Corte d'Appello Roma, sentenza 06/06/2024, n. 2071

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 06/06/2024, n. 2071
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 2071
Data del deposito : 6 giugno 2024

Testo completo



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa V D S - Presidente -
- dr. V S - Consigliere -
- dr. V R C - Consigliere relatore - all'udienza del 23.5.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1062 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti, dall'avvocata E R, con Parte_1 la quale e presso la quale elettivamente domicilia.
-APPELLANTE-
E
rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti, dall'avvocato R Persona_1
C, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9395/2022 pronunciata dal Tribunale di Roma, sezione lavoro all'udienza del 11.11.2022 e pubblicata in pari data.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale dell'udienza del 23.5.2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, parzialmente accogliendo il ricorso proposto in primo grado da contro con la chiamata in causa Persona_1 Parte_1 Org_ dell , ha così statuito: «condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 3.082,12;
oltre accessori come per legge. condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente che liquida complessivamente in € Org_ 1661,00 oltre iva e cpa da distrarsi in favore del procuratore antistatario e nei confronti dell' che liquida complessivamente in € 1.500,00, oltre accessori di legge
». interpone appello contro questa decisione, dolendosi della reiezione della domanda Parte_1
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riconvenzionale, con la quale chiedeva condannarsi l'ex dipendente «al pagamento della somma di
€. 2.196,00, corrispondente al costo sostenuto dalla resistente per la riparazione della parete danneggiata, nonché ad una ulteriore somma risarcitoria per danno morale da maggiorarsi degli accessori di legge sulla sorte rivalutata dall'evento lesivo al saldo».
L'appellante sostiene che la reiezione di detta pretesa sarebbe errata in quanto: (a) la condotta produttiva di danno era incontestabile, essendo stata accertata nel distinto giudizio inter partes avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento intimato al dipendente;(b) la fattura prodotta in primo grado al fine di dimostrare il quantum speso per le riparazioni non era stata contestata dall'appellante. Chiede, pertanto, alla Corte di Appello di riformare in parte la decisione impugnata, nel senso di «condannare l'appellato al pagamento della somma di € 2.196,00 a titolo di risarcimento del danno cagionato da quest'ultimo che aveva usato un atteggiamento aggressivo e violento verso
l'arch. ed in raptus di rabbia aveva distrutto una parete di cartongesso dell Controparte_1 [...] sita in L.go Anzani, oltre interessi legali», istando per l'ammissione del giuramento Org_2 suppletorio/estimatorio del proprio legale rappresentante.
resiste all'appello, eccependone in primo luogo l'inammissibilità per Persona_1 omessa indicazione del provvedimento gravato e nel merito argomenta sull'infondatezza dell'impugnazione, rassegnando conclusioni conformi e formulando in subordine eccezione di compensazione.
Ricostituito il contraddittorio, all'udienza del 23.5.2024, l'appello era discusso come da verbale
e deciso come da dispositivo,
2. deduce l'inammissibilità dell'appello perché (assume) la parte Persona_2 appellante «non si è premurata di indicare gli estremi dell'atto impugnato impedendo pertanto
l'esatta individuazione della stessa» e perché «appare impossibile finanche individuare, se la stessa abbia allegato la sentenza di prime cure di cui si duole».
L'una e l'altra contestazione sono infondate, sicché l'eccezione di inammissibilità dell'appello
è infondata.
Il provvedimento gravato, infatti, è stato
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