Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/01/2024, n. 91
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Testo completo
n. 963/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA Sezione III Civile-FAMIGLIA e MINORI
composta dai Magistrati:
M G D Presidente
F C Consigliere rel. est. E F Consigliere aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo sopra indicato sull'appello depositato in via telematica il 20.10.2023 nell'interesse di:
nata a [...] il [...], residente Scanzorosciate (BG), in via Galimberti Parte_1
13, rappresentata e difesa dall'Avv. V V del Foro di Bergamo presso il cui studio è domiciliata appellante contro
nato ad [...] il [...], residente a Villa di Serio (BG), C_1 in via Enrico Berlinguer n. 2, rappresentato e difeso dall' Avv. S C del Foro di Bergamo presso il cui studio è domiciliato appellato
con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1824/2023 emessa a definizione del giudizio n. 3634/2020 R.G., dal Tribunale di Bergamo in data 14.9.2023 - 19.9.2023, notificata in data 20.9.2023 in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: PARTE APPELLANTE:
In via preliminare: Sospendersi, essendo la presente impugnazione manifestamente fondata e potendo derivare dall'esecuzione della sentenza un pregiudizio grave e irreparabile, l'esecutività della sentenza impugnata ovvero la sua esecuzione
(sentenza n. 1824/2023 emessa a definizione del giudizio n. 3634/2020 R.G. dal Tribunale di Bergamo il 14.9.2023, pubblicata il 19.9.2023 e notificata in data 20.9.2023).
In via principale:
In riforma della sentenza n. 1824/2023 -emessa a definizione del giudizio n. 3634/2020 R.G. dal Tribunale di Bergamo il 14.9.2023, pubblicata il 19.9.2023 e notificata in data 20.9.2023- accertata e dichiarata l'avvenuta riconciliazione fra i coniugi, per l'effetto dichiarare improcedibile la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
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In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di improcedibilità del giudizio, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi con l'obbligo del reciproco rispetto e con libertà per ciascuno di fissare la propria residenza ove ritenuto opportuno, ordinando agli Uffici di Stato Civile dei comuni competenti di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge. Porre a carico del signor CP_1 l'obbligo di corrispondere un assegno di € 3.000,00 ovvero della somma che a seguito di opportuno
[...] accertamento risulterà in corso di giudizio: somma che verrà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese mediante Org bonifico bancario e che verrà aggiornata annualmente in riferimento alle variazioni accertate dall' dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relative alle variazioni dell'anno immediatamente precedente.” In via istruttoria: A.- Si chiede che venga ammessa la prova per interrogatorio formale e per testi sulle seguenti circostanze:
Sulla intervenuta riconciliazione:
1) Vero che nel periodo fra agosto 2012 e marzo 2013 -immediatamente dopo la formalizzata separazione coniugale- i signori e hanno frequentato il , sito a Caponago (20867) Parte_1 C_1 Org_2 in Viale Monza n. 15;
2) Vero che nel periodo fra agosto 2012 e marzo 2013 -immediatamente dopo la formalizzata separazione coniugale- i signori e hanno frequentato il , sito in Villa di Parte_1 C_1 Organizzazione_3 Serio (24020), Via P. Cavalli n. 38;
3) Vero che dall'inizio dell'anno 2013 e sino al mese di aprile dell'anno 2019 il signor tornato a vivere CP_1 con la moglie presso la casa coniugale sita in Villa di Serio Via Berlinguer n. 2;
4) Vero che nel menzionato periodo –dall'inizio dell'anno 2013 sino al mese di aprile 2019- viveva con la coppia anche il figlio, signor Testimone_1
5) Vero che la signora anche dopo la separazione dal marito omologata in data 17.9.2012, ha sempre Pt_1 abitato presso la casa coniugale sita in Villa di Serio Via Berlinguer n. 2;
6) Vero che nonostante gli accordi contenuti nel ricorso per separazione (omologata in data 17.9.2012) prevedessero che la casa coniugale sita in Villa di Serio via Berlinguer n. 2 venisse assegnata al signor CP_1 che avrebbe dovuto abitarvi col figlio , allora minorenne, i coniugi si sono accordati perché la signora Tes_1 rimanesse a vivere presso detto immobile col figlio;
Pt_1
7) Vero che il marito dopo la separazione dalla moglie avvenuta nell'anno 2012 ha abitato per un breve periodo presso la casa della madre sita in Villa di Serio, Via Crotti;
8) Vero che la signora e il marito dall'inizio dell'anno 2013 e sino al mese di aprile 2019 hanno Pt_1 ricostituito il rapporto di coniugio e hanno fatto uscite di coppia, sia soli che con i figli e gli amici;
9) Vero che la signora e il marito dall'inizio dell'anno 2013 e sino al mese di aprile 2019 hanno avuto Pt_1 costanti rapporti intimi;
10) Vero che dall'inizio dell'anno 2013 e sino ad aprile 2019 la signora ha fatto vacanze anche con i figli Pt_1
