Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/06/2024, n. 627
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Testo completo
n. 340/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA
SEZIONE III CIVILE FAMIGLIA E MINORI
composta dai Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente
Francesca Caprioli Consigliere rel. est.
Maurizio Vilona Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado d'appello proposto con ricorso depositato in via telematica in data 27.3.2024 da
, nato a [...] in data [...], res. Nave (BS) via Brolo 167, rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. Nicola Pedrali del foro di Brescia presso il cui studio ha eletto domicilio appellante nei confronti di
, nata a [...] Controparte_1 dominicana) in data 2.8.1978, res. Dello (BS) via Lombardia 32, rappresentata e difesa dall'avv. Mascia
Ketty Bonetti Gandolfi del foro di Brescia presso il cui studio ha eletto domicilio e dall'avv. Luca
Cristoforo Locatelli del foro di Cremona appellata
con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di
Brescia.
oggetto: appello avverso la sentenza n. 442/2024 del Tribunale di Brescia, pubblicata in data 13.2.2024
e pronunciata nella causa iscritta al n. 10142/2020 RG in punto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:
In via principale: conferire incarico ai Servizi Sociali per il monitoraggio del nucleo familiare con la richiesta di indicare quale sia la forma di affidamento più confacente all'interesse delle minori, al loro collocamento e alle modalità di frequentazione con il genitore non collocatario tenuto conto dei gravi comportamenti della signora provati nel presente giudizio. Disporre in ordine al contributo al CP_1 mantenimento delle minori in funzione dell'esito di tale monitoraggio. Laddove venisse confermato l'affidamento condiviso delle minori con collocazione prevalente presso la madre disporre che il Sig.
versi a titolo di contributo al mantenimento delle figlie un assegno mensile pari ad € 200,00 (€ Pt_1
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100,00 a favore di ciascuna figlia) assegno da pagarsi entro il giorno 20 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove istruttorie così come dedotte nella II^ memoria ex art. 183 VI C. CPC dell'06.10.2021 e nella III^ memoria ex art. 183 VI C. CPC del 25.10.2021 qui da intendersi integralmente ritrascritte quali parti integranti del presente atto.
Con riserva di ulteriormente dedurre, articolare, formulare istanze, produrre e concludere, anche a stregua delle avversarie difese.
Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i due gradi di giudizio.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA: In via preliminare/pregiudiziale: respingere tutte le domande svolte dall'appellante e
Parte_1 dichiarare l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto oltre il termine perentorio fissato dalla legge ex artt. 325 e 326 c.p.c. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui testé sopra, respingere tutte le domande svolte dall'appellante e dichiarare
Parte_1 l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Nel merito in via principale: - respingere tutte le domande svolte dall'appellante perché inammissibili e comunque infondate in fatto e
Parte_1 in diritto. - per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 442/2024 pubblicata il 13.2.2024 resa dal Tribunale di Brescia nel procedimento rg. 10142/2020 in punto di separazione giudiziale tra i coniugi e poiché priva di qualsivoglia contraddizione
Parte_1 Controparte_1
e/o vizio, immune da violazioni di legge ed ampiamente motivata.
In ogni caso: con rifusione di spese e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio. In via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di articolare mezzi di prova e all'occorrendo di indicare testi, nei prefiggendi termini di legge.
CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE: Letto l'appello proposto da avverso la sentenza n. 442/2024 pubbl. il 13/02/2024 Parte_1 del Tribunale di Brescia – Sezione Famiglia Civile. Letta la memoria di costituzione presentata nell'interesse di ;
Ritenuta l'infondatezza delle eccezioni processuali Controparte_1 proposte dall'appellata. Ritenute peraltro condivisibili, in quanto giuridicamente corrette e adeguatamente motivate le decisioni assunte col provvedimento impugnato e formanti oggetto degli specifici motivi d'appello;
ritenendo, in particolare, giustificate le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata attinenti all'entità del contributo per il mantenimento delle figlie da parte dell'appellante, fondate sulla consistente disparità reddituale dei coniugi, chiede che la Corte – laddove non ritenga necessario l'espletamento di una CTU sulle attuali condizioni economiche, finanziarie e reddituali delle parti, sull'esito della quale modulare ogni conseguente decisione sul punto (si fa tuttavia
a questo proposito notare che non risulta, a quanto consta allo scrivente, adempiuto da parte dell'appellante il richiesto deposito delle ultime dichiarazioni dei redditi) – rigetti l'appello, confermando le statuizioni contenute nella sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.9.2020 chiedeva al Tribunale di Brescia pronunciarsi Parte_1 la separazione personale con addebito a carico della moglie e l'affido Controparte_1 condiviso delle figlie, con collocamento presso prevalente di sé e con frequentazione materna. Nulla chiedeva in punto mantenimento delle figlie, se non la suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
Esponeva di avere contratto matrimonio con la sig.ra in data 25.1.2005, che dalla loro Controparte_1 unione erano nate in data 30.12.2006 e in data 24.3.2016;
che il matrimonio si era Per_1 Per_2 incrinato per comportamenti contrari ai doveri matrimoniali da parte della la quale si Controparte_1
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era arbitrariamente impossessata dell'attrezzatura lavorativa del marito;
di lavorare da anni come commerciante di prodotti ittici nei mercati rionali e di avere deciso di intraprendere una collaborazione lavorativa con la moglie intestandole l'attività e proseguendo la propria attività sotto diversa ragione sociale;
che aveva acquistato attrezzatura atta alla vendita e suddiviso le aree di lavoro tra lui e la moglie in modo da essere più capillare sul territorio e agevolare la fidelizzazione dei clienti;
che il completo assorbimento della moglie nelle dinamiche lavorative aveva impedito al ricorrente di svolgere la propria attività lavorativa costringendolo a dedicarsi alle figlie, delle quali, stanti gli impegni lavorativi della
, si era sempre occupato in modo pressoché esclusivo;
di essere ora disoccupato e pieno Controparte_1 di debiti e di essersi trasferito da circa un anno in un altro appartamento.
Con comparsa depositata in data 5.3.2021 si costituiva la sig.ra , la quale, nell'aderire Controparte_1 alle domande di separazione e di affido condiviso delle figlie, chiedeva il rigetto della domanda di addebito e formulava a propria volta domanda di addebito nei confronti del marito. Chiedeva
l'assegnazione della casa coniugale, il collocamento delle figlie presso di sé con frequentazione paterna secondo un preciso calendario1, la previsione a carico del marito di un assegno di mantenimento pari a euro 1.200 per le figlie (euro 600 ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie, e un assegno di mantenimento pari a euro 500 per sé e con obbligo per il marito di pagare la di lui parte di mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale cointestata. In via istruttoria chiedeva ammettersi prova testimoniale sulle circostanze indicate in comparsa, disporsi l'acquisizione della documentazione bancaria del , Pt_1 esperirsi indagini patrimoniali relative alla situazione economica del marito e disporsi l'audizione di
. Esponeva di avere sempre lavorato per il marito, il quale nel 2016 aveva deciso di cederle Per_1
l'attività lavorativa e che non era credibile che un commerciante che lavorava da anni nei mercati rionali si fosse improvvisamente trovato senza attività e senza reddito, anche perché il era ancora titolare Pt_1 della LU CR Pescheria”, era proprietario di numerosi veicoli2, comproprietario della casa coniugale, utilizzatore di un laboratorio/magazzino adiacente alla casa coniugale e titolare del conto corrente bancario aperto presso UbiBanca cointestato con la moglie, sul quale quest'ultima, in via esclusiva, effettuava i versamenti necessari per provvedere al pagamento del mutuo;
il era anche Pt_1 titolare del conto corrente aperto presso e di una cassetta di sicurezza presso il medesimo Parte_2 istituto bancario. Dall'indagine investigativa svolta dalla Octopus Investigazioni era emerso che il
percepiva incassi pari ad almeno euro 25.000 mensili e che, per svolgere la sua attività, oltre a Pt_1 essere costantemente coadiuvato da due/tre persone, utilizzava un autocarro Iveco immatricolato nell'ottobre 2015, attrezzato di bancone, pianale espositivo, celle frigorifere e friggitrici, del valore commerciale di circa euro 100.000. Per converso la resistente, pur essendo titolare di un'impresa individuale che svolgeva con un automezzo di dimensioni ridotte, operava in zone diverse e aveva un giro di affari inferiore rispetto a quello del marito. Deduceva altresì che quanto meno dal 2017 il marito aveva iniziato a intrattenere una relazione extraconiugale con la sig.ra , sua collaboratrice, Persona_3 che, una volta rinvenute alcune fotografie che li ritraevano in atteggiamenti intimi, alla richiesta di
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spiegazioni da parte della moglie, il nel 2018 aveva abbandonato la casa coniugale per trasferirsi Pt_1 in un primo momento in un appartamento preso in locazione e in un secondo momento in un appartamento di proprietà del padre concessogli in comodato gratuito;
da allora il marito non aveva più pagato le spese relative alla casa coniugale, in comproprietà al 50% tra i coniugi, acquistata a seguito dell'accensione di un mutuo cointestato con una rata mensile pari a euro 600. Inoltre il