Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/09/2024, n. 1581

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/09/2024, n. 1581
Giurisdizione : Corte d'Appello Palermo
Numero : 1581
Data del deposito : 30 settembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri Magistrati:
1) dott. Rossana Guzzo Presidente
2) dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
3) dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1099 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2023, promossa
DA
NO EN, nato a [...] il [...], (C.F. [...]) e NO AL
CI, nata a [...] il [...] (C.F. [...]), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Centineo e dall'Avv. Cristiano Dolce;

ATTORI IN RIASSUNZIONE
APPELLATI
CONTRO
CC TO, nato a [...] il [...], (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Ziino;

CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
APPELLANTE
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex artt. 615-617 c.p.c.
Conclusioni: per gli attori in riassunzione: “Piaccia alla Giustizia dell'Ecc.ma Corte d'Appello disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
rigettare l'appello proposto dal sig. TO

CC per quanto rimesso a seguito del rinvio disposto dalla Suprema e non già coperto da giudicato, confermando in ogni sua parte la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Palermo in data 23-
27 dicembre 2017 recante il numero 6600/17 G.U. dott. Francesco Paolo Torrasi;
porre a carico dell'odierno convenuto (processuale appellante) le spese del giudizio d'appello nonché quelle relative al giudizio per Cassazione.”

Per il convenuto in riassunzione: “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Accogliere il presente appello a seguito dei principi espressi dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 10893/2023 del 24.4.2023 e, in totale riforma della sentenza n.6600/2017 emessa dal Tribunale di Palermo in persona del Giudice dott. Francesco Paolo Torrasi in data 23-27.12.2017

nel procedimento civile iscritto al n. R.G 10485/2014 riunito al procedimento 11277/2014, con qualsiasi statuizione ed occorrendo previa risoluzione della scrittura del 13.3.2012, annullare, revocare o modificare i capi ed i passi della sentenza contrari al signor TO CC e rigettare
l'opposizione a precetto proposta dai signori EN NO e AL CI NO in quanto infondata. Ritenere e dichiarare, anche in via di accertamento incidentale, che i signori EN
NO e AL CI NO sono eredi puri e semplici e comunque sono decaduti dal beneficio di inventario dell'eredità della signora EL CI, occorrendo previa declaratoria di simulazione parziale dell'atto di transazione e dell'atto di rinuncia del 2.7.2013. In ogni caso, nella non temuta ipotesi di accoglimento dell'opposizione, con qualsiasi statuizione condannare EN
NO e AL CI NO a pagare al sig. TO CC le somme da lui dovute in dipendenza dell'atto di divisione del 3 aprile 2009. Condannare gli opponenti al risarcimento dei danni ex art. 96, primo e terzo comma, c.p.c. per avere proposto l'opposizione in mala fede. Liquidare tali danni in via equitativa in un importo non inferiore ad euro 2.000,00. Condannare gli opponenti al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio in favore dell'Erario, stante la ammissione del sig. CO al patrocinio a spese dello Stato.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.Con sentenza n. 6600 del 2017 il Tribunale di Palermo, provvedendo su due cause riunite, dichiarò cessata la materia del contendere in relazione al giudizio (contraddistinto dal r.g.n. 10485/2014) di opposizione all'atto di precetto notificato il 23 gennaio 2014 da TO CC ad EN NO ed a AL CI NO e ciò per l'espressa rinuncia del CC;
accolse, invece, l'opposizione
(oggetto del giudizio r.g.n. 11277/2014 ) proposta dal NO e dalla CI NO avverso
l'atto di precetto notificato loro il 4\10 luglio 2014 dallo stesso CC che aveva intimato ai primi il pagamento della complessiva somma di euro 398.231,91 sulla scorta dell'atto di divisione in notar
Bonomo del 9 aprile 2009. Dichiarò, quindi, inefficace il secondo precetto e tutti i conseguenti atti posti in essere nei confronti degli opponenti e condannò CC TO a rifondere ai primi le spese per entrambi i giudizi.

2. La Corte di Appello di Palermo, adita dal CC per la riforma della decisione in questione, con la sentenza n.1456/2020 rigettò tutte le doglianze formulate dal primo, confermando la pronuncia di primo grado e disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti.

3. Adita da CC TO, con ricorso articolato in dieci motivi, la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza del 24 marzo 2023 accolse parzialmente il ricorso, rinviando la causa per la decisione nel merito a questa Corte di Appello, in diversa composizione.

4. Il giudizio è stato riassunto da NO EN e CI NO AL, con atto di citazione notificato il 15 maggio 2023, con il quale hanno chiesto alla Corte di pronunciarsi sulla qualificazione
della controversa clausola risolutiva espressa e di rigettare i motivi di appello formulati da CC
TO avverso la sentenza nr. 6600 del 27 dicembre 2017 resa dal Tribunale di Palermo.

5.Si è costituito, con comparsa di risposta del 26 settembre 2023, TO CC che, contestato tutto quanto dedotto da NO e CI NO, ha chiesto a questa Corte l'applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte in riforma dell'impugnata sentenza, reiterando le proprie doglianze di appello, articolate in sette motivi, che possono essere riassunti nei seguenti termini:
(i) errore del Tribunale nell'avere violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere accolto l'opposizione sulla base di un motivo non dedotto dagli opponenti;

ii) erronea valutazione del primo giudice nell'aver ritenuto che l'atto di transazione stipulato tra le parti precludesse la possibilità di agire sulla scorta dell'atto di divisione;

(iii) erronea valutazione del primo giudice nell'aver ritenuto l'impossibilità di porre in esecuzione il contratto di divisione stipulato tra le parti senza prima aver risolto giudizialmente il successivo accordo transattivo;

(iv) errore del primo giudice nell'avere interpretato e qualificato la clausola risolutiva espressa;

(v) errore del primo giudice nell'aver ritenuto invalido il precetto per le somme oggetto dell'accordo transattivo;

(vi) errore del primo giudice nel non aver accolto la domanda subordinata di condanna al pagamento delle somme dovute in forza del primo atto divisorio posto in essere tra le parti;

(vii) errore del primo giudice nell'aver deciso sulle spese di lite.

6.In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 5 giugno 2024 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione
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