Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/01/2025, n. 14
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
La Corte, così composta
Dr. Gianmichele Marcelli Presidente
Dr. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dr. Cesare Marziali Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 788 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e promossa da
IN LG (c.f. [...]), res.te in Spinetoli (AP), nella sua qualità di procuratore generale della sig.ra TA IA (c.f. MTL MRA 30B65
L307S), in forza di procura generale a rogito Notaio Donatella Calvelli in data 6 luglio
2015, rep. N. 28864/16447, registrata in Ascoli PI il 7 luglio 2015 al n.
2513, rappresentata e difesa dall'Avv.to Alessandro Bonelli del foro di Ascoli
PI (c.f.: [...];
PEC: alessandro.bonelli@pecavvocatiap.it - fax. 0736/262426), elett.te domiciliata, presso il suo Studio in Ascoli PI, Piazza Roma n. 3, e comunque presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata alessandro.bonelli@pecavvocatiap.it;
-
APPELLANTE -
CONTRO
MA.PI. Immobiliare s.r.l. con sede in Sant'Egidio alla Vibrata (TE) Via dei Sabini
15 (CF 01878680675) in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig.
IZ TE, elettivamente domiciliata in C.so Trento e Trieste n. 52 ad Ascoli
PI, presso e nello studio dell'Avv. Fenizia IN;
-
APPELLATO-
Oggetto: appello avverso la Sent. 312/2022 del tribunale di Ascoli PI .
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1 - La vicenda cui attinge il processo
Il procedimento di I grado prende avvio a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, per la somma di € 6.432,00 oltre interessi al tasso legale, in favore della sig.ra IN LG, nella sua qualità di procuratore generale della sig.ra TA, che traeva origine dalla promessa unilaterale per scrittura privata sottoscritta in data 29 settembre 2015, con cui la società MA.PI. Immobiliare srl si è impegnata a “tenere indenne la stessa Sig.ra IN LG in proprio e nella qualità suindicata, dalle obbligazioni di pagamento nei confronti del Comune di Tortoreto per IMU anni 2012,
2013 e 2014, compresa la TASI per quest'ultima annualità, e comunque per complessivi
€ 24.363,00, nonché gli ulteriori tributi dovuti sempre al Comune di Tortoreto a titolo di IMU, per l'anno 2015 a partire 3 aprile 2015 e comunque per complessivi €
2.115,87.
La società MA.PI.srl proponeva opposizione al Decreto Ingiuntivo, introducendo un giudizio nel quale si costituiva l'opposta IN LG, la quale chiede, fra l'altro, anche la riunione del procedimento con altro giudizio tenuto presso lo stesso tribunale, poiché «connesso con la presente causa per avere in comune le parti (connessione soggettiva) ed uno degli elementi oggettivi, cioè la causa petendi (connessione oggettiva)».
La riunione, veniva, peraltro rigettata dal primo giudice, sul presupposto che la IN avesse fatto valere in sede monitoria una ragione di credito diversa ed autonoma rispetto
a quella inerente il pagamento del prezzo di compravendita degli immobili.
§ 2 – La decisione contenuta nella sentenza impugnata
Essa si snoda, talvolta in maniera tutt'altro che chiara, attraverso i seguenti passaggi in fatto e diritto
pag. 2/14
1) Le pattuizioni negoziali hanno subito un'evoluzione che ha dato in effetti luogo ad una diversa pattuizione in riferimento all'originaria previsione del pagamento del prezzo della compravendita.
2) Nell'atto definitivo di compravendita le parti si sono date atto dell'avvenuto pagamento del prezzo (eccetto le somme oggetto del rilascio di effetti cambiari).
3) Nondimeno, dopo il primo contratto preliminare, le parti hanno stabilito che nessuna permuta sarebbe intercorsa, quale parte del corrispettivo, quindi la corresponsione del corrispettivo si prospettava come completamente difforme rispetto al patto originario.
