Corte d'Appello Brescia, sentenza 14/01/2025, n. 29
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 393/2024
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 393/2024 R.G. promossa con reclamo ex art. 51 CCII
depositato l'11 marzo 2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del
13/11/2024
OGGETTO: d a
Opposizione sentenza IN CO con il patrocinio dell'avv. Arbosti Mauro di apertura della RECLAMANTE liquidazione giudiziale c o n t r o
Codice:174201 GRUPPO ITALIANO VINI S.P.A. con il patrocinio dell'avv. Manzalini
Federico
RECLAMATA
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI ENOTECA BACCO S.N.C. DI
OR IL & C. NONCHE' DEI SOCI
ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI CO IN E
1 RECLAMATO
IN RD
RECLAMATO NON COSTITUITO
CONCLUSIONI
Del reclamante
“…revocare in ogni caso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
n. 118/2024, RGN 457-1/PU emessa dal Tribunale di Brescia, riunito in
camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri dott. G. Canali, dott. A.
Pernigotto, dott. S. Franchioni, in data 28.03.2024, comunicata dalla
cancelleria il 03.04.2024, pronunciata a carico della ENOTECABACCO
S.N.C. DI OR IL & C. (C.F. 0217052981), con sede in
Montichiari (Bs), Via G.A. Poli 41, nonché dei soci illimitatamente
responsabili CO IN (C.F. [...]) e
RD IN (C.F. [...]), per l'effetto
accogliendo le conclusioni dal reclamante rassegnate in primo grado, di
seguito trascritte: “per i motivi di cui in premessa, Voglia respingere l'istanza
di liquidazione giudiziale della Enoteca Bacco s.n.c. di CO SI &
C. s.n.c., oltre che dei singoli soci IN AR e IN RD
proposta dal Gruppo Italiani Vini s.p.a. In subordine, ove ritenuti sussistenti
i requisiti ex lege, chiede che Voglia consentire al socio persona fisica sig.
IN AR di accedere al sovraindebitamento, usufruendo di tutti i
benefici annessi”;
- porre a carico della società Gruppo Italiano Vini s.p.a.,
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, le spese della
procedura e il compenso che sarà liquidato al curatore fallimentare;
-
2
condannare la società Gruppo Italiano Vini s.p.a., in persona del proprio
legale rappresentante pro tempore alla rifusione delle spese, e onorari del
presente giudizio”.
Della reclamata
“ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
nel merito respingere le domande formulate da controparte e confermare la
sentenza di apertura della liquidazione giudiziale del Tribunale di Brescia n.
118/2024. In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso
forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad
entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 118/2024 pubblicata il 03 aprile 2024 il Tribunale di
Brescia, su istanza della Gruppo Italiano Vini S.p.A., ha dichiarato l'apertura
della liquidazione giudiziale della Enoteca Bacco S.n.c. di CO SI
& C. nonché dei soci illimitatamente responsabili AR NI e
RD IN.
Il Tribunale ha dato atto: della genericità delle contestazioni del credito
operate da AR IN;
della mancata prova, da parte della debitrice, del
possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 primo comma lettera d) CCII
essendo state prodotte le sole scritture contabili obbligatorie relative
all'esercizio 2020;
della sussistenza di un indebitamento superiore alla soglia
di cui all'art. 49 CCII, tenendo conto del credito della istante e di quello
vantato dall'ADER;
della configurabilità di una situazione d'insolvenza
3
evincibile dall'inadempimento del credito di parte istante, dalla esistenza di
debiti erariali, dalla inattività e dalla mancata tenuta delle scritture contabili
obbligatorie per diversi esercizi anteriori al deposito della istanza di
liquidazione giudiziale.
2. Ha proposto reclamo AR IN sulla base di due motivi chiedendo la
sospensione ai sensi dell'art. 52 CCII della liquidazione dell'attivo, della
formazione dello stato passivo e del compimento degli atti di gestione.
3. Si è costituita la Gruppo Italiano Vini S.p.A. chiedendo il rigetto del
reclamo.
