Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/12/2024, n. 1034
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Testo completo
n. 429/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
2) Dott.ssa Raffaella Brocca - Consigliere rel.
3) Dott. Giovanni Surdo - Consigliere sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 5.11.2024
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 429/2023 R.G., promossa
da
SAN LUCA MULTISERVICE S.R.L. in liquidazione (P. IVA: 04671970756), in persona del legale rappresentante p.t. Avv. Stefano Luna, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Orlandini
APPELLANTE
contro
COMUNE DI COPERTINO, in persona del Sindaco p.t. (C.F. 80008830756 - P.
IVA 02255920759), rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Vantaggiato
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1217 emessa il 19.04.2023 e pubblicata il 24.04.2023, il Tribunale di Lecce, decidendo sulla domanda formulata da San Luca Multiservice srl, con atto di citazione notificato nei confronti di Comune di Copertino, in persona del Sindaco p.t., così provvedeva: “Rigetta le domande attoree;
Spese di lite e ctu compensate.”
Con atto di citazione del 22.12.2016, San Luca Multiservice s.r.l. conveniva innanzi al
Tribunale di Lecce il Comune di Copertino al fine di far accertare e dichiarare l'esistenza del vizio del consenso e, per l'effetto, annullare il contratto di concessione stipulato da San
Luca Multiservice s.r.l. ed il Comune di Copertino;
in subordine, far accertare e dichiarare il grave inadempimento da parte dell'ente locale agli obblighi assunti con il detto contratto di concessione e, per l'effetto, pronunciarne la risoluzione;
in ogni caso condannare il
Comune convenuto, a risarcire tutti i danni subiti e subendi dalla società attrice, oltre spese
e competenze di lite.
Esponeva la società attrice di aver partecipato alla procedura selettiva prodromica alla stipula del contratto di concessione per l'affidamento del servizio di gestione dei parcheggi
a pagamento sul territorio comunale per la durata di cinque anni, formulando la propria offerta sulla base delle informazioni fornite dall'ente locale, aggiudicandosi il servizio con conseguente stipula, in data 29.08.2016, del contratto di concessione.
Era accaduto, però, che, una volta attivato il servizio, San Luca Multiservice srl aveva constatato che molte delle informazioni fornite dall'A.c. mediante gli atti di gara, non trovavano effettiva corrispondenza e, in particolare, che i posti da destinare a parcheggio a pagamento risultavano in realtà 455 a fronte dei 538 indicati nello studio di Viabilità, oltre alla circostanza che molti dei parcheggi a pagamento risultavano circondati da quelli gratuiti, e che il valore annuo dell'appalto era stato stimato in € 318.854,40 al netto dell'IVA, sulla base di un calcolo che computava, tra l'altro, la tariffa oraria, la quale tuttavia era al lordo dell'IVA.
Tali errori, a dire dell'attrice, avevano inciso sul consenso prestato alla stipulazione del contratto di concessione, implicandone l'invalidità oltre che riverberarsi sugli incassi ricavati dalla gestione del servizio, con conseguente danno subito dalla concessionaria. pag. 2/18
La società azionava, pertanto, l'odierno giudizio al fine di far dichiarare l'annullamento del contratto per vizio del consenso e per il risarcimento del danno patito.
Si costituiva ritualmente in giudizio il Comune di Copertino, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione e, in subordine, di competenza in favore del Tribunale delle
Imprese.
Nel merito contestava la fondatezza della pretesa, deducendo che non potesse essere addossato all'Amministrazione l'errore nella formulazione dell'offerta da parte dell'attrice e che questa avesse assunto su di sé il rischio della non remuneratività degli incassi.
Deduceva, altresì, l'inadempimento dell'attrice alle obbligazioni contrattualmente assunte per non aver attivato le migliorie promesse, tanto che l'Amministrazione aveva avviato, con determinazione n. 917 del 26.10.2017, la procedura finalizzata alla risoluzione del contratto di concessione.
Con sentenza parziale n. 1327 depositata il 09.04.2018, il Tribunale adito rigettava le eccezioni preliminari, ritenendo sussistenti la giurisdizione del G.O. e la propria competenza.
Il successivo gravame proposto dal Comune di Copertino veniva rigettato dalla Corte
d'Appello di Lecce con sentenza n. 238 dell'11.03.2019, depositata il 12.03.2019, passata in giudicato.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento delle prove orali e CTU finalizzata all'accertamento del minor numero di stalli in concreto esistenti rispetto a quelli oggetto dei provvedimenti propedeutici alla concessione, nonché degli eventuali minori introiti da ciò derivati e derivandi alla parte attrice per la gestione del parcheggio e le eventuali maggiori e minori spese sostenute.
