Corte d'Appello Milano, sentenza 19/12/2024, n. 3502
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Testo completo
N. R.G. 3319/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Francesco Distefano Presidente dr.ssa Francesca Maria Mammone Consigliera rel. dr.ssa Francesca Vullo Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
EQUIPE ITALIA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L., (C.F. e P.IVA
08073310156), rappresentata e difesa dall'avv. Norma Grimondi (C.F. GMNRM70S51A794T) e dall'avv. Alfredo Giampietro Vitali (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Bergamo, via Masone n. 11
APPELLANTE
CONTRO
COMUNE DI ABBIATEGRASSO (C.F. e P.IVA 01310880156), rappresentato e difeso dall'avv.
Maria Cristina Colombo (C.F. [...]) e dall'avv. Mattia Casati (C.F.
[...]) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Durini n. 24
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
Avente ad oggetto: Appalto, altre ipotesi ex art 1655 e ss. c.c. (compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)
Sulle seguenti conclusioni. pagina 1 di 16 Per EQUIPE ITALIA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.,
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contraris rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, in totale riforma della Sentenza n. 3333/2023 (Rep. 3630/2023), datata 24/04/2023, pubblicata il 26/04/2023, non notificata, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione 1^ civile, Giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, a definizione del procedimento rubricato sub R.G. n. 58765/2017, così provvedere:
VIA PRELIMINARE:
Dichiarare l'improcedibilità e/o improponibilità della domanda proposta dal Comune di AB per effetto della clausola compromissoria contenuta nella Convenzione e conseguentemente dichiarare la nullità e, quindi, la revoca del Decreto Ingiuntivo n. 19795/2017, R.G. n. 28960/2017, emesso dall'intestato Tribunale.
IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE:
Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, con riguardo alle domande del presente giudizio, in favore del Giudice Amministrativo e dichiarare la conseguente nullità e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
IN VIA PRINCIPALE:
Dichiarare nullo l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 19795/2017, R.G. n. 28960/2017 e, per l'effetto, revocarlo e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto da Cooperativa QU AL SSDA.r.l. al
Comune di AB per i motivi di cui alla superiore parte espositiva respingendo l'appello incidentale del Comune di AB.
IN VIA RICONVENZIONALE:
Dichiarare nullo e/o annullare il contratto del 10/12/2014 sottoscritto da Coop. QU AL e dal
Comune di AB – per tutte le ragioni di cui alla parte motiva del presente Atto – e per
l'effetto condannare il Comune di AB, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di tutte le somme indebitamente versate da Coop. QU AL, dal settembre 2010 al gennaio 2017, come quantificate in atto o nella somma che risulterà in corso di causa, oltre al risarcimento dei danni patiti dell'opponente nella somma che risulterà di giustizia.
In subordine, accertare il grave inadempimento del Comune di AB e dichiarare risolto il contratto del 10/12/2014 sottoscritto da Coop. QU AL e dal Comune di AB e conseguentemente condannare l'Ente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire a
pagina 2 di 16
Cooperativa QU AL Società Sportiva Dilettantistica ARLtutti i danni patiti dell'opponente nella somma che risulterà di giustizia.
In ogni caso condannare il Comune di AB, in persona del legale rappresentante pro tempore,
a risarcire ad Cooperativa QU AL Società Sportiva Dilettantistica ARLtutti i danni di immagine patiti e da liquidarsi in via equitativa.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettersi prove per testi già dedotte nella memoria ex art. 183, comma VI n.2 c.p.c. e a prova contraria sulla memoria ex art. 183 VI comma n.3 c.p.c. depositate dall'opponente.
IN OGNI CASO
Spese e competenze di giudizio (ivi compresi quelli della fase di primo grado) interamente rifuse.
Per COMUNE DI ABBIATEGRASSO
- in via principale: rigettare integralmente l'appello proposto da QU AL avverso la sentenza n.