4. Il subprocedimento relativo alla predetta istanza di sospensione, al cui
accoglimento la reclamata si è opposta, è stato definito con la seguente
statuizione: << vista la visura storica da cui risulta la inattività della Enoteca
Bacco S.n.c. di CO SI & C. dal 31 dicembre 2019, le dichiarazioni
dei redditi relative agli anni 2019 e 2020 nonché l'ulteriore documentazione
acquisita nel procedimento innanzi al Tribunale e quella ulteriormente
prodotta dal reclamante (dichiarazioni IVA e IRAP anni 2022 e 2023
presentate il 06 febbraio 2024 nelle more del predetto procedimento);
ritenuta la sussistenza, allo stato, del fumus boni iuris quanto alla sussistenza
di una impresa minore;
ritenuta la sussistenza di periculum in mora con riferimento alla liquidazione
dell'attivo e al compimento da parte della Curatela di atti di gestione
dell'impresa, ma non anche dalla formazione dello stato passivo, che in
nessun modo può nuocere al reclamante, socio illimitatamente responsabile
4
in relazione al quale è stata aperta la liquidazione giudiziale in estensione a
quella della s.n.c.;
P.Q.M.
in parziale accoglimento della domanda sospende
ex art.52 CCII la liquidazione dell'attivo ed il compimento da parte della
Curatela di atti di gestione dell'impresa;
respinge, invece, la domanda di
sospensione della formazione dello stato passivo;
dichiarazione di non luogo
a provvedere, essendo stata rilevata la mancata notificazione alla PEC del
Curatore a cui è conseguita la coincidenza con la trattazione della causa di
merito>>.
4. Alla udienza del 12 settembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte
ex art. 127 ter cod.proc.civ., il Collegio, attesa la mancata costituzione del
Curatore, ha dichiarato la contumacia della Liquidazione giudiziale della
ENOTECA BACCO S.N.C. DI OR IL & C. nonché dei soci
illimitatamente responsabili CO IN e RD IN;
rilevata la mancata notificazione del reclamo a RD IN l'ha
disposta;
ha richiesto al Curatore nominato <
prima sezione civile di questa Corte:
a) delle sintetiche informazioni scritte in ordine all'ammontare - alla data di
dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale – dell'attivo per gli
ultimi tre anni e dei debiti della società e tra questi di quelli in allora già
scaduti, con indicazione, per questi ultimi, della data in cui essi erano
divenuti esigibili;
b) della copia degli atti di cui all'accertamento dello stato passivo, ex artt.
5
emesso,
c) delle relazioni e rapporti riepilogativi, di cui all'art.130 CCII, con
particolare riferimento alle cause che avrebbero originato la situazione di
crisi/insolvenza>>.
4.1. Il reclamo, con il decreto di fissazione dell'udienza e
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 393/2024
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 393/2024 R.G. promossa con reclamo ex art. 51 CCII
depositato l'11 marzo 2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del
13/11/2024
OGGETTO: d a
Opposizione sentenza IN CO con il patrocinio dell'avv. Arbosti Mauro di apertura della RECLAMANTE liquidazione giudiziale c o n t r o
Codice:174201 GRUPPO ITALIANO VINI S.P.A. con il patrocinio dell'avv. Manzalini
Federico
RECLAMATA
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI ENOTECA BACCO S.N.C. DI
OR IL & C. NONCHE' DEI SOCI
ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI CO IN E
1 RECLAMATO
IN RD
RECLAMATO NON COSTITUITO
CONCLUSIONI
Del reclamante
“…revocare in ogni caso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
n. 118/2024, RGN 457-1/PU emessa dal Tribunale di Brescia, riunito in
camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri dott. G. Canali, dott. A.
Pernigotto, dott. S. Franchioni, in data 28.03.2024, comunicata dalla
cancelleria il 03.04.2024, pronunciata a carico della ENOTECABACCO
S.N.C. DI OR IL & C. (C.F. 0217052981), con sede in
Montichiari (Bs), Via G.A. Poli 41, nonché dei soci illimitatamente
responsabili CO IN (C.F. [...]) e
RD IN (C.F. [...]), per l'effetto
accogliendo le conclusioni dal reclamante rassegnate in primo grado, di
seguito trascritte: “per i motivi di cui in premessa, Voglia respingere l'istanza
di liquidazione giudiziale della Enoteca Bacco s.n.c. di CO SI &
C. s.n.c., oltre che dei singoli soci IN AR e IN RD
proposta dal Gruppo Italiani Vini s.p.a. In subordine, ove ritenuti sussistenti
i requisiti ex lege, chiede che Voglia consentire al socio persona fisica sig.
IN AR di accedere al sovraindebitamento, usufruendo di tutti i
benefici annessi”;
- porre a carico della società Gruppo Italiano Vini s.p.a.,
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, le spese della
procedura e il compenso che sarà liquidato al curatore fallimentare;
-
2
condannare la società Gruppo Italiano Vini s.p.a., in persona del proprio
legale rappresentante pro tempore alla rifusione delle spese, e onorari del
presente giudizio”.