All'udienza del 27.01.2022, precisate dalle parti le conclusioni, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., la causa veniva riservata per la decisione e decisa con la sentenza in epigrafe.
Il primo giudice, pur accertando l'esistenza dell'errore imputabile al Comune di Copertino, rigettava la domanda di annullamento del contratto di concessione per vizio del consenso.
Osservava, in particolare, che, per quanto emerso dallo Studio di Viabilità, richiamato anche nel relativo capitolato speciale e posto a fondamento del bando di gara e del successivo contratto di concessione del servizio, il Comune di Copertino aveva indicato un
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numero di stalli pari a 538 e che dai rilievi e dalle risultanze della CTU - in assenza della documentazione di natura grafica e tecnica raffigurante la reale consistenza ed ubicazione degli stalli messi a gara richiesta dal consulente all'ente convenuto - era risultato che gli stalli effettivamente disponibili fossero solo 465, quindi circa il 13,5% in meno di quanto indicato.
Rilevava, pertanto, un errore dell'Amministrazione nell'indicazione negli atti di gara del numero di stalli realizzabili, tuttavia, riteneva che tale errore non fosse determinante del consenso traducendosi in un modesto errore sulla “quantità” di stalli effettivamente realizzati rispetto a quelli indicati come realizzabili, e, dunque, non essenziale, oltre alla circostanza che, comunque, sia nel bando di gara che nel contratto era riportata la possibilità per la stazione appaltante di operare una variazione del numero degli stalli, evidentemente anche in peius, in ragione dell'eventuale riorganizzazione dell'assetto viario, sicché l'offerente aveva valutato congrua la sua proposta anche rispetto ad una eventuale diminuzione degli stalli.
Quanto alla domanda attorea di risoluzione per inadempimento contrattuale e di risarcimento del danno patito, riteneva che, pur sussistendo un inadempimento in capo alla stazione appaltante per avere la medesima concesso la realizzazione di stalli su spazi sufficienti a realizzarne solo 465 in luogo dei 538 previsti contrattualmente, tuttavia, attesa
l'esiguità dello scostamento degli stalli effettivamente realizzati pari al 13,5%, tale inadempimento, avuto riguardo al sinallagma contrattuale, non presentava quella connotazione di gravità necessaria per determinare la risoluzione contrattuale.
Né poteva ritenersi causativo dei danni richiesti dall'attrice a titolo di lucro cessante, reputando, al riguardo, che il minor incasso lamentato dalla società attrice, pari al - 75% rispetto alla stima indicata nel bando di gara e trasfusa poi nel contratto (€ 198,55 incassati al giorno contro gli 885,70 indicati nel bando come ricavabili), non fosse in relazione causale con il minor numero di stalli in concreto realizzati (-13,5 %).
In particolare, rilevava che oltre a non esservi alcuna proporzione tra gli stessi, proprio
l'eclatante percentuale di minor incasso rendeva evidente un utilizzo medio degli stalli da parte dell'utenza ben inferiore al numero di posti disponibile, pertanto, se anche l'attrice avesse avuto a disposizione gli stalli mancanti, non avrebbe avuto maggiori incassi, visto che già quelli esistenti erano rimasti per la maggioranza vuoti e non avevano consentito
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incassi nemmeno prossimi al valore del presunto realizzo diminuito del 13,5% (e, comunque, stimato nello studio di Viabilità già con ribasso del 60% in considerazione della non contestuale occupazione di tutti gli stalli).
Tantomeno l'inadempimento dell'A.C. poteva ritenersi causativo dei danni richiesti a titolo di danno emergente dal momento che le voci di spesa allegate rappresentavano spese che la concessionaria avrebbe dovuto comunque sostenere poiché non correlate al maggior numero di stalli indicati nel bando rispetto a quelli in concreto realizzati.
Rilevava che l'importo di stima degli incassi doveva intendersi comprensivo di IVA e ove fosse stato al netto di IVA non sarebbe potuta essere di 0,60.
Parimenti, ritenuto l'inadempimento dell'ente convenuto non grave e non potendo ad esso imputarsi la risoluzione del contratto, rigettava le richieste risarcitorie per perdita di chance
e danno alla reputazione.
Compensava tra le parti le spese di lite e di CTU in ragione dell'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto e della sussistenza dell'eccepito inadempimento contrattuale imputabile alla ricorrente.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello San Luca Multiservice s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato il
23.05.2023, articolando diversi motivi di gravame, più avanti sintetizzati, ed insistendo nelle originarie deduzioni e richieste.
Si è costituito in giudizio, con comparsa depositata in data 12.09.2023, il Comune di
Copertino, in persona del Sindaco p.t., chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato
e spiegando altresì