Corte d'Appello Trieste, sentenza 29/07/2024, n. 89
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Testo completo
b
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
OT.SA Marina Caparelli - Presidente
OT.SA Anna Fasan - Consigliere
OT.SA Marina Vitulli - Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 8 del Ruolo 2024, promoSA in questa
sede di appello con ricorso depositato in data 10 gennaio 2024
da
rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Petracci come Parte_1
da delega a margine del ricorso in riassunzione
- appellante -
contro
in persona delle procuratrici OT.SA e CP_1 Controparte_2
OT.SA , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele De Luca Controparte_3
Tamajo, Franco Toffoletto, Lorenzo Gelmi, Davide Paolo Gatti, AleSAndra Sala nonché dall'Avv. Lucia Spinoglio, come da procura alle liti stesa su documento
informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto, mediante strumenti
informatici, alla memoria di costituzione a seguito di riassunzione
- appellato -
e contro
e , soci della ceSAta Controparte_4 Controparte_5 contumaci Controparte_6
- appellati -
Oggetto della causa:
riassunzione ai sensi dell'art. 392 c.p.c. a seguito dell'annullamento con rinvio
della sentenza n. 258/2018 della Corte d'Appello di Trieste pubblicata il 28
dicembre 2018, disposto con ordinanza n. 29316/2023 della Corte Suprema di
CaSAzione, in punto: accertamento rapporto di lavoro e pagamento differenze
retributive.
* * *
Causa chiamata all'udienza di discussione del 19.06.2024.
Conclusioni
Per l'appellante:
accertare e dichiarare in essere e mai estinto, il rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, costituito tra il ricorrente ed dal 5.4.2005 o CP_1
diversamente dal giugno 2010, con inquadramento nell'Area B, posizione
organizzativa 1- 4° livello del CCNL assicurazioni, con condanna della
convenuta a ricostituire il rapporto di lavoro e ad operare detto CP_1
inquadramento, accertando e dichiarando altresì il diritto del ricorrente al
pagamento delle retribuzioni maturate e maturande ad oggi, oltre all'adeguamento
contributo ed oltre interessi e rivalutazione, condannando genericamente la
convenuta al pagamento di quanto maturato, la cui quantificazione CP_1
sarà oggetto di separato giudizio.
In subordine, accertarsi e dichiararsi l'illegittimità, la nullità e l'inefficacia del
recesso, con tutte le conseguenze di legge, accertandosi e dichiarandosi il diritto
alla reintegra ed al risarcimento del danno ai sensi dell'art 18 della L. 300/1970,
con condanna di ad operare la reintegra ed al risarcire il danno CP_1
previsto per legge.
Pag.2
Con vittoria di spese diritti ed onorari per tutti i gradi di giudizio, compreso il
presente e compreso il giudizio di legittimità in CaSAzione, per i quali l'
avvocato – procuratore si dichiara anticipatario.
Per l'appellato : CP_1
In via preliminare: dichiarare inammissibile il ricorso in riassunzione del Sig.
Pt_1
2. Nel merito: respingere integralmente il ricorso in riassunzione del Sig. Pt_1
e tutte le domande ivi formulate, anche perché nuove o comunque inammissibili.
3. In ogni caso, condannare controparte al pagamento di spese e compensi
professionali di entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, compensarle tra le parti, anche in ragione dello ius superveniens di cui all'art. 80 bis D.L. 34/2020.
* * *
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso al Tribunale di Trieste depositato in data 15.11.2016 Parte_1
deduceva di avere prestato la propria attività lavorativa dal 5.4.2005 come assistente
telefonico presso la società , secondo le modalità della subordinazione, pur CP_1
essendo il rapporto di lavoro formalmente in essere alle dipendenze di CP_7
poi trasformatasi in la quale aveva stipulato nel tempo
[...] Controparte_6
contratti di appalto con . CP_1
Esponeva il ricorrente di essere stato licenziato da per giustificato Controparte_6
motivo oggettivo con lettera del 25.5.2016, e di avere effettivamente ceSAto
l'attività lavorativa il 30.6.2016.