3333 del 26 aprile 2023, emessa dal Tribunale di Milano, Sez. I civ, a definizione del giudizio di cui al
n. R.G. 58765/2017 in quanto infondato in fatto e in diritto, per i motivi tutti dedotti negli scritti difensivi del Comune;
- in via incidentale: riformare in parte qua la sentenza n. 3333 del 26 aprile 2023, emessa dal Tribunale di Milano, Sez. I civ per i motivi dedotti negli scritti difensivi del Comune, riferiti in particolare al capo
(vii) della stessa e, per l'effetto, condannare QU AL al pagamento delle somme dovute a titolo di canone concessorio per la gestione del Centro Natatorio, per importo complessivo pari ad Euro
83.523,38 in linea capitale, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Con vittoria delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti
I fatti che hanno dato origine alla controversia possono essere così sinteticamente riassunti sulla scorta delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta in atti:
- nel gennaio 1995 il Comune di AB (di seguito solamente “Comune”) affidava a
Cooperativa QU AL Società Sportiva Dilettantistica (di seguito solamente “QU”) la gestione del centro natatorio “A. Frank”, dapprima sino al febbraio 2003 e, successivamente, sino all'agosto 2010;
- nel tempo, il centro sportivo subiva un graduale degrado strutturale;
pagina 3 di 16
- in prossimità della scadenza del contratto, il Comune ed QU manifestavano la comune intenzione di mantenere in essere il rapporto contrattuale, sicché che il Comune, con delibera del
9.12.2010, decideva che “la convenzione stipulata tra la società QU AL e il Comune di
AB per la gestione della piscina comunale, ancorché scaduta in data 31 agosto 2010, resta in vigore in regine di prorogatio nelle more del rinnovo” (cfr. doc. 4 fasc. Comune);
contestualmente, QU rimarcava l'esigenza di eseguire, in breve termine, gli interventi strutturali già precedentemente segnalati come necessari;
- nel 2012 QU sosteneva costi per la messa a norma dell'impianto, per la somma di circa €53.000;
- ciò malgrado, stante il progressivo decadimento del centro natatorio, il Comune ne ordinava la chiusura dal 17.1.2014 al 21.1.2014 (doc. 8-9) ed imponeva il divieto di accesso alle tribune per
l'esecuzione di alcuni interventi di messa in sicurezza (poi revocato nel marzo 2014);
- in data 10.12.2014, il Comune ed QU sottoscrivevano un nuovo contratto per la gestione del
Centro Natatorio Anna Frank per il periodo 2014-2015 (d'ora in avanti solamente “contratto del
2014”, cfr. doc. 5 fasc. Comune) nel quale, richiamata la necessità di interventi di messa in sicurezza dell'impianto, e dato atto della disponibilità da parte di QU di eseguire tali interventi, convenivano:
▪ il pagamento da parte di QU di un canone complessivo, per di due anni, di €100.000;
▪ l'onere di QU di eseguire opere di messa in sicurezza del centro sportivo fino all'ammontare di €52.130, da detrarsi dall'ammontare del rimborso spese per i consumi della struttura, poste a carico di entrambi i contraenti, ciascuno per il 50%. Tali interventi sono stati effettivamente eseguiti con la maggiore spesa di €59.850,001 al netto di IVA (cfr. doc. 16);
▪ che “il saldo di tutti i corrispettivi pregressi dovuti dal gestore al Comune, fino al 13.12.13,
(ammontanti a €212.449,92) compresi quelli precedentemente rateizzati e non ancora saldati, saranno frazionati in 48 quote uguali da versarsi con cadenza mensile a decorrere dal 1° gennaio 2015” (cfr. art.
