Corte d'Appello Messina, sentenza 27/01/2025, n. 50

CA Messina
Sentenza
27 gennaio 2025
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CA Messina
Sentenza
27 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Messina, sentenza 27/01/2025, n. 50
Giurisdizione : Corte d'Appello Messina
Numero : 50
Data del deposito : 27 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 928/2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
1^ Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott.ssa Anna ADAMO Consigliere
Dott. Umberto RUBERA Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 928/2017 R.G. promossa
DA
S.I.O.S. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. (C.F.: 02043060835),
AN FI, nato a [...] il [...] e TT AR
NI, nata a [...] il [...], tutti elettivamente domiciliati in Messina,
Via Camiciotti n. 102 (studio Avv. Emilia Bonfiglio), rappresentati e difesi dall'Avv.
Paolo Starvaggi (C.F.: [...]) giusta procura agli atti (PEC: avvocatopaolostarvaggi@pec.giuffre.it);

APPELLANTI
CONTRO
UNICREDIT S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. (C.F.: 03656170960);

APPELLATA NON COSTITUITA
*********************
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina - Prima Sezione Civile
n. 2977/2016 pubblicata in data 10 novembre 2016 nella causa civile iscritta al n. 4323/2007 R.G. avente ad oggetto: contratti bancari.
***************
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: 1)”Preliminarmente, ricorrendone i presupposti di legge, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2) nel merito, dichiararsi e ritenere provata

l'applicazione in corso di rapporto di interessi in violazione della disciplina ex L. 108/96
o comunque interessi ultralegali non dovuti;
3) ritenersi invalido il rapporto di fideiussione attesa la violazione dei canoni di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto imputabile alla banca;
4) in via istruttoria, disporsi C.T.U. contabile al fine di accertare tassi, condizioni, modalità di calcolo, costi di commissioni relativi ai conti oggetto del rapporto e, in particolare, al fine di ricostruire, sulla base dei movimenti finanziari contenuti negli estratti conto, l'intera partita di dare – avere intercorsa tra le parti;
5) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato S.I.O.S. srl, IO FI e TT
RD NI, questi ultimi quali fideiussori della società attrice, hanno impugnato davanti a questa Corte la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Messina –
Seconda Sezione Civile, previa dichiarazione di nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto in relazione ai rapporti oggetto di giudizio, ha accertato, per il conto n. 3547699, un saldo negativo per la società correntista di € 32.106,03 e per il conto n. 30003444 un saldo negativo per la società correntista di € 185.572,39 condannando pertanto gli attori – odierni appellanti – in solido, al pagamento in favore dell'istituto bancario convenuto della somma di € 217.678,42 oltre accessori, e condannando altresì i predetti, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, al pagamento della ulteriore somma di € 24.433,15.
Gli appellanti hanno contestato la pronuncia di primo grado nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra e ne hanno chiesto la totale riforma.
La Corte, rilevata la mancanza, agli atti di causa, del fascicolo di primo grado ha, con ordinanza dell'11.4.2018-8.5.2018, rimesso la causa sul ruolo disponendone l'acquisizione a cura della cancelleria.
Indi, rilevato il mancato adempimento della cancelleria, dovuto allo smarrimento del fascicolo, ha autorizzato parte appellante alla sua ricostruzione, giusta ordinanza del
5–8.10.2018.
Rilevata altresì la mancanza, agli atti di causa, della ricevuta di avvenuta consegna della PEC relativa all'atto di appello notificato all'Avv. Fabrizio Gemelli, difensore in
primo grado della società appellata, la Corte, stante la mancata costituzione in giudizio di quest'ultima, ha invitato parte appellante alla relativa produzione in giudizio, avvenuta regolarmente giusta note di deposito del 30.1.2019 e 4.3.2019.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. la
Corte, ritenuta la necessità di verificare l'eventuale superamento del tasso soglia denunciato da parte appellante, alla luce dei criteri di calcolo stabiliti dalle Sez. Unite della S.C. nella sentenza n. 1603 del 20.6.2018, ha disposto una relazione integrativa in adempimento della quale il C.T.U. richiamato ha accertato il mancato superamento dei tassi soglia del TEG e del Tasso effettivo della CMS, non procedendo pertanto ad alcun ricalcolo e confermando in tal modo la validità della relazione contabile disposta in primo grado ed acquisita agli atti.
Indi, dopo alcuni rinvii per carico di ruolo, è stata
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