Corte d'Appello Roma, sentenza 21/06/2024, n. 2485

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 21/06/2024, n. 2485
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 2485
Data del deposito : 21 giugno 2024

Testo completo

Reg. gen. Sez. Lav. N. 115/2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano

composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 21/06/2024, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 115 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente

TRA
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Dario Scimè che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
SE ND, rappresentato e difeso dall'avv. con l'avv. Matteo Mormino come da procura in atti,
INPS, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Ivanoe Ciocca che lo rappresenta e difende come da procura in atti,
INAIL, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Marco Moretti che lo rappresenta e difende come da procura in atti,
APPELLATI

Corte di Appello di Roma

Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice del lavoro, n. 449/2023, pubblicata in data 19/12/2023
___________________ Con ricorso dal Tribunale di Civitavecchia in funzione di giudice del lavoro depositato in data 5.9.2019, AP RO, quale titolare della ditta individuale AP Di RG RO conveniva in giudizio l'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle Entrate Riscossione (d'ora in poi ADER) deducendo che da verifiche effettuate presso il concessionario della riscossione era venuto
a conoscenza della sussistenza dei seguenti atti impositivi, mai notificatigli: avvisi di addebito nn. 397 2015 0020675787 000, 397 2012 0014754473 000, 397 2012 0017492519 000, 397 2011 2000651325 000 e 397 2017
0019901947000 e cartelle esattoriali nn. 097 2011 0070347273000, 097 2011 0070347273 000, 097 2011 0239518220 000, 097 2011 0002048376 000, 097
2010 0184380355 000, 097 2010 0119153488 000, 097 2010 0145111513 000, 097 2010 0036568074 000, 097 2010 0022986337 000, 097 2009 0076632903
000 e 097 2009 0054501630 000. Deduceva la nullità dei suddetti atti impositivi per difetto di motivazione e per prescrizione estintiva delle relative pretese contributive. Concludeva chiedendo “in via principale, accertare e dichiarare la prescrizione e/o l'inesigibilità e/o non debenza delle somme di cui all'estratto di ruolo e agli avvisi di addebito sottesi dichiarando gli stessi non dovuti e provvedendo ad annullare e/o dichiarare nulli gli atti;
in via alternativa, accertare e dichiarare la carenza e/o l'inesistenza e la nullità e/o annullabilità del titolo/i in base al quale/i si procede, accertando che nulla è dovuto da parte attrice, provvedendo ad annullare e/o dichiarare nulla gli avvisi di addebito sottesi all'estratto di ruolo prodotto, per i motivi di cui al presente atto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non fosse accolta la domanda principale, in virtù di quanto sopra argomentato, riformare al ribasso le somme portate dall'estratto di ruolo e richieste con la cartella sottesa, stante l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo delle maggiorazioni e la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi richiesti e delle singole aliquote su base annuale, annullando i relativi importi. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario
”. L'INPS si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare il difetto di integrità del contraddittorio nei confronti della SCCI SPA, la propria carenza di
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Corte di Appello di Roma

legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto delle domande in quanto inammissibili per intervenuto decorso sia del termine di 20 giorni sia del termine di 40 giorni dalla notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito nonché infondate.
Anche l'ADER si costituiva eccependo la carenza di interesse ad agire del ricorrente ad impugnare il ruolo, la rituale notifica degli atti impositivi e l'infondatezza dei rilievi sul difetto di motivazione delle cartelle, eccependo altresì la propria carenza di legittimazione passiva in merito alla quantificazione degli interessi.
L'INAIL si costituiva in giudizio eccependo il difetto di interesse ad agire del ricorrente nonché la propria carenza di legittimazione passiva anche con riferimento alla cartella di pagamento n. 097 2011 0239518220, unica indicata in relazione ad un credito dell'ente.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale accoglieva in parte il ricorso e dichiarava estinti per prescrizione i crediti di cui agli avvisi di addebito nn. 397
2012 0014754473 000, 397 2012 0017492519 000, 397 2011 2000651325 000 e di cui alle cartelle esattoriali nn. 097 2011 0070347273 000, 097 2011
0070347273 000, 097 2011 0239518220 000, 097 2011 0002048376 000, 097 2010 0184380355 000, 097 2010 0119153488 000, 097 2010
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