Della reclamata
“ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
nel merito respingere le domande formulate da controparte e confermare la
sentenza di apertura della liquidazione giudiziale del Tribunale di Brescia n.
118/2024. In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso
forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad
entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 118/2024 pubblicata il 03 aprile 2024 il Tribunale di
Brescia, su istanza della Gruppo Italiano Vini S.p.A., ha dichiarato l'apertura
della liquidazione giudiziale della Enoteca Bacco S.n.c. di CO SI
& C. nonché dei soci illimitatamente responsabili AR NI e
RD IN.
Il Tribunale ha dato atto: della genericità delle contestazioni del credito
operate da AR IN;
della mancata prova, da parte della debitrice, del
possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 primo comma lettera d) CCII
essendo state prodotte le sole scritture contabili obbligatorie relative
all'esercizio 2020;
della sussistenza di un indebitamento superiore alla soglia
di cui all'art. 49 CCII, tenendo conto del credito della istante e di quello
vantato dall'ADER;
della configurabilità di una situazione d'insolvenza
3
evincibile dall'inadempimento del credito di parte istante, dalla esistenza di
debiti erariali, dalla inattività e dalla mancata tenuta delle scritture contabili
obbligatorie per diversi esercizi anteriori al deposito della istanza di
liquidazione giudiziale.
2. Ha proposto reclamo AR IN sulla base di due motivi chiedendo la
sospensione ai sensi dell'art. 52 CCII della liquidazione dell'attivo, della
formazione dello stato passivo e del compimento degli atti di gestione.
3. Si è costituita la Gruppo Italiano Vini S.p.A. chiedendo il rigetto del
reclamo.
4. Il subprocedimento relativo alla predetta istanza di sospensione, al cui
accoglimento la reclamata si è opposta, è stato definito con la seguente
statuizione: << vista la visura storica da cui risulta la inattività della Enoteca
Bacco S.n.c. di CO SI & C. dal 31 dicembre 2019, le dichiarazioni
dei redditi relative agli anni 2019 e 2020 nonché l'ulteriore documentazione
acquisita nel procedimento innanzi al Tribunale e quella ulteriormente
prodotta dal reclamante (dichiarazioni IVA e IRAP anni 2022 e 2023
presentate il 06 febbraio 2024 nelle more del predetto procedimento);
ritenuta la sussistenza, allo stato, del fumus boni iuris quanto alla sussistenza
di una impresa minore;
ritenuta la sussistenza di periculum in mora con riferimento alla liquidazione
dell'attivo e al compimento da parte della Curatela di atti di gestione
dell'impresa, ma non anche dalla formazione dello stato passivo, che in
nessun modo può nuocere al reclamante, socio illimitatamente responsabile
4
in relazione al quale è stata aperta la liquidazione giudiziale in estensione a
quella della s.n.c.;
P.Q.M.
in parziale accoglimento della domanda sospende
ex art.52 CCII la liquidazione dell'attivo ed il compimento da parte della
Curatela di atti di gestione dell'impresa;
respinge, invece, la domanda di
sospensione della formazione dello stato passivo;
dichiarazione di non luogo
a provvedere, essendo stata rilevata la mancata notificazione alla PEC del
Curatore a cui è conseguita la coincidenza con la trattazione della causa di
merito>>.
4. Alla udienza del 12 settembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte
ex art. 127 ter cod.proc.civ., il Collegio, attesa la mancata costituzione del
Curatore, ha dichiarato la contumacia della Liquidazione giudiziale della
ENOTECA BACCO S.N.C. DI OR IL & C. nonché dei soci
illimitatamente responsabili CO IN e RD IN;
rilevata la mancata notificazione del reclamo a RD IN l'ha
disposta;
ha richiesto al Curatore nominato <
prima sezione civile di questa Corte:
a) delle sintetiche informazioni scritte in ordine all'ammontare - alla data di
dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale – dell'attivo per gli
ultimi tre anni e dei debiti della società e tra questi di quelli in allora già
scaduti, con indicazione, per questi ultimi, della data in cui essi erano
divenuti esigibili;
b) della copia degli atti di cui all'accertamento dello stato passivo, ex artt.
5
emesso,
c) delle relazioni e rapporti riepilogativi, di cui all'art.130 CCII, con
particolare riferimento alle cause che avrebbero originato la situazione di
crisi/insolvenza>>.
4.1. Il reclamo, con il decreto di fissazione dell'udienza e
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