Corte d'Appello Bari, sentenza 16/10/2024, n. 1320

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bari, sentenza 16/10/2024, n. 1320
Giurisdizione : Corte d'Appello Bari
Numero : 1320
Data del deposito : 16 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Maria Mitola - Presidente rel. dott. IC Prencipe - Consigliere dott.ssa Alessandra Piliego - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 164/2023, la seguente:
S E N T E N Z A tra:
OR RO ([...]) rappresentata e difesa dall'avv.to Massimo LOSPINOSO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to in Bari
APPELLANTE
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari, in composizione collegiale, n.2675/2022, resa nel procedimento n. 1554/2017-2, pubblicata in data 04.07.2022
CONTRO
RE HE (CRLMHLR08A662E) e RE IU ([...]) e RE IA CI ([...]), in qualità di eredi di RE OV, rappresentati e difesi dall'avv.to Antonio Maria NITTI, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to in Bari
APPELLATI
CONTRO
All'udienza collegiale del 04.06.2024, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note congiunte contenenti le conclusioni precisate dai difensori, la causa è stata riservata per la decisione assegnando i termini per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche ex art. 190
c.p.c.

SVOL.GIMENTO DEL PROCESSO
Nell'ambito del giudizio n. 1554/2017 RG, di opposizione ex art. 615 co.2 c.p.c. al precetto di rilascio di immobile, instaurato dinanzi al Tribunale di Bari, l'intimata/opponente OR RO presentava personalmente, all'udienza del 06.03.2019, a mezzo di una dichiarazione sottoscritta dalla medesima
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in data 05.03.2019, “Querela di falso ex art. 221 c.p.c.” avverso il mandato difensivo con il quale i germani RE OV e RE HE, proprietari dell'immobile abitato dalla OR, si erano costituiti in tale giudizio con comparsa datata 28.04.2017, assistiti dagli avvocati Nicola
LIPPOLIS, Antonio Maria NITTI e Giuseppe RE (figlio di IC).
Nello specifico, la querelante deduceva la falsità della firma di RE NN, apposta sul mandato difensivo, depositando all'uopo documentazione comparativa, recante sottoscrizioni di
RE NN. La querelante, quindi, concludeva chiedendo che venisse dichiarata insussistente
e non avvenuta la costituzione nel giudizio rg 1554/2017 dei fratelli IC e NN RE per inidoneità del mandato difensivo mancando in esso la firma di NN RE, non potendosi, di fatto, prendere in considerazione quella asseritamente falsa.
Alla medesima udienza interveniva personalmente RE NN il quale, identificato dal G.U. mediante apposito documento di identità, riconosceva per propria la firma apposta al mandato.
In quella stessa sede, la OR presentava, di conseguenza, anche denuncia penale nei confronti di
RE NN per falso.
Il G.U., quindi, ordinava alla cancelleria di trasmettere copia del verbale con ogni altro occorrente documento alla Procura della Repubblica, per le opportune determinazioni, autorizzava la presentazione della querela di falso civile ex art. 221 e ss c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del
04.04.2019 per gli adempimenti di cui all'art. 223 c.p.c., previa comunicazione al P.M. come previsto dalla legge.
All'udienza del 04.04.2019 compariva il P.M. e il G.U. provvedeva alla particolare conservazione della documentazione su cui si basava la querela di falso proposta, riservando ogni altro provvedimento in ordine al prosieguo della controversia principale di opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c.
Nella medesima udienza OR SA depositava altra querela di falso ex art. 221 c.p.c., datata
04.04.2019, con la quale contestava l'autenticità della firma dell'Avv. Nicola LIPPOLIS, apposta per autentica, ancora una volta, sul mandato alle liti del 28.04.2017. Di conseguenza chiedeva che, considerata la complessità delle falsità, che investivano l'intero mandato, anche per la responsabilità degli altri firmatari, venisse dichiarato nullo il mandato del 28.04.2017 e non avvenuta la costituzione delle controparti nel procedimento rg. n. 1554/2017.
Con separata ordinanza del 16-20/05.2019 il Giudice procedente statuiva che “(…) sotto diverso profilo e più segnatamente in ordine alla nullità del mandato, non può sottacersi, che il detto mandato
è stato conferito legittimamente ad altri due professionisti, con la conseguenza che, anche nella ipotesi in cui il mandato conferito all'avv. Lippolis dovesse risultare nullo e non confermato nelle forme previste dal vigente codice di procedura civile, il mandato alle liti risulta validamente conferito agli avv.ti Nitti e RE”. Non autorizzava, di conseguenza, la proposizione della seconda querela, rigettava l'eccezione di nullità del mandato del 28.04.2017, e rinviava la causa all'udienza del
27.07.2019 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
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Con provvedimento del 03.06.2019, il giudice procedente rigettava l'istanza di revoca dell'ordinanza del 16-20.05.2019, proposta dalla querelante, nonché l'istanza di sospensione del giudizio e disponeva la rimessione del giudizio al collegio, per la decisione sulla querela autorizzata del
06.03.2019, nonché la prosecuzione della causa dinanzi a sé, potendo decidere indipendentemente dal documento impugnato.
In data 09.10.2019 si costituivano entrambi gli opposti del giudizio di merito, RE IC e
NN i quali, eccepita l'insussistenza dell'interesse ad agire della querelante e comunque
l'infondatezza della querela a fronte, tra l'altro, del riconoscimento espresso da parte di RE
NN della sottoscrizione del mandato alle liti impugnato, concludevano per il rigetto della querela.
Dopo alcuni rinvii, disposti anche al fine di consentire a OR SA di munirsi di altro difensore, in conseguenza di rinunce o comunque delle sostituzioni di ben sei legali, avvicendatisi nel patrocinio della querelante, nel corso del giudizio di falso, la causa, in assenza di istruttoria, perveniva all'udienza del 16.12.2021, all'esito della quale, veniva decisa con sentenza n.2675/2022, pubblicata in data
04.07.2022, il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, che così provvedeva:
“a) DICHIARA inammissibile la querela di falso;

b) CONDANNA OR SA al pagamento, in favore dei convenuti, RE IC e
RE NN, delle spese processuali del giudizio di falso, che liquida in complessivi €
5.534,00, oltre al rimborso spese forf., Iva e Cpa, come per legge;

c) CONDANNA la querelante OR SA alla pena pecuniaria di € 20,00 ai sensi dell'art. 226
c.p.c.
d) ORDINA la restituzione dell'originale dell'atto impugnato di falso;
e) DISPONE che, a cura del Cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale dell'atto impugnato di falso”.
A giudizio del Tribunale, quand'anche fosse stata accertata la falsità della firma del convenuto
RE NN, l'unica conseguenza processuale che ne sarebbe derivata, non sarebbe stata certo la radicale eliminazione dal processo di tutti gli atti difensivi di detto convenuto (e men che meno dell'altro) – come preteso dalla OR -, ma solo l'assegnazione a RE NN del termine perentorio ex art. 182 co.2 c.p.c. per produrre in giudizio una valida procura alle liti, ferma restando nella specie la certa validità della procura e della costituzione in giudizio del secondo convenuto,
RE IC.
Tali considerazioni, pertanto, inducevano il Collegio a riformulare in senso negativo la valutazione di rilevanza che presiedeva all'ammissione del giudizio di falso incidentale, pervenendo alla conclusione di escludere, nella fattispecie in esame, sia la rilevanza della scrittura impugnata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 222 c.p.c. sia l'imprescindibile presupposto
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