Il ricorrente chiedeva che venisse accertato che egli deve considerarsi a tutti gli
effetti dipendente di dal 5.4.2005, non essendo nei suoi confronti CP_1
intervenuto alcun valido atto risolutivo;
chiedeva l'applicazione del CCNL
Assicurazioni ed inquadramento nell'area professionale B di detto contratto, e in
subordine nell'area professionale C, con diritto a tutte le differenze retributive
maturate e maturande.
Pag.3
restava contumace, mentre si costituiva eccependo Controparte_6 CP_1
l'intervenuta decadenza per il periodo anteriore al 1° gennaio 2012.
La resistente sosteneva la genuinità di tutti i contratti d'appalto oggetto di causa, e
contestava la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di
. CP_1
In via subordinata, la società resistente eccepiva che parte ricorrente non aveva
formulato una valida domanda di ricostituzione del rapporto di lavoro in capo ad
, e comunque contestava il richiesto inquadramento chiedendo la deduzione CP_1
del cd.aliunde perceptum ed eccependo la prescrizione quinquennale.
Il Tribunale di Trieste con sentenza n.16/2018 accertava che tra il ricorrente
formalmente assunto da e era intercorso dal Pt_1 CP_6 CP_1
giugno 2010 al 30.6.2016 un rapporto di lavoro subordinato con inquadramento nell'area professionale B, posizione organizzativa 1, 4° livello.
Ritenuta infondata l'eccezione di decadenza, il giudice aveva limitato la statuizione
a giugno 2016, rilevando come il 30.6.2016 era intervenuto il licenziamento
intimato dal formale datore di lavoro che produceva effetti anche nei CP_6
confronti dell'utilizzatore ai sensi degli artt.29 e 27 co.2 d.Lgs.276/2003;
riteneva
infatti il giudice che tra gli atti di gestione del rapporto, che tale combinato
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
OT.SA Marina Caparelli - Presidente
OT.SA Anna Fasan - Consigliere
OT.SA Marina Vitulli - Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 8 del Ruolo 2024, promoSA in questa
sede di appello con ricorso depositato in data 10 gennaio 2024
da
rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Petracci come Parte_1
da delega a margine del ricorso in riassunzione
- appellante -
contro
in persona delle procuratrici OT.SA e CP_1 Controparte_2
OT.SA , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele De Luca Controparte_3
Tamajo, Franco Toffoletto, Lorenzo Gelmi, Davide Paolo Gatti, AleSAndra Sala nonché dall'Avv. Lucia Spinoglio, come da procura alle liti stesa su documento
informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto, mediante strumenti
informatici, alla memoria di costituzione a seguito di riassunzione
- appellato -
e contro
e , soci della ceSAta Controparte_4 Controparte_5 contumaci Controparte_6
- appellati -
Oggetto della causa:
riassunzione ai sensi dell'art. 392 c.p.c. a seguito dell'annullamento con rinvio
della sentenza n. 258/2018 della Corte d'Appello di Trieste pubblicata il 28
dicembre 2018, disposto con ordinanza n. 29316/2023 della Corte Suprema di
CaSAzione, in punto: accertamento rapporto di lavoro e pagamento differenze
retributive.
* * *
Causa chiamata all'udienza di discussione del 19.06.2024.
Conclusioni
Per l'appellante:
accertare e dichiarare in essere e mai estinto, il rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, costituito tra il ricorrente ed dal 5.4.2005 o CP_1
diversamente dal giugno 2010, con inquadramento nell'Area B, posizione
organizzativa 1- 4° livello del CCNL assicurazioni, con condanna della
convenuta a ricostituire il rapporto di lavoro e ad operare detto CP_1
inquadramento, accertando e dichiarando altresì il diritto del ricorrente al
pagamento delle retribuzioni maturate e maturande ad oggi, oltre all'adeguamento
contributo ed oltre interessi e rivalutazione, condannando genericamente la
convenuta al pagamento di quanto maturato, la cui quantificazione CP_1
sarà oggetto di separato giudizio.