6.4 contratto 2014);
▪ la possibilità di prolungare il rapporto sino al 31.8.2016, con la previsione del pagamento di un ulteriore canone di €30.000;
- al termine del periodo contrattualmente indicato e cioè dopo il 31 agosto 2016, QU, in accordo con l'ente, continuava a gestire l'impianto nella prospettiva di stipulare un nuovo contratto;
pagina 4 di 16
- in data 30.1.2017, dopo varie verifiche, e senza che fosse stato sottoscritto un nuovo contratto, malgrado la predisposizione di una bozza per il periodo 31.8.2016-31.8.2017, il Comune ordinava la chiusura totale dell'impianto che, in data 19.4.2017, veniva riconsegnato.
Il giudizio di primo grado.
A causa del mancato pagamento integrale, da parte di QU, dei canoni dovuti per l'affidamento in gestione del centro natatorio per gli anni 2014 e 2015 (€ 60.000,00), nonché dei debiti pregressi maturati alla data del 31.12.2013 (come riconosciuti dal gestore con il contratto del 2014), il Comune di AB chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Milano decreto ingiuntivo n. 19795 per
l'importo di € 83.523,38 oltre interessi e spese.
QU si opponeva al decreto ingiuntivo e ne chiedeva la revoca, deducendo:
- in rito, l'incompetenza del Tribunale di Milano in favore di quella di un collegio arbitrale e, in ogni caso, la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
- nel merito, la nullità del contratto di gestione stipulato nel 2014 per mancato rispetto della procedura di aggiudicazione o, comunque, la sua annullabilità per errore essenziale sulle qualità dell'oggetto della prestazione, con conseguente diritto a vedersi restituire i pagamenti indebitamente effettuati.
Eccepiva, infine, l'inadempimento del Comune all'obbligo di provvedere alla manutenzione straordinaria del complesso, come stabilito nel contratto di gestione, e chiedeva, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni patiti di conseguenza.
Il Comune di AB, costituendosi, contestava le domande ed eccezioni dell'opponente e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 3333/2023 del 26.04.2023, revocava il decreto ingiuntivo e condannava QU a pagare all'ente la minor somma di € 31.393,38 oltre accessori.
Il Tribunale, in particolare:
- preliminarmente, rigettava le eccezioni di rito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Francesco Distefano Presidente dr.ssa Francesca Maria Mammone Consigliera rel. dr.ssa Francesca Vullo Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
EQUIPE ITALIA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L., (C.F. e P.IVA
08073310156), rappresentata e difesa dall'avv. Norma Grimondi (C.F. GMNRM70S51A794T) e dall'avv. Alfredo Giampietro Vitali (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Bergamo, via Masone n. 11
APPELLANTE
CONTRO
COMUNE DI ABBIATEGRASSO (C.F. e P.IVA 01310880156), rappresentato e difeso dall'avv.
Maria Cristina Colombo (C.F. [...]) e dall'avv. Mattia Casati (C.F.
[...]) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Durini n. 24
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
Avente ad oggetto: Appalto, altre ipotesi ex art 1655 e ss. c.c. (compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)
Sulle seguenti conclusioni. pagina 1 di 16 Per EQUIPE ITALIA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.,
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contraris rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, in totale riforma della Sentenza n. 3333/2023 (Rep. 3630/2023), datata 24/04/2023, pubblicata il 26/04/2023, non notificata, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione 1^ civile, Giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, a definizione del procedimento rubricato sub R.G. n. 58765/2017, così provvedere:
VIA PRELIMINARE:
Dichiarare l'improcedibilità e/o improponibilità della domanda proposta dal Comune di AB per effetto della clausola compromissoria contenuta nella Convenzione e conseguentemente dichiarare la nullità e, quindi, la revoca del Decreto Ingiuntivo n. 19795/2017, R.G. n. 28960/2017, emesso dall'intestato Tribunale.
IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE:
Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, con riguardo alle domande del presente giudizio, in favore del Giudice Amministrativo e dichiarare la conseguente nullità e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
IN VIA PRINCIPALE:
Dichiarare nullo l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 19795/2017, R.G. n. 28960/2017 e, per l'effetto, revocarlo e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto da Cooperativa QU AL SSDA.r.l. al
Comune di AB per i motivi di cui alla superiore parte espositiva respingendo l'appello incidentale del Comune di AB.
