Corte d'Appello Milano, sentenza 17/06/2024, n. 562

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 17/06/2024, n. 562
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 562
Data del deposito : 17 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 288/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Monica VITALI Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Avv. Fiorella PERNA Consigliere GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 88/24, est. Dr.ssa Donatella Oneto, posta in decisione all'udienza collegiale del 30/5/24 e promossa
DA
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, anche per l'
[...]
Parte_2
) e per l' (c.f. P.IVA_2 COroparte_1
), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello P.IVA_3
Stato presso i cui uffici in Milano, Via Freguglia n. 1 è domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
(c.f ), nata a [...] il P_2 C.F._1
6/2/88, residente in [...], rappresentata e difesa dall' Avv. Pt_2
Francesca Brusoni del Foro di , elettivamente domiciliata presso il suo Pt_2 studio in C.so Cavour n. 8, come da delega già rilasciata nel giudizio di Pt_2 primo grado anche per l'appello ed allegata in calce alla memoria di costituzione di secondo grado
APPELLATA
E CONTRO
(c.f COroparte_3
), con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del P.IVA_4
Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Grazia Demaestri e Roberto Maio come da procura generale alle liti a rogito del Notaio dott. rilasciata in data 22/3724 rep. 37875 racc. Persona_1
7313 con domicilio eletto in Milano presso gli uffici dell'Avvocatura Inps, in Via Savarè n. 1
TERZO CHIAMATO APPELLATO I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso:
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dell'appello, rigettare le domande avversarie in ragione del difetto di legittimazione passiva dei P_4 convenuti o comunque in quanto infondate in fatto e in diritto o comunque non provate e prescritte. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”
PER L'APPELLATA come da memoria di costituzione: P_2
“voglia l'ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia
- respingere l'appello per tutti i motivi indicati in premessa, e per l'effetto confermare l'appellata sentenza del Tribunale di Pavia n 88/2024 R.G 434/2022 del 21-2-2024 anche in punto spese.
- condannare parte appellante alla rifusione in favore della Sig.,ra delle spese del P_2 grado, da distrarsi in favore dell'Avv. Francesca Brusoni.
-condannare altresì il a risarcire nei confronti della parte appellata il danno Parte_1 per responsabilità ag liquidarsi in via equitativa.”

PER L'APPELLATO come da memoria di costituzione: P_3
“Voglia la Corte di appello di Milano, sez. lav. in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis respingere l'appello proposto da
[...]
avverso la Parte_3 sentenza del Tribunale di Pavia n. 88/24 con conferma della stessa. In ogni caso: P_
- preliminarmente dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' ;
- nel merito respingere l'atto di chiamata in causa del e tutte le Parte_1P_ eventuali domande formulate contro in quanto inf P_
-assolvere da ogni domanda/istanza/ pretesa da chiunque avanzata in giudizio contro l'ente per infondatezza in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze. P_ In via istruttoria chiede se ritenuto necessario l'audizione ex art. 421 c.p.c. della Dr.ssa AR P_ MI e della Dr funzionarie in servizio presso l' di ”. Persona_2 Pt_2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 88/24, decidendo sul ricorso presentato da - che in data 8/10/20 era P_2 CO stata assunta dal con contratto a tempo determinato per 25 ore settimanali in qualità di docente supplente presso la scuola d'Infanzia l'Aquilone di , la Pt_2 cui richiesta, diretta ad ottenere la indennità di maternità per la astensione obbligatoria, era stata respinta dall' perché “ la corresponsione del trattamento P_3 economico della maternità è a cura dell'amministrazione pubblica presso cui ha svolto l'ultimo rapporto di lavoro “ - condannava il a versare Parte_1 alla ricorrente l'indennità giornaliera di maternità in sostituzione dell'indennità di disoccupazione per il periodo 08/10/21-08/03/22, quantificata in € 7.800,16 lordi, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo, condannava il predetto
alle spese processuali sostenute dalla ricorrente (liquidate in € Parte_1
4.216,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e COro CPA) e le compensava tra le altre parti del giudizio ( e quale chiamato P_3 CO in giudizio dal ).
Il giudice a quo, richiamati fatti di causa e la normativa in materia, affermava che la fattispecie in esame era regolata dal combinato disposto degli artt. 24,4^ comma e 57,2^