In subordine, accertarsi e dichiararsi l'illegittimità, la nullità e l'inefficacia del
recesso, con tutte le conseguenze di legge, accertandosi e dichiarandosi il diritto
alla reintegra ed al risarcimento del danno ai sensi dell'art 18 della L. 300/1970,
con condanna di ad operare la reintegra ed al risarcire il danno CP_1
previsto per legge.
Pag.2
Con vittoria di spese diritti ed onorari per tutti i gradi di giudizio, compreso il
presente e compreso il giudizio di legittimità in CaSAzione, per i quali l'
avvocato – procuratore si dichiara anticipatario.
Per l'appellato : CP_1
In via preliminare: dichiarare inammissibile il ricorso in riassunzione del Sig.
Pt_1
2. Nel merito: respingere integralmente il ricorso in riassunzione del Sig. Pt_1
e tutte le domande ivi formulate, anche perché nuove o comunque inammissibili.
3. In ogni caso, condannare controparte al pagamento di spese e compensi
professionali di entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, compensarle tra le parti, anche in ragione dello ius superveniens di cui all'art. 80 bis D.L. 34/2020.
* * *
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso al Tribunale di Trieste depositato in data 15.11.2016 Parte_1
deduceva di avere prestato la propria attività lavorativa dal 5.4.2005 come assistente
telefonico presso la società , secondo le modalità della subordinazione, pur CP_1
essendo il rapporto di lavoro formalmente in essere alle dipendenze di CP_7
poi trasformatasi in la quale aveva stipulato nel tempo
[...] Controparte_6
contratti di appalto con . CP_1
Esponeva il ricorrente di essere stato licenziato da per giustificato Controparte_6
motivo oggettivo con lettera del 25.5.2016, e di avere effettivamente ceSAto
l'attività lavorativa il 30.6.2016.
Il ricorrente chiedeva che venisse accertato che egli deve considerarsi a tutti gli
effetti dipendente di dal 5.4.2005, non essendo nei suoi confronti CP_1
intervenuto alcun valido atto risolutivo;
chiedeva l'applicazione del CCNL
Assicurazioni ed inquadramento nell'area professionale B di detto contratto, e in
subordine nell'area professionale C, con diritto a tutte le differenze retributive
maturate e maturande.
Pag.3
restava contumace, mentre si costituiva eccependo Controparte_6 CP_1
l'intervenuta decadenza per il periodo anteriore al 1° gennaio 2012.
La resistente sosteneva la genuinità di tutti i contratti d'appalto oggetto di causa, e
contestava la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di
. CP_1
In via subordinata, la società resistente eccepiva che parte ricorrente non aveva
formulato una valida domanda di ricostituzione del rapporto di lavoro in capo ad
, e comunque contestava il richiesto inquadramento chiedendo la deduzione CP_1
del cd.aliunde perceptum ed eccependo la prescrizione quinquennale.
Il Tribunale di Trieste con sentenza n.16/2018 accertava che tra il ricorrente
formalmente assunto da e era intercorso dal Pt_1 CP_6 CP_1
giugno 2010 al 30.6.2016 un rapporto di lavoro subordinato con inquadramento nell'area professionale B, posizione organizzativa 1, 4° livello.
Ritenuta infondata l'eccezione di decadenza, il giudice aveva limitato la statuizione
a giugno 2016, rilevando come il 30.6.2016 era intervenuto il licenziamento
intimato dal formale datore di lavoro che produceva effetti anche nei CP_6
confronti dell'utilizzatore ai sensi degli artt.29 e 27 co.2 d.Lgs.276/2003;
riteneva
infatti il giudice che tra gli atti di gestione del rapporto, che tale combinato
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