Corte d'Appello Bari, sentenza 06/02/2024, n. 158

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bari, sentenza 06/02/2024, n. 158
Giurisdizione : Corte d'Appello Bari
Numero : 158
Data del deposito : 6 febbraio 2024

Testo completo

R.G. n. 1214/2019
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
***
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott.ssa Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1214/2019 R.G.A.C.C., promossa
da
TRUST DONATO”, in persona del trustee TA IA RD, e LA
SA ER, rappresentati e difesi come in atti dagli avv.ti Renato D'Isa e Assunta
Marcella UL
- Appellanti -
nei confronti di
MA EB, in qualità di erede intervenuta in luogo di MA UI,
rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Alfonso Buono
- Appellata -
********
OGGETTO: “Proprietà”.
1


Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in prossimità
dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.1.2024 in cui la causa è stata trattenuta in
decisione ai sensi dell'art. 190 cpc.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Nel 2012 UI MA, proprietario del fabbricato situato a Foggia in via Salomone n.
5, ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale del capoluogo dauno, ER La AN,
proprietaria dell'appartamento limitrofo avente accesso dal civico 3 della medesima via,
lamentando l'occlusione di una finestra del proprio immobile e domandando la rimozione del
manufatto (tettoia in materiale ligneo e metallico) realizzato sull'immobile confinante in
violazione delle distanze legali di cui all'art. 907 cod. civ. ed in appoggio al muro di proprietà
esclusiva dell'attore, nonché il pagamento dell'indennità prevista dall'art. 874 cod. civ. ed il
risarcimento del danno per essere la tettoia ubicata ad una distanza inferiore a tre metri dalla
veduta.
2. – La convenuta, costituendosi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di titolarità passiva
per non essere più proprietaria dell'immobile – ceduto al “Trust DO – sul quale è stata
edificata la tettoia in questione.
2.1. – Il trustee si è costituito in giudizio ed ha contrastato la domanda dell'attore, eccependo
l'illegittimità della veduta in quanto, anziché esistere sin dal 1939, come sostenuto da UI
MA, sarebbe stata, invece, aperta in epoca recente ed in violazione del divieto di cui all'art.
905 cod. civ.
Inoltre, ha proposto in via riconvenzionale domanda di accertamento dell'illegittimità
della predetta finestra sul muro perimetrale e dell'inesistenza di qualsiasi diritto di servitù di
veduta sul fondo limitrofo in favore dell'attore, con condanna dello stesso all'eliminazione
dell'apertura ed al risarcimento del danno anche ai sensi dell'art. 96 cpc.
3. – Alla prima udienza successiva alla costituzione del trustee e alla proposizione della
domanda riconvenzionale, l'attore ha formulato “reconventio reconventionis” di usucapione
ultraventennale della servitù di veduta.
2
4. – In corso di causa il GI, sulla scorta di quanto accertato dal Ctu ing. Gerardo Finelli, ha
accolto il ricorso cautelare ex art. 700 cpc proposto dall'attore ed ha ordinato al trustee la parziale
rimozione della tettoia, con il suo arretramento sino ad una distanza di tre metri misurata in
direzione ortogonale e a partire dalla facciata esterna del muro ove è aperta la finestra, nonché sino
alla medesima distanza misurata dallo spigolo esterno in basso della finestra, in direzione via
Salomone.
4.1. – L'ordinanza cautelare è stata confermata con provvedimento del 23.12.2014-13.2.2015
dal Tribunale di Foggia, investito del reclamo ex art. 669-terdecies cpc proposto da ER La
AN e IA RD UL, in qualità di trustee del “Trust DO.
5. – Il processo è stato istruito con produzione documentale e prova orale.
6. – Con sentenza n. 1520/2019, pubblicata il 13.6.2019, il GU del Tribunale di Foggia ha
respinto la domanda riconvenzionale della convenuta;
ha accolto per quanto di ragione la domanda
dell'attore ed ha accertato l'avvenuto acquisto per usucapione ultraventennale della servitù di
veduta sul fondo già di proprietà di ER La AN e la violazione delle distanze ex art. 907
cod. civ.
, con la conferma integrale del provvedimento cautelare, frattanto già materialmente
attuato;
ha implicitamente rigettato le altre domande dell'attore;
ha condannato ER La AN
al risarcimento del danno nella misura di € 2.000,00 per violazione delle distanze legali;
ha
condannato i convenuti, in solido fra loro, alla refusione delle spese e competenze legali della fase
cautelare e di quella di merito;
infine, ha posto definitivamente a carico del trustee il pagamento
delle spese di ctu.
7. – Avverso la sentenza il “Trust DO e ER La AN hanno proposto appello,
articolato in quattro motivi, chiedendo (fra le più rilevanti statuizioni finali di merito invocate) il
rigetto dell'originaria domanda principale, come precisata nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1)
cpc
, l'accoglimento della domanda riconvenzionale e la nuova regolamentazione delle spese di lite
del doppio grado.
3
8. – Al gravame ha resistito EB MA, intervenuta nel giudizio in qualità di erede del
genitore nelle more deceduto, chiedendone la reiezione, previo stralcio di documentazione prodotta
irritualmente dalla controparte.
9. – In assenza di attività istruttoria, la causa, più volte riservata in decisione ai sensi dell'art.
190 cpc e poi rimessa sul ruolo, è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza del
23.1.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – L'appellante, con i quattro motivi di seguito riportati, ha indicato, ai sensi dell'art. 342
co. 1 n. 2) cpc
, le circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini
della decisione impugnata.
1.1. – Con il primo motivo ha eccepito la violazione degli artt. 112, 115, 116 e 169 cpc, 905,
906, 2704 e 2729 cod. civ., sostenendo che l'accertamento dell'usucapione della servitù di veduta
è avvenuto sulla base di documentazione non agli atti di causa e, comunque, inutilizzabile in
quanto tempestivamente contestata specificamente nella sua inopponibilità, autenticità, paternità,
datazione e contenuto;
inoltre, ha dedotto l'inesistenza dei requisiti per l'applicazione delle
presunzioni semplici di cui all'art. 2729 co. 1 cod. civ.
1.2. – Con il secondo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 112, 115 e 116 cpc, 900-
902, 1061, 1058 e 2697 cod. civ., con riguardo all'accertamento dell'intervenuta usucapione della
servitù di veduta sulla base di deposizioni testimoniali ambigue e discordanti fra loro.
1.3. – Con il terzo motivo ha, altresì, eccepito la violazione degli artt. 112, 115 e 116 cpc,
900-902, 1061, 1146, 1158 e 2697 cod. civ., in ordine all'accertamento dell'avvenuta usucapione
della servitù di veduta in virtù della ritenuta continuità nel possesso ex art. 1146 cod. civ. e della
natura apparente della stessa ex art. 1061 cod. civ.
1.4. – Con il quarto motivo ha eccepito la violazione dell'art. 15 cpc, del Dm n. 55/2014 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché degli artt. 91 e 92 cpc, per avere il
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