4) Le imposte locali originariamente erano pattuite – nel preliminare del 3.4.15 – quali comprese nel prezzo di compravendita), mentre esse erano impossibili da imputare in virtù del nuovo regolamento contrattuale riferito al pagamento del prezzo che escludeva la permuta e prevedeva un pagamento a saldo al momento del rogito notarile (esclusi gli effetti cambiari rilasciati).
5) Nel contempo, la complessa situazione giudiziaria tra le parti documentata in atti riferita agli aspetti conflittuali relativi ad eventuali inadempimenti reciprocamente dedotti, non consente di ritenere che le somme relative alle imposte di cui alla citata scrittura privata, su cui l'opposta fonda la propria azione monitoria, possano essere svincolate dal regolamento generale prospettato e radicato dalle parti negli atti negoziali succedutesi nel tempo, che di fatto escludevano l'efficacia delle pregresse pattuizioni anteriori, abrogate dai successivi patti.
6) Ne residuava che quanto preteso da parte opposta fosse effettivamente dovuto in virtù di titolo differente rispetto alla regolamentazione del pagamento del prezzo della compravendita considerato in via unitaria, nel senso che il pagamento delle imposte di cui alla scrittura privata su cui si fonda la pretesa in sede monitoria deve considerarsi incluso nel pagamento del prezzo di compravendita, così come stabilito con successive modificazioni dalle parti, non sussistendo un titolo autonomo disancorato dal pagamento complessivo del prezzo di compravendita stabilito dalle parti.
pag. 3/14
7) Era da escludere che la scrittura privata del 29.9.15 potesse essere ritenuta estranea alla più ampia regolamentazione stabilita dalle parti e costituire così un titolo autonomo svincolato dagli accordi intercorsi e gradualmente evolutisi tra le parti
§ 2 - L'Appello
Proponeva appello la IN LG, con motivi tutti sostanzialmente incentrati sul malgoverno delle risultanze processuali da parte del primo giudice e cioè
a) Interpretazione sminuente la validità ed efficacia probatoria di una promessa unilaterale di pagamento ex art. 1988 c.c. - L'obbligazione assunta dalla MAPI srl con la scrittura privata del 29.9.2015 non è stata estinta per mezzo degli assegni tratti su Banca Marche n. 0216956282-10 di € 30.000,00 e n.
0216956285-00 di € 2.340,00 . In realtà, l'interpretazione della promessa unilaterale di pagamento costituisce oggetto di due distinti motivi di appello, il primo ed il terzo, ma i due motivi sono strettamente collegati, come si andrà ad esaminare al § 4.
b) Omesso esame circa un fatto decisivo - mancanza nella motivazione dell'impugnata sentenza di quanto osservato dall'opposta relativamente al contenuto dell'atto definitivo di compravendita in data 22.9.2015
Si è costituita l'appellata contestando i motivi d'impugnazione e chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
§ 3 – La pluralità di contratti ed atti negoziali intercorsi fra le parti
Appare evidente la necessità di focalizzare la disciplina dei rapporti reciproci oggetto dei vari contratti preliminari ed integrazioni :
1) Con contratto preliminare del 3.4.2015 la Società Sia di IZ PI si impegnava ad acquistare un appezzamento di terreno in corpo unico sito nel comune di Tortoreto e si obbligava
pag. 4/14
A) al pagamento di € 182.000,00 di cui
- € 120.000,00 mediante rilascio di cambiali a titolo di caparra confirmatoria,
- € 30.000,00 alla stipula dell'atto pubblico di trasferimento di proprietà entro il
30 giugno 2015
- € 2.000,00 per prestazione professionale al notaio Ciampini
- € 30.000,00 ad assunzione e pagamento delle pendenze con il Comune di
Tortoreto inerenti le imposte Ici ed Imu
B) al trasferimento a titolo di permuta alla signora TA IA la proprietà degli immobili ricavati nella misura di 330 mq da realizzare su detto terreno;
Inoltre veniva previsto il rilascio “A garanzia delle pattuizioni di cui sopra” da parte della società di assegno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
La Corte, così composta
Dr. Gianmichele Marcelli Presidente
Dr. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dr. Cesare Marziali Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 788 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e promossa da
IN LG (c.f. [...]), res.te in Spinetoli (AP), nella sua qualità di procuratore generale della sig.ra TA IA (c.f. MTL MRA 30B65
L307S), in forza di procura generale a rogito Notaio Donatella Calvelli in data 6 luglio
2015, rep. N. 28864/16447, registrata in Ascoli PI il 7 luglio 2015 al n.