IN VIA RICONVENZIONALE:
Dichiarare nullo e/o annullare il contratto del 10/12/2014 sottoscritto da Coop. QU AL e dal
Comune di AB – per tutte le ragioni di cui alla parte motiva del presente Atto – e per
l'effetto condannare il Comune di AB, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di tutte le somme indebitamente versate da Coop. QU AL, dal settembre 2010 al gennaio 2017, come quantificate in atto o nella somma che risulterà in corso di causa, oltre al risarcimento dei danni patiti dell'opponente nella somma che risulterà di giustizia.
In subordine, accertare il grave inadempimento del Comune di AB e dichiarare risolto il contratto del 10/12/2014 sottoscritto da Coop. QU AL e dal Comune di AB e conseguentemente condannare l'Ente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire a
pagina 2 di 16
Cooperativa QU AL Società Sportiva Dilettantistica ARLtutti i danni patiti dell'opponente nella somma che risulterà di giustizia.
In ogni caso condannare il Comune di AB, in persona del legale rappresentante pro tempore,
a risarcire ad Cooperativa QU AL Società Sportiva Dilettantistica ARLtutti i danni di immagine patiti e da liquidarsi in via equitativa.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettersi prove per testi già dedotte nella memoria ex art. 183, comma VI n.2 c.p.c. e a prova contraria sulla memoria ex art. 183 VI comma n.3 c.p.c. depositate dall'opponente.
IN OGNI CASO
Spese e competenze di giudizio (ivi compresi quelli della fase di primo grado) interamente rifuse.
Per COMUNE DI ABBIATEGRASSO
- in via principale: rigettare integralmente l'appello proposto da QU AL avverso la sentenza n.
3333 del 26 aprile 2023, emessa dal Tribunale di Milano, Sez. I civ, a definizione del giudizio di cui al
n. R.G. 58765/2017 in quanto infondato in fatto e in diritto, per i motivi tutti dedotti negli scritti difensivi del Comune;
- in via incidentale: riformare in parte qua la sentenza n. 3333 del 26 aprile 2023, emessa dal Tribunale di Milano, Sez. I civ per i motivi dedotti negli scritti difensivi del Comune, riferiti in particolare al capo
(vii) della stessa e, per l'effetto, condannare QU AL al pagamento delle somme dovute a titolo di canone concessorio per la gestione del Centro Natatorio, per importo complessivo pari ad Euro
83.523,38 in linea capitale, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Con vittoria delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti
I fatti che hanno dato origine alla controversia possono essere così sinteticamente riassunti sulla scorta delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta in atti:
- nel gennaio 1995 il Comune di AB (di seguito solamente “Comune”) affidava a
Cooperativa QU AL Società Sportiva Dilettantistica (di seguito solamente “QU”) la gestione del centro natatorio “A. Frank”, dapprima sino al febbraio 2003 e, successivamente, sino all'agosto 2010;
- nel tempo, il centro sportivo subiva un graduale degrado strutturale;
pagina 3 di 16
- in prossimità della scadenza del contratto, il Comune ed QU manifestavano la comune intenzione di mantenere in essere il rapporto contrattuale, sicché che il Comune, con delibera del
9.12.2010, decideva che “la convenzione stipulata tra la società QU AL e il Comune di
AB per la gestione della piscina comunale, ancorché scaduta in data 31 agosto 2010, resta in vigore in regine di prorogatio nelle more del rinnovo” (cfr. doc. 4 fasc. Comune);
contestualmente, QU rimarcava l'esigenza di eseguire, in breve termine, gli interventi strutturali già precedentemente segnalati come necessari;
- nel 2012 QU sosteneva costi per la messa a norma dell'impianto, per la somma di circa €53.000;
