Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/07/2024, n. 438
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Testo completo
RG Nr. 31/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Rita Rigoni Presidente
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel.
Dr. Lorenzo Puccetti Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 12 gennaio 2022
Da
(C.F. ), rappresentata e difesa in forza del mandato a Parte_1 C.F._1
margine del ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 11.12.2020 dagli Avv.ti Giancarlo Moro
(C.F. ) e Alessandra Casarotto (C.F. ), ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Venezia – Marghera, Via Pacinotti n. 4 (per le comunicazioni si indica il n. di fax 049.8752847 e la pec Email_1
– ;
indirizzo mail: Email_2 Email_3
appellante
Contro con sede in Milano, Via del Gonfalone Controparte_1
n. 3, codice fiscale, partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese nr. in persona P.IVA_1
1
del legale rappresentante pro tempore sig. ( , rappresentata Controparte_2 C.F._4
e difesa dagli avvocati Claudia Carchio ( – pec C.F._5
ed Alessandro Carchio ( - pec Email_4 C.F._6
– fax 04321840158), giusta delega rilasciata su atto separato, Email_5
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi sito in Udine (UD), Via Romeo
Battistig, 58
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza di Tribunale di Padova n. 375/21 pubblicata il 12.07.2021 e non notificata
In punto: applicazione diverso CCNL e differenze retributive conseguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
- In totale riforma della sentenza impugnata, per i motivi tutti di cui in premessa, accertarsi il diritto della signora per il periodo dal 02.01.2018 al 28.02.2020 all'inquadramento nel 2° livello Pt_1
del CCNL Pulizie Servizi Integrati / Multiservizi LC AT Uiltrasporti, con conseguente diritto della stessa alla regolarizzazione contributiva e retributiva del rapporto di lavoro citato;
- accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi di cui in premessa, il diritto della signora Parte_2
pagamento delle differenze retributive di cui in narrativa e per l'effetto condannarsi la società
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Via Del Gonfalone n.3, al pagamento della somma complessiva di € 3.599,51 o della diversa somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo. - Ordinarsi la regolarizzazione previdenziale ed assistenziale del rapporto per l'intero periodo di causa . - Con rifusione dei compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari;
Per parte appellata :
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia – Sezione Lavoro - adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, Nel merito: - per i motivi esposti in parte narrativa della presente memoria difensiva, respingere integralmente l'appello perchè infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare la sentenza di primo grado n. 375/2021 pronunciata dal Tribunale di
Padova in funzione di Giudice del Lavoro del 12.7.2021. Con vittoria di onorari e spese di lite.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Padova nella contumacia della società
[...]
( d'ora in poi per brevità denominata , rigettava la Controparte_1 CP_1
domanda di pagamento azionata da nei confronti della società premenzionata di cui Parte_1
era stata dipendente dal 2.01.18 al 28.02.20, con un non liquet sulle spese attesa la contumacia della resistente.
La lavoratrice aveva adito il tribunale lamentando di essere addetta all'appalto delle pulizie presso la società Aspiag, appalto in cui aveva operato anche prima dell'assunzione in Manutenservice, come dipendente della società a part-time al 37,50%, con inquadramento al 2° livello. CP_3
La lavoratrice eccepiva che la cui era succeduta la società convenuta in giudizio, applicava CP_3
il contratto collettivo Multiservizi sottoscritto dalle organizzazioni sindacali LC, AT
Uiltrasporti;
per contro come dipendente della pur a parità di mansioni, CP_1
inquadramento, orario di lavoro, aveva subito un peggioramento del proprio trattamento retributivo considerato che la società subentrata nell'appalto applicava diverso Ccnl ( Multiservizi- Servizi integrati sottoscritto dalle organizzazioni sindacali Cnai, Unapi, Fismic, Confsal, Filcom-Fismic).
In particolare la ricorrente contestava di percepire una retribuzione oraria più bassa ( 6,42 euro lordi
l'ora in luogo di 6,84 euro lordi), con incidenza anche sugli istituti contrattuali collegati;
il nuovo contratto non prevedeva la 14a mensilità e anche la maggiorazione del lavoro supplementare era inferiore( 10% in luogo del 28%).
Instava quindi per il pagamento della somma di euro 3599,51 per differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro, rilevando che dopo la Manutenservice era subentrata in appalto altra società che applicava a propria volta il Ccnl già applicato dalla CP_3
Il giudice rigettava la domanda rilevando che nel nostro ordinamento non esiste un obbligo per il datore di lavoro non iscritto a organizzazione sindacale - tranne nelle ipotesi di previsione normativa- di applicazione di un Ccnl in luogo di un altro.
