Corte d'Appello Catania, sentenza 11/03/2025, n. 158
CA Catania
Sentenza
11 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Parisi Graziella Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 628/2023 R.G. promossa
DA
SA IO ([...]), rappresentato e difeso dall'avv.
Vincenzo Galazzo;
Appellante
CONTRO
PASTICCERIA G. DI PASQUALE S.R.L. (00639730886), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Nino
Maria Cortese;
E
F.Y.I. S.R.L. (04007320288), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giampiero Falasca;
Appellati
1 OGGETTO: Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31.10.2016 presso il Tribunale di Ragusa, NN
CA esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società “Pasticceria G. Di Pasquale S.r.l.”, con la qualifica di banconista, dal 14 dicembre
2007 al 30 giugno 2016, svolgendo di fatto mansioni di barman.
Riferiva che il rapporto di lavoro era cessato alla data del 30 giugno 2016 a seguito di licenziamento intimato per cessazione dell'attività. Tuttavia, qualche mese dopo, aveva appreso che la datrice di lavoro aveva in realtà ceduto l'attività alla società F.Y.I S.r.l. già in data 5 agosto 2016.
Accertata, pertanto, l'inesistenza del giustificato motivo di licenziamento, il ricorrente impugnava il recesso datoriale in via stragiudiziale e successivamente adiva il giudice del lavoro, chiedendo la declaratoria di nullità del licenziamento e la condanna delle convenute al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 604/66.
Si costituivano in giudizio le società convenute, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, per la decadenza dall'impugnativa stragiudiziale del licenziamento ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 604/66; contestavano, inoltre, nel merito le domande proposte dal ricorrente, chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 570/23 del 20.7.2023, il ricorso veniva rigettato.
Il giudice adito riteneva fondata l'eccezione di decadenza dall'impugnativa del licenziamento rilevando che il termine previsto dall'art. 6 della Legge n. 604/66 era ampiamente decorso. In particolare, accertava che il licenziamento era stato comunicato al
CA mediante missiva del 26.5.2016, consegnata brevi manu, e l'impugnativa stragiudiziale era stata proposta solo in data 29.8.2016, ovvero oltre il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, scaduto il 25.7.2016; riteneva che tale decadenza
2
precludesse al lavoratore la possibilità di far accertare in sede giudiziale l'illegittimità del licenziamento e di ottenere il risarcimento del danno.
Avverso la citata sentenza, con atto del 25.7.2023, proponeva appello CA
NN.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Parisi Graziella Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 628/2023 R.G. promossa
DA
SA IO ([...]), rappresentato e difeso dall'avv.
Vincenzo Galazzo;
Appellante
CONTRO
PASTICCERIA G. DI PASQUALE S.R.L. (00639730886), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Nino
Maria Cortese;
E
F.Y.I. S.R.L. (04007320288), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giampiero Falasca;
Appellati
1 OGGETTO: Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31.10.2016 presso il Tribunale di Ragusa, NN
CA esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società “Pasticceria G. Di Pasquale S.r.l.”, con la qualifica di banconista, dal 14 dicembre
2007 al 30 giugno 2016, svolgendo di fatto mansioni di barman.
Riferiva che il rapporto di lavoro era cessato alla data del 30 giugno 2016 a seguito di licenziamento intimato per cessazione dell'attività. Tuttavia, qualche mese dopo, aveva appreso che la datrice di lavoro aveva in realtà ceduto l'attività alla società F.Y.I S.r.l. già in data 5 agosto 2016.
Accertata, pertanto, l'inesistenza del giustificato motivo di licenziamento, il ricorrente impugnava il recesso datoriale in via stragiudiziale e successivamente adiva il giudice del lavoro, chiedendo la declaratoria di nullità del licenziamento e la condanna delle convenute al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 604/66.
Si costituivano in giudizio le società convenute, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, per la decadenza dall'impugnativa stragiudiziale del licenziamento ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 604/66; contestavano, inoltre, nel merito le domande proposte dal ricorrente, chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 570/23 del 20.7.2023, il ricorso veniva rigettato.
Il giudice adito riteneva fondata l'eccezione di decadenza dall'impugnativa del licenziamento rilevando che il termine previsto dall'art. 6 della Legge n. 604/66 era ampiamente decorso. In particolare, accertava che il licenziamento era stato comunicato al
CA mediante missiva del 26.5.2016, consegnata brevi manu, e l'impugnativa stragiudiziale era stata proposta solo in data 29.8.2016, ovvero oltre il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, scaduto il 25.7.2016; riteneva che tale decadenza
2
precludesse al lavoratore la possibilità di far accertare in sede giudiziale l'illegittimità del licenziamento e di ottenere il risarcimento del danno.
Avverso la citata sentenza, con atto del 25.7.2023, proponeva appello CA
NN.
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