- ciò malgrado, stante il progressivo decadimento del centro natatorio, il Comune ne ordinava la chiusura dal 17.1.2014 al 21.1.2014 (doc. 8-9) ed imponeva il divieto di accesso alle tribune per
l'esecuzione di alcuni interventi di messa in sicurezza (poi revocato nel marzo 2014);
- in data 10.12.2014, il Comune ed QU sottoscrivevano un nuovo contratto per la gestione del
Centro Natatorio Anna Frank per il periodo 2014-2015 (d'ora in avanti solamente “contratto del
2014”, cfr. doc. 5 fasc. Comune) nel quale, richiamata la necessità di interventi di messa in sicurezza dell'impianto, e dato atto della disponibilità da parte di QU di eseguire tali interventi, convenivano:
▪ il pagamento da parte di QU di un canone complessivo, per di due anni, di €100.000;
▪ l'onere di QU di eseguire opere di messa in sicurezza del centro sportivo fino all'ammontare di €52.130, da detrarsi dall'ammontare del rimborso spese per i consumi della struttura, poste a carico di entrambi i contraenti, ciascuno per il 50%. Tali interventi sono stati effettivamente eseguiti con la maggiore spesa di €59.850,001 al netto di IVA (cfr. doc. 16);
▪ che “il saldo di tutti i corrispettivi pregressi dovuti dal gestore al Comune, fino al 13.12.13,
(ammontanti a €212.449,92) compresi quelli precedentemente rateizzati e non ancora saldati, saranno frazionati in 48 quote uguali da versarsi con cadenza mensile a decorrere dal 1° gennaio 2015” (cfr. art.
6.4 contratto 2014);
▪ la possibilità di prolungare il rapporto sino al 31.8.2016, con la previsione del pagamento di un ulteriore canone di €30.000;
- al termine del periodo contrattualmente indicato e cioè dopo il 31 agosto 2016, QU, in accordo con l'ente, continuava a gestire l'impianto nella prospettiva di stipulare un nuovo contratto;
pagina 4 di 16
- in data 30.1.2017, dopo varie verifiche, e senza che fosse stato sottoscritto un nuovo contratto, malgrado la predisposizione di una bozza per il periodo 31.8.2016-31.8.2017, il Comune ordinava la chiusura totale dell'impianto che, in data 19.4.2017, veniva riconsegnato.
Il giudizio di primo grado.
A causa del mancato pagamento integrale, da parte di QU, dei canoni dovuti per l'affidamento in gestione del centro natatorio per gli anni 2014 e 2015 (€ 60.000,00), nonché dei debiti pregressi maturati alla data del 31.12.2013 (come riconosciuti dal gestore con il contratto del 2014), il Comune di AB chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Milano decreto ingiuntivo n. 19795 per
l'importo di € 83.523,38 oltre interessi e spese.
QU si opponeva al decreto ingiuntivo e ne chiedeva la revoca, deducendo:
- in rito, l'incompetenza del Tribunale di Milano in favore di quella di un collegio arbitrale e, in ogni caso, la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
- nel merito, la nullità del contratto di gestione stipulato nel 2014 per mancato rispetto della procedura di aggiudicazione o, comunque, la sua annullabilità per errore essenziale sulle qualità dell'oggetto della prestazione, con conseguente diritto a vedersi restituire i pagamenti indebitamente effettuati.
Eccepiva, infine, l'inadempimento del Comune all'obbligo di provvedere alla manutenzione straordinaria del complesso, come stabilito nel contratto di gestione, e chiedeva, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni patiti di conseguenza.
Il Comune di AB, costituendosi, contestava le domande ed eccezioni dell'opponente e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 3333/2023 del 26.04.2023, revocava il decreto ingiuntivo e condannava QU a pagare all'ente la minor somma di € 31.393,38 oltre accessori.
Il Tribunale, in particolare:
- preliminarmente, rigettava le eccezioni di rito
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