2513, rappresentata e difesa dall'Avv.to Alessandro Bonelli del foro di Ascoli
PI (c.f.: [...];
PEC: alessandro.bonelli@pecavvocatiap.it - fax. 0736/262426), elett.te domiciliata, presso il suo Studio in Ascoli PI, Piazza Roma n. 3, e comunque presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata alessandro.bonelli@pecavvocatiap.it;
-
APPELLANTE -
CONTRO
MA.PI. Immobiliare s.r.l. con sede in Sant'Egidio alla Vibrata (TE) Via dei Sabini
15 (CF 01878680675) in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig.
IZ TE, elettivamente domiciliata in C.so Trento e Trieste n. 52 ad Ascoli
PI, presso e nello studio dell'Avv. Fenizia IN;
-
APPELLATO-
Oggetto: appello avverso la Sent. 312/2022 del tribunale di Ascoli PI .
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1 - La vicenda cui attinge il processo
Il procedimento di I grado prende avvio a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, per la somma di € 6.432,00 oltre interessi al tasso legale, in favore della sig.ra IN LG, nella sua qualità di procuratore generale della sig.ra TA, che traeva origine dalla promessa unilaterale per scrittura privata sottoscritta in data 29 settembre 2015, con cui la società MA.PI. Immobiliare srl si è impegnata a “tenere indenne la stessa Sig.ra IN LG in proprio e nella qualità suindicata, dalle obbligazioni di pagamento nei confronti del Comune di Tortoreto per IMU anni 2012,
2013 e 2014, compresa la TASI per quest'ultima annualità, e comunque per complessivi
€ 24.363,00, nonché gli ulteriori tributi dovuti sempre al Comune di Tortoreto a titolo di IMU, per l'anno 2015 a partire 3 aprile 2015 e comunque per complessivi €
2.115,87.
La società MA.PI.srl proponeva opposizione al Decreto Ingiuntivo, introducendo un giudizio nel quale si costituiva l'opposta IN LG, la quale chiede, fra l'altro, anche la riunione del procedimento con altro giudizio tenuto presso lo stesso tribunale, poiché «connesso con la presente causa per avere in comune le parti (connessione soggettiva) ed uno degli elementi oggettivi, cioè la causa petendi (connessione oggettiva)».
La riunione, veniva, peraltro rigettata dal primo giudice, sul presupposto che la IN avesse fatto valere in sede monitoria una ragione di credito diversa ed autonoma rispetto
a quella inerente il pagamento del prezzo di compravendita degli immobili.
§ 2 – La decisione contenuta nella sentenza impugnata
Essa si snoda, talvolta in maniera tutt'altro che chiara, attraverso i seguenti passaggi in fatto e diritto
pag. 2/14
1) Le pattuizioni negoziali hanno subito un'evoluzione che ha dato in effetti luogo ad una diversa pattuizione in riferimento all'originaria previsione del pagamento del prezzo della compravendita.
2) Nell'atto definitivo di compravendita le parti si sono date atto dell'avvenuto pagamento del prezzo (eccetto le somme oggetto del rilascio di effetti cambiari).
3) Nondimeno, dopo il primo contratto preliminare, le parti hanno stabilito che nessuna permuta sarebbe intercorsa, quale parte del corrispettivo, quindi la corresponsione del corrispettivo si prospettava come completamente difforme rispetto al patto originario.
