Corte d'Appello Potenza, sentenza 25/07/2024, n. 328

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Potenza, sentenza 25/07/2024, n. 328
Giurisdizione : Corte d'Appello Potenza
Numero : 328
Data del deposito : 25 luglio 2024

Testo completo

CORTE DI APPELLO DI POTENZA Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Ettore NESTI presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere rel.
- avv. Fabrizio NASTRI giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 349/19, vertente
TRA
RA SO (c.f.: [...]), rappresentato e difeso dagli avv.ti PP
Mauriello e Giovanbattista Greco, ed elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore, alla via
Giacomo Matteotti n. 14
APPELLANTE
E
REGIONE BASILICATA (c.f.: 80002950766)
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: prelazione agraria.
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato RA RU conveniva in giudizio la Regione
Basilicata, innanzi al Tribunale di Potenza, per esercitare la prelazione agraria, ai sensi dell'art. 8
Legge n. 590 del 1865 e dell'art.7 Legge n. 817 del 1971, sul compendio immobiliare, costituito da un'area boschiva di complessivi mq. 202.371 circa, sito nella frazione di Monticchio del Comune di
Rionero in Vulture, acquistato dalla Regione Basilicata, posto al confine con il fondo di sua proprietà
e da lui coltivato. Deduceva di non essere stato posto in condizione di esercitare la prelazione e chiedeva il riscatto dei fondi venduti per il prezzo dichiarato nell'atto di compravendita.
In particolare, l'attore sosteneva:
• che era iscritto presso la Camera di Commercio di Potenza quale esercente l'attività di
"Coltivazione di cereali compreso il riso" e che aveva assunto, dal 10.1.02, la qualifica di piccolo imprenditore agricolo coltivatore diretto;

• che conduceva la propria impresa, da più di un decennio, a Rionero in Vulture, frazione
Monticchio Laghi, su un'area discretamente estesa, situata a ridosso ed al confine con i terreni oggetto di compravendita;

• che una procedura competitiva indetta dalla proprietaria dei fondi per pervenire alla loro alienazione era già stata revocata senza apparenti motivi, allorquando egli era l'unico concorrente;

• che della successiva vendita dei terreni alla Regione Basilicata non aveva ricevuto alcuna informazione preventiva dalle parti interessate, apprendendo la notizia ad affare concluso, attraverso i mezzi di informazione.
La Regione Basilicata non si costituiva.
La causa veniva istruita mediante acquisizione documentale e prova testimoniale.
All'udienza del 19.9.18 la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Con sentenza n. 8/19 pubblicata il 22.1.19, il Tribunale di Potenza rigettava la domanda dell'attore.
Osservava, in sintesi, il primo giudice nella sentenza impugnata:
• che la prelazione del confinante mira all'accorpamento dei fondi agricoli al fine di migliorare la redditività dei terreni, cioè di formare imprese diretto-coltivatrici di più ampie dimensioni e più efficienti sotto il profilo tecnico ed economico e, pertanto, ove manchi la destinazione agraria del fondo oggetto del diritto di retratto, rimane impedito il perfezionamento della vicenda acquisitiva in favore del traente;
che il diritto di prelazione non può ritenersi esercitabile con riferimento ad un'area che sia destinata alla formazione di spazi di uso pubblico o comunque sottoposti a particolari vincoli urbanistici, atteso che i suoli rientranti in tali zone assoggettate al relativo vincolo, sono, ancorchè non edificabili, suscettibili di utilizzazioni non coincidenti con lo sfruttamento agricolo dei medesimi;

• che, dalla lettura della nota di stima dei terreni in oggetto effettuata dall'Agenzia del Territorio, si ricavava che i terreni oggetto di causa, posti a ridosso dei laghi di Monticchio, risultavano
connotati da un significativo valore ambientale e paesaggistico”, tanto che l'intera area risultava vincolata a far data dalla legge n. 1497/39;

• che l'intera area, per lo più ricoperta da una folta vegetazione, era sottoposta a norme di divieto
e di obbligo, finalizzate ad attivare interventi di tutela ambientale;

• che era altresì presente il divieto di pascolo e, sulle rive, l'obbligo di mantenere e tutelare le specie di flora e fauna autoctone;

• che, giacché il diritto di prelazione del confinante era in rapporto meramente funzionale e non anche genetico con la proprietà del fondo a confine, la prelazione doveva ritenersi esclusa quando, come nelle ipotesi in esame, la superficie del confinante per la sua particolare configurazione non potesse essere oggetto di attività di coltivazione.
3. Con atto di citazione
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