento di tutte le differenze ed arretrati, maturati e maturandi, dalla data di liquidazione al saldo, comprensivi di eventuali aggiornamenti e/o rivalutazione, nonché al riconoscimento e/o pagamento di eventuali maggiorazioni pensionistiche, da maggiorarsi con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data di maturazione al saldo;
in ogni caso spese e compensi del presente giudizio,
pagina 2 di 13 oltre che del giudizio di primo grado, maggiorati di incombenti fiscali e di CA, integralmente rifusi”.
Svolgimento del processo
1. Con appello depositato il 15.7.2019 l'INPS ha impugnato la sentenza del Tribunale di Treviso
n. 330/2019 pubblicata il 26.6.2019, con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso di primo grado e riconosciuto il diritto di TT ET al trattamento pensionistico dal
1.2.2014 e rigettata la domanda di riliquidazione dello stesso con il sistema retributivo, con compensazione integrale delle spese di lite.
2. Con l'appello principale, che appare chiaro e specifico (con conseguente infondatezza dell'eccezione dell'appellata sul punto della assenza dei requisiti di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c.),
l'INPS chiede a questa Corte di riformare parzialmente la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe erroneamente interpretato il dato normativo, ritenendo non applicabile al TT la
“finestra mobile”, a fronte del dato di fatto, non contestato, che lo stesso ha maturato il requisito contributivo collegato all'età, secondo la previgente disciplina, soltanto il 31.8.2013, quindi applicando il termine di 18 mesi per i lavoratori autonomi, con decorrenza dal 1.3.2015, oltre il limite del 6.1.2015 previsto dalla legge di salvaguardia (L. 122/2010, artt. 24 co. 14 e 15).
Richiama sul punto la circolare INPS 53/2011 e precedenti di legittimità (Cass., 29191/2018,
1931/21, 16097/20, 2609/23) ritenuti rilevanti. Chiede quindi, in riforma della sentenza impugnata, l'accertamento della decorrenza del trattamento pensionistico dal 3/2015.
3.Resiste l'appellante contestando la ricostruzione in diritto operata dall'INPS quanto alla ritenuta applicabilità delle “finestre mobili” chiedendo invece la conferma della sentenza di primo grado in punto di decorrenza del beneficio. Chiede la riforma della stessa invece nella parte in cui avrebbe erroneamente ritenuto applicabile il sistema di calcolo misto invece che interamente retributivo, ritenendo che la L. 335/1995 (riforma Dini) dovesse essere interpretata nel senso di esonerare dalla relativa applicazione non solo i soggetti di cui all'art. 1, co. 13 (18 anni di versamenti contributivi al 31.12.1995) ma anche coloro che rientravano nella c.d. deroga
AM di cui all'art. 2, co. 3, Dlgs. 503/92 (maturazione 15 anni al 31.12.1992), sulla base del legittimo affidamento che il ricorrente in primo grado avrebbe fatto alla data dell'interruzione dell'attività lavorativa (31.12.1993) per accedere alla contribuzione volontaria (1.6.1994), scelta che non avrebbe compiuto se avesse saputo che lavorando alcuni anni in più avrebbe potuto
pagina 3 di 13
godere del sistema interamente retributivo. Sostiene l'appellante incidentale in particolare che il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere che le due riforme richiamate abbiano ambiti applicativi diversi: ossia che la “deroga AM” si applicherebbe solo alla disciplina delle pensioni di vecchiaia e non anche a quelle di anzianità. Sottolinea che entrambe le riforme fanno riferimento all'anzianità contributiva e non all'età anagrafica e vanno lette in ottica unitaria e applicate sulla base di un giudizio ex ante, indipendentemente dalla pensione di fatto ottenuta e che una diversa lettura sarebbe intrinsecamente irragionevole e lesiva del legittimo affidamento, di cui agli artt. 2 e 3 Cost. e art. 1 prot. Add 1 della CEDU. Ove ritenuto invece precluso dal dettato normativo giungere ad una tale interpretazione costituzionalmente orientata, l'appellante incidentale, chiede anche in questa sede che venga sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, co. 3 Dlgs. 503/1992 e dell'art. 1, comma 13 L. 335/1995 nella parte in cui non hanno esteso la salvaguardia del sistema di calcolo retributivo anche per coloro che alla data del 31.12.1995 avevano maturato l'anzianità contributiva di quindici anni per violazione del principio di uguaglianza e parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost. e per violazione del legittimo affidamento di cui agli artt. 2 e 3 Cost. oltre che dell'art. 117, comma 1, in relazione agli artt. 6 CEDU e 1 Prot. Add. 1 CEDU. Insiste quindi, previa eventuale rimessione alla Corte
Costituzionale, per la parziale riforma della sentenza di primo grado e chiede che sia accertato e dichiarato il diritto del TT alla liquidazione del suo trattamento pensionistico secondo il solo sistema retributivo con conseguente condanna dell'INPS alla ricostituzione della pensione con il solo sistema retributivo, al pagamento di tutte le differenze ed arretrati, maturati e maturandi, dalla data di liquidazione al saldo, comprensivi di eventuali aggiornamenti e/o rivalutazione, nonché al riconoscimento e/o pagamento di eventuali maggiorazioni pensionistiche, da maggiorarsi con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data di maturazione al saldo.
4. L'udienza di discussione veniva svolta in modalità cartolare. Il Collegio viste le note di trattazione scritta (ordinanza 1.10.2020), ha autorizzato le parti al deposito di ulteriori note di replica sulle questioni di rito e di merito sollevate. Dopo un rinvio d'ufficio per riequilibrio del ruolo d'udienza, la causa veniva discussa all'udienza del 2.11.2023 e il Collegio ha invitato le parti a chiarire la questione dell'ambito applicativo della deroga prevista dall'art. 12 del DL.
78/10 con limitato richiamo all'art. 1 comma 6 L. 243/04 e non comma 8, concedendo alle parti
pagina 4 di 13
ulteriore termine per note e repliche. L'udienza fissata per la discussione veniva quindi ulteriormente rinviata per riorganizzazione del ruolo ed infine discussa all'udienza del 6.6.2024, all'esito della quale veniva decisa mediante dispositivo.
Motivi della decisione
5. L'appello principale è infondato.
6. Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado e pacifico tra le parti, anche in questo secondo grado di giudizio, i requisiti per accedere alla pensione anticipata di anzianità di cui il ricorrente è beneficiario sono, in relazione all'età, il compimento del cinquantottesimo anno
(requisito integrato il 17.06.2012) e, in relazione ai contributi, il versamento di 35 anni di
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