Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/07/2024, n. 1156

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/07/2024, n. 1156
Giurisdizione : Corte d'Appello Palermo
Numero : 1156
Data del deposito : 3 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
dr.ssa Cristina Midulla Consigliera
dr.ssa Marinella Laudani Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2393/2018 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del
Tribunale di Palermo n. 2197/2018 del 4 maggio 2018.
PROMOSSA DA
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ VARVAROTTO GAETANO S.R.L.
(P.I. 0462034082), in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo presso
lo studio dell'avv. Gioacchino Lo Biundo, che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto
introduttivo di questo grado del giudizio
APPELLANTE
CONTRO
INTESA SANPAOLO S.P.A. (P.I. 10810700152), in nome del suo legale rappresentante pro
tempore, con sede a Torino in Piazza San Carlo n. 156, rappresentata da TR AL S.P.A
(P.I. 10311000961), con sede a Milano in via Galileo Galilei n. 7, elettivamente domiciliata in
Palermo presso lo studio dell'avv. Maria Ludovica Stabile che la rappresenta e difende per mandato
per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta del presente grado di giudizio
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 942/2013 del Tribunale di Palermo, Banca Intesa Sanpaolo intimava la


TO AE SR al pagamento dell'importo di € 38.136,00, oltre interessi di mora, quale
credito derivante da un contratto di finanziamento, ceduto dalla T-Link Navigazione a Intesa
Sanpaolo.
Avverso detto D.I., proponeva opposizione la TO AE SR deducendo che nessun
importo era dovuto, in quanto la stessa aveva provveduto a estinguere il suddetto debito nei confronti
della T-Link Navigazione in data antecedente alla cessione. In via riconvenzionale, invece, chiedeva
– in relazione al rapporto di conto corrente n. 24500141, intrattenuto con Intesa San PA – la
condanna dell'Istituto di credito alle somme illegittimamente addebitate a titolo di interessi
ultralegali, anatocistici e usurari, di commissione di massimo scoperto e spese non dovute.
Si costituiva Intesa San PA Spa, contestando quanto dedotto dalla Società opponente;
in
relazione alla domanda riconvenzionale, invece, ne eccepiva in via preliminare l'intervenuta
prescrizione e, nel merito, l'infondatezza.
La causa veniva istruita mediante Ctu contabile, al termine della quale il Tribunale rigettava
– innanzitutto – l'eccezione preliminare di estinzione del processo per mancata riassunzione del
giudizio nel termine di tre mesi ex art. 305 c.p.c., a seguito del fallimento della TO;
inoltre,
dichiarava improcedibile la domanda svolta da Intesa San PA S.p.a. essendo intervenuta – in corso
di causa – la dichiarazione di Fallimento della TO.
Tali statuizioni non risultano oggi oggetto di impugnazione, per cui sono passate in giudicato.
In relazione al rapporto di c/c, invece, il Tribunale: a) dichiarava prescritti tutti i versamenti
effettuati dalla Società correntista nel periodo che va dal 19.2.1999 (in quanto tra le parti intercorreva
un rapporto di c/c privo di affidamento) al 10.5.2003 (decennio anteriore alla notifica dell'atto di
citazione in opposizione a D.I.);
b) ricostruiva detto rapporto applicando le condizioni previste dai
documenti contrattuali prodotti;
c) accoglieva la domanda relativa all'usura limitatamente all'usura
sopravvenuta, riportando il tasso applicato al tasso soglia nei trimestri in cui si è verificato il suo
superamento;
d) dichiarava l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, per difetto
di reciprocità, fino al 30.6.2000;
dichiarava la medesima capitalizzazione legittima per il periodo
successivo, poiché l'Istituto di credito si era adeguato alla delibera C.I.C.R. e aveva effettuato la
relativa comunicazione alla Società correntista;
e) dichiarava legittima la C.m.s., in quanto
determinata;
f) dichiarava infondata la censura relativa all'illegittimità della postergazione e
antergazione delle valute, essendo espressamente pattuita.
Alla luce di quanto sopra, dunque, rideterminava il saldo del c/c in € 1.996,58.
Pertanto, in accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente, condannava Intesa San
PA al pagamento di tale somma a favore del Fallimento della TO SR e compensava le spese
di lite.
Avverso detta sentenza propone appello la Curatela del Fallimento della TO AE SR,
per i motivi che possono essere enucleati come di seguito:
1. erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di applicare – nella
ricostruzione del rapporto – le condizioni contenute nel documento di sintesi prodotto dalla
Banca, nonostante non contenesse alcun riferimento al rapporto bancario oggetto di lite.
Inoltre, deduce l'indeterminatezza del tasso di interesse in quanto disciplinato con riferimento
alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza.
Chiede, dunque, che la ricostruzione del rapporto – per il periodo che va dal 19.3.1999 al
21.6.2008 – venga effettuata applicando il tasso legale o quello previsto dall'art. 117 TUB.
In subordine, nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi legittima l'applicazione degli interessi
ultralegali, chiede che il ricalcolo venga
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