4) Le imposte locali originariamente erano pattuite – nel preliminare del 3.4.15 – quali comprese nel prezzo di compravendita), mentre esse erano impossibili da imputare in virtù del nuovo regolamento contrattuale riferito al pagamento del prezzo che escludeva la permuta e prevedeva un pagamento a saldo al momento del rogito notarile (esclusi gli effetti cambiari rilasciati).
5) Nel contempo, la complessa situazione giudiziaria tra le parti documentata in atti riferita agli aspetti conflittuali relativi ad eventuali inadempimenti reciprocamente dedotti, non consente di ritenere che le somme relative alle imposte di cui alla citata scrittura privata, su cui l'opposta fonda la propria azione monitoria, possano essere svincolate dal regolamento generale prospettato e radicato dalle parti negli atti negoziali succedutesi nel tempo, che di fatto escludevano l'efficacia delle pregresse pattuizioni anteriori, abrogate dai successivi patti.
6) Ne residuava che quanto preteso da parte opposta fosse effettivamente dovuto in virtù di titolo differente rispetto alla regolamentazione del pagamento del prezzo della compravendita considerato in via unitaria, nel senso che il pagamento delle imposte di cui alla scrittura privata su cui si fonda la pretesa in sede monitoria deve considerarsi incluso nel pagamento del prezzo di compravendita, così come stabilito con successive modificazioni dalle parti, non sussistendo un titolo autonomo disancorato dal pagamento complessivo del prezzo di compravendita stabilito dalle parti.
pag. 3/14
7) Era da escludere che la scrittura privata del 29.9.15 potesse essere ritenuta estranea alla più ampia regolamentazione stabilita dalle parti e costituire così un titolo autonomo svincolato dagli accordi intercorsi e gradualmente evolutisi tra le parti
§ 2 - L'Appello
Proponeva appello la IN LG, con motivi tutti sostanzialmente incentrati sul malgoverno delle risultanze processuali da parte del primo giudice e cioè
a) Interpretazione sminuente la validità ed efficacia probatoria di una promessa unilaterale di pagamento ex art. 1988 c.c. - L'obbligazione assunta dalla MAPI srl con la scrittura privata del 29.9.2015 non è stata estinta per mezzo degli assegni tratti su Banca Marche n. 0216956282-10 di € 30.000,00 e n.
0216956285-00 di € 2.340,00 . In realtà, l'interpretazione della promessa unilaterale di pagamento costituisce oggetto di due distinti motivi di appello, il primo ed il terzo, ma i due motivi sono strettamente collegati, come si andrà ad esaminare al § 4.
b) Omesso esame circa un fatto decisivo - mancanza nella motivazione dell'impugnata sentenza di quanto osservato dall'opposta relativamente al contenuto dell'atto definitivo di compravendita in data 22.9.2015
Si è costituita l'appellata contestando i motivi d'impugnazione e chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
§ 3 – La pluralità di contratti ed atti negoziali intercorsi fra le parti
Appare evidente la necessità di focalizzare la disciplina dei rapporti reciproci oggetto dei vari contratti preliminari ed integrazioni :
1) Con contratto preliminare del 3.4.2015 la Società Sia di IZ PI si impegnava ad acquistare un appezzamento di terreno in corpo unico sito nel comune di Tortoreto e si obbligava
pag. 4/14
A) al pagamento di € 182.000,00 di cui
- € 120.000,00 mediante rilascio di cambiali a titolo di caparra confirmatoria,
- € 30.000,00 alla stipula dell'atto pubblico di trasferimento di proprietà entro il
30 giugno 2015
- € 2.000,00 per prestazione professionale al notaio Ciampini
- € 30.000,00 ad assunzione e pagamento delle pendenze con il Comune di
Tortoreto inerenti le imposte Ici ed Imu
B) al trasferimento a titolo di permuta alla signora TA IA la proprietà degli immobili ricavati nella misura di 330 mq da realizzare su detto terreno;
Inoltre veniva previsto il rilascio “A garanzia delle pattuizioni di cui sopra” da parte della società di assegno
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