e col genero, signor recandosi in Messico, Madagascar e a Dubai;
Persona_1
11) Vero che in occasione dei suoi viaggi all'estero coi figli nel citato periodo il signor accompagnava CP_1 la moglie all'aeroporto e la andava a prendere al suo arrivo per riportarla con sé presso la casa coniugale ove coabitavano;
12) Vero che la signora e il marito dall'inizio dell'anno 2013 e sino all'anno 2018 hanno trascorso insieme Pt_1 le festività natalizie e pasquali ospitando i figli e il genero e la Tes_1 Persona_2 Persona_1 consuocera Persona_3
13) Vero che dopo la nascita del nipote avvenuta in data 5.1.2015, la signora ha accudito Persona_4 Pt_1 unitamente al marito il piccolo presso la casa ove coabitavano a Villa di Serio per il primo anno di vita del piccolo, considerati i problemi di salute della figlia;
14) Vero che nell'anno 2015, quando la resistente col marito hanno accudito il nipote presso la Persona_4 casa coniugale ove coabitavano, la consuocera - signora le ha fatto visita due volte la settimana Persona_3 prelevando il bambino alle ore 14.30 circa e portandolo a casa sua;
15) Vero che la figlia durante l'anno 2015, nel primo anno di vita del suo bambino, trascorreva Persona_2 la giornata presso la casa ove coabitavano i suoi genitori, venendo aiutata dalla madre nell'accudimento del neonato;
2
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16) Vero che nel 2015 il compagno della signora signor veniva a prenderla Persona_2 Persona_1 presso la casa abitata dai genitori alle 18.30 per riportarla presso la loro abitazione;
17) Vero che il signor alla presenza di amici, conoscenti e familiari, nel periodo fra l'inizio C_1 dell'anno 2013 e il mese di aprile 2019 chiamava la signora “mia moglie”;
Pt_1
18) Vero che il signor nel periodo fra l'inizio dell'anno 2013 e il mese di aprile 2019 chiamava C_1 la signora “mia moglie” alla presenza dei titolari e collaboratori dei ristoranti in Alzano Pt_1 Org_4 Lombardo (24022), Via Giuseppe Mazzini n. 41 e Arti, sito in Bergamo (24122), Via Previtali n 5/7;
19)Vero che il signor nel periodo fra l'inizio dell'anno 2013 e il mese di aprile 2019 si recava C_1 con la moglie ogni sabato sera presso i ristoranti sito in sito in Alzano Lombardo Via Giuseppe Mazzini Org_4 n. 41 o Arti, sito in Bergamo (24122), Via Previtali n 5/7;
20) Vero che nell'anno 2015 la signora il marito, i figli, il nipote e i consuoceri, signora Pt_1 Persona_4 e hanno festeggiato il battesimo del piccolo presso il ristorante Persona_3 Parte_2 Org_5
allora sito in Bergamo, Piazza Vecchia;
[...]
Si indicano quali testimoni sui capitoli da 1 a 20 i signori: presso Testimone_2 Organizzazione_6
sito in Scanzorosciate (24020), via F. Martinengo Colleoni n. 40;
residente in
[...] Tes_3 Albino Via Talpino n. 6;
residente in [...];
residente in [...];
presso , con C_3 C_4 sede in Villa di Serio (24020), Via Papa Giovanni XXIII, n. 24;
residente in [...];
residente in [...];
Testimone_4 Persona_3 residente in [...];
residente in [...] Gian Lorenzo Bernini n. 1;
residente in Villa di Serio (24020), Via Crotti. Si indicano quali Persona_1 testimoni sui soli capitoli 18 e 19 i signori: presso Testimone_5 C_5
, con sede legale in Bergamo (24122) Via Zelasco 1;
presso
[...] C_5 C_5
, con sede legale in Bergamo (24122) Via Zelasco 1;
, presso
[...] C_6 [...]
con sede legale in Bergamo (24122), Via Previtali n. 5/7;
Claudia Brunelli, C_7 presso con sede legale in Bergamo (24122), Via Previtali n. 5/7. C_7 Sulla vita coniugale: 21) Vero che durante tutta la vita matrimoniale, sia prima della separazione che dall'inizio dell'anno 2013 e sino al mese di aprile dell'anno 2019, il marito ha provveduto al mantenimento della moglie e le ha corrisposto somme in contanti per ogni sua necessità personale.
22) Vero che il ricorrente nel periodo sopra indicato ha provveduto al pagamento di ogni spesa necessaria al mantenimento della sua famiglia (fra le altre: cibo, utenze, domestica, assicurazioni, viaggi, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, scuole per i figli ecc.).
23) Vero che nel periodo sopra indicato il marito ha mantenuto la moglie e le ha consegnato denaro contante in eccesso rispetto al suo mantenimento per pagare i conti che ella intratteneva presso diversi negozi (ad esempio presso sito in Scanzorosciate via F. Martinengo Colleoni n. 40). Organizzazione_6
24) Vero che nei primi anni di matrimonio il signor ha corrisposto alla moglie la somma in contanti di CP_1 vecchie lire 1.500.000 per le sue spese personali.
25) Vero che con l'avvento della moneta unica sino a prima della separazione intervenuta nell'anno 2012 il signor ha corrisposto in contanti alla moglie la somma pari ad € 3.000 e, successivamente, € 4.500 per le sue CP_1 spese personali.
26) Vero che dal mese di aprile 2019 sino al mese di gennaio 2020 il signor ha corrisposto alla moglie CP_1 la somma di € 2.000 in contanti per il suo mantenimento.
27) Vero che durante la vita matrimoniale, sia prima della