Osservava il tribunale che l'invocazione dell'art. 36 Cost. non era sufficiente, poiché il giudice aveva il compito di valutare nel concreto la sua violazione ponendo a confronto il trattamento economico previsto da due contratti collettivi che erano entrambi assistiti dalla presunzione di adeguatezza di cui all'art. 36 Cost.. Assumeva l'irrilevanza della invocazione da parte della
3
ricorrente dell'art. 4 ccnl Multiservizi poiché la non applicava questo contratto;
il CP_1
diverso Ccnl cui aveva aderito non prevedeva disposizione analoga.
2. Avverso la sentenza proponeva appello la insistendo per l'accoglimento delle domande Pt_1
azionate in primo grado.
Si costituiva ritualmente la società appellata che insisteva per il rigetto delle richieste in ragione di quanto statuito dal primo giudice.
3. La causa subiva un rinvio di ufficio per esigenze di riorganizzazione del ruolo del relatore.
Indi all'esito della discussione orale del 27 giugno 2024 era decisa dalla Corte di Appello di
Venezia come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Avverso la sentenza proponeva appello la che contestava la sentenza con due motivi. Pt_1
Con il primo motivo l'appellante eccepiva l'errore commesso dal primo giudice che nel ritenere inesistente l'obbligo del datore di lavoro di applicare la contrattazione collettiva invocata dalla dipendente, non aveva considerato la portata precettiva dell'art. 36 Cost. e la circostanza che
l'adeguatezza di un contratto collettivo rispetto ad un altro poteva essere percepita dal giudice soltanto con la comparazione con le altre fonti collettive applicate nel settore da altri datori di lavoro.
Secondo la VI il Ccnl applicato dalla datrice di lavoro non era stato sottoscritto dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative per le quali soltanto era corretto parlare di adeguatezza del parametro retributivo. Le fonti normative in vari settori in caso di rinvio a fonti contrattuali (cfr. art. 54 bis 2017 n. 50 conv. In legge 96/17 per il lavoro occasionale;
art. 3 legge
142/01 per i soci di cooperativa;
art. 16 legge 117/17 per i lavoratori del terzo settore;
art. 3 decreto legislativo n. 72/00 per i lavoratori distaccati), facevano riferimento ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dotate di maggiore rappresentatività.
L'appellante rilevava l'esistenza di clausole sociali anche negli appalti pubblici che nel riferirsi alla retribuzione minima assumevano come parametro adeguato la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Eccepiva che rispetto al trattamento della dalla quale aveva ricevuto per il lavoro a part- CP_3
time un importo retributivo mensile di euro 443,63, per contro con la aveva CP_1
ottenuto una retribuzione mensile di euro 416,63;
con peggioramento complessivo del trattamento retributivo considerato che il nuovo Ccnl non prevedeva la 14 mensilità ed anche la maggiorazione
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per il lavoro supplementare era prevista in misura inferiore ( percentuale del 10% in luogo del
28%).
Secondo la lavoratrice si trattava di una perdita importante, tale e sufficiente ad integrare la violazione di art. 36 Cost..
Con il secondo motivo l'appellante contestava la valutazione condotta dal giudice di adeguatezza del parametro economico di riferimento del Ccnl applicato dalla datrice di lavoro, rilevando che per la lavoratrice era sufficiente lamentare che a parità di prestazioni- per orario e condizioni di lavoro- aveva subito un peggioramento del trattamento retributivo. Invocava a sostegno della pretesa sentenza della Cassazione n. 3137 del 2019, oltre a giurisprudenza di merito ( tribunale Milano n.
1977/16 in cui era stato applicato come parametro esterno per l'adeguatezza della retribuzione il
Ccnl applicato in precedenza;
tribunale Torino n. 1128/19 per il caso dei vigilantes).
Eccepiva che a causa del nuovo trattamento contrattuale la era passata da un reddito Pt_1
annuo lordo di euro 6210,82 distribuiti su 14 mensilità a 5416,19 distribuiti su 13 mensilità.
5. L'appellata si costituiva in giudizio contestando integralmente l'appello e rilevando
l'inapplicabilità di art. 4 del Ccnl Multiservizi siglato da LC AT e Uiltrasporti e
l'insussistenza per la nell'appalto di pulizie Aspiag Parte_3 Parte_4
dalla dell'obbligo di assumere tutti i lavoratori addetti all'appalto di pulizia tra cui
[...] CP_3
la e di mantenere agli assunti il pregresso trattamento economico e normativo. Pt_1
Assumeva la società che, in applicazione del Ccnl applicato dalla società ( art. 201 CP_1
ccnl Cnai Fismic), non era previsto alcun obbligo di mantenimento né della manodopera in forza nel
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