Corte d'Appello Catania, sentenza 30/09/2024, n. 854
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 572/2021 R.G. promossa
DA
UL OV (C.F. [...]), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GIUSEPPINA GRACI;
Appellante
CONTRO
COMUNE DI MESSINA) (C.F. 80002760835), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
ALDO TIGANO;
Appellata
AVENTE AD OGGETTO: risarcimento del danno.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello notificato in data 17/12/2010, il Comune di Messina interponeva gravame avverso la sentenza n° 3022 del 4/10/2010 emessa dal Tribunale di Messina, con la quale il giudice del lavoro adito, accogliendo integralmente la domanda proposta da
NO BA, così statuiva: “condanna il convenuto alla restituzione, in favore del ricorrente della somma di euro 4.048,91, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla restituzione al soddisfo nonché al pagamento della differenza tra quanto avrebbe dovuto effettivamente percepire se il datore di lavoro avesse versato l'intera contribuzione dovuta e quanto percepito a titolo di pensione a decorrere dal settembre
2000 fino alla data della presente pronunzia, con rivalutazione monetaria e interessi legali dal settembre 2000, epoca della prima illegittima decurtazione, fino all'effettivo soddisfo. Condanna il convenuto al pagamento delle spese giudiziali che si liquidano in euro 1.250,00 di cui euro 550,00 per diritti, oltre IVA, CPA e spese forfettarie”.
Con sentenza n° 547/2014, depositata e resa pubblica il 10/04/2014, la Corte di Appello di Messina, disattesa ogni censura mossa contro la decisione appellata, così statuiva: “in riforma della sentenza n. 3022/2010 emessa il 4.10.2010 dal G.L. del Tribunale di
Messina rigetta la domanda originariamente azionata, con il ricorso depositato il
13.5.2004 da BA NO, dante causa dell'odierno appellato OV NO.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio”.
La Corte territoriale esponeva che il defunto BA NO aveva prestato servizio presso il Comitato Provinciale del Patronato Scolastico di Messina dall'1/3/1950 al
21/2/1979 e, soppresso il Patronato, era transitato al Comune di Messina;
che ai fini pensionistici non risultavano corrisposti contributi per 8 mesi avendo il Patronato regolarizzato un periodo inferiore e che l'INPDAP aveva provveduto al ricalcolo del
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trattamento pensionistico rapportato all'effettiva contribuzione versata chiedendo, inoltre, la restituzione della somma di € 4.098,91 corrisposta indebitamente.
La Corte, qualificata la domanda del NO come restituzione di indebito previdenziale e di ricalcolo del trattamento pensionistico, ravvisava la legittimazione passiva dell'INPDAP rigettando la domanda formulata nei confronti del Comune.
Successivamente avverso detta sentenza NO OV, nella qualità di erede di NO
BA, proponeva ricorso per Cassazione depositato il 10 dicembre 2014, affidato a
3 motivi: “1. Motivo di ricorso ex art. 360, c. 1, n.
3 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per erronea qualificazione della domanda - Violazione e falsa applicazione dell'art. 2116 c.c.;
2. Motivo di ricorso ex art. 360, comma primo, n° 4
c.p.c. - Nullità della sentenza. Motivo di ricorso ex art. 360, comma primo, n° 3 c.p.c. -
Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. nella parte in cui ha dichiarato la legittimazione dell'I.N.P.D.A.P., escludendo quella del Comune di Messina;
3. Motivo di ricorso ex art. 360, comma primo, n° 3 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della L. n° 29/79”;
chiedeva, pertanto, che la sentenza d'appello n. 547/2014 venisse cassata e/o annullata, con ogni ulteriore e conseguente determinazione di legge.
All'esito del procedimento di legittimità, iscritto al n. 2723/2015 R.G., veniva emessa la sentenza n. 4042 del 16/2/2021, con la quale la Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento delle richieste dell'odierno ricorrente in riassunzione, così statuiva: “la
Corte accoglie il secondo motivo, assorbiti il primo ed il terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Catania anche per la liquidazione delle spese di causa”, sancendo il seguente principio di diritto: “… il
Comune non aveva mai dedotto nei gradi precedenti la propria estraneità ai fatti di causa o il proprio difetto di legittimazione passiva e che in particolare in appello, a fronte della condanna contenuta nella sentenza del Tribunale, non era stato opposto il difetto di legittimazione passiva.
9. Si deve dunque affermare che sulla legittimazione passiva del Comune di Messina risultava formatosi il giudicato ex art. 324 c.p.c., con la
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conseguenza che la Corte d'appello non avrebbe potuto sollevare d'ufficio il difetto di legittimazione passiva del Comune in contrasto con quanto risultante dagli atti di causa”.
In data 13 maggio 2021, OV NO depositava ricorso in riassunzione ex art. 392
c.p.c., chiedendo alla Corte adita di
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