Corte d'Appello Roma, sentenza 10/07/2024, n. 4923
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5077 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 9 luglio 2024 e vertente tra
TRA
Intesa San Paolo S.p.A (società incorporante Mediocredito Italiano S.p.A) C.F. 00799960158, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabrizio Pollari Maglietta e Michela Tenerini per procura in atti;
APPELLANTE
E Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo - Direzione generale per i beni Librari, gli
Istituti culturali ed il Diritto d'Autore contumace
APPELLATO
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. Mediocredito Italiano S.p.A. premetteva che
con contratto stipulato in data 22 agosto 2008 il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo - Direzione Generale per i Beni Librari, gli Istituti Culturali ed il Diritto d'Autore aveva affidato la fornitura dei servizi per la gestione dei siti web del portale “Valorizzazione degli itinerari storici, culturali e religiosi” al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese costituito tra la Telecom
Italia S.p.A., in qualità di capogruppo mandataria, e le mandanti ElsagDatamat S.p.A. ed Engineering
Ingeneria Informatica S.p.A.;
l'art. 16 del cennato contratto disciplinava le modalità di calcolo dei corrispettivi dovuti per le varie prestazioni affidate, suddividendo le stesse in servizi a canone fisso e servizi a canone variabile;
il successivo art. 17 prevedeva che il pagamento dei corrispettivi sarebbe stato effettuato dall'Amministrazione “sulla base di fatture mensili posticipate emesse dal Fornitore e corredate da idonea documentazione a giustificazione dei corrispettivi fatturati, entro 90 giorni solari dalla data di emissione della fattura”;
con contratto integrativo del 21 ottobre 2008 il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo - Direzione Generale per i Beni Librari, gli Istituti Culturali ed il Diritto d'Autore aveva affidato al medesimo Raggruppamento Temporaneo di Imprese anche i servizi di digitalizzazione e di redazione dei documenti;
le prestazioni dovute erano state regolarmente eseguite;
invero, il portale “Valorizzazione degli itinerari storici, culturali e religiosi” era stato oggetto di collaudo - con esito positivo - fin dal 2011 e la parte committente non aveva mai formulato contestazioni di sorta, ché, anzi, aveva anche consentito lo svincolo della fideiussione rilasciata al momento della stipula del contratto esecutivo.
La ricorrente deduceva, poi, che
con atto del 25 settembre 2012 la Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., in esecuzione del contratto di factoring stipulato in data 23 settembre 2011, aveva ceduto pro soluto, alla Centro
Factoring S.p.A., il credito di complessivi euro 713.586,49, vantato nei confronti del Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per le prestazioni rese in esecuzione dei menzionati contratti;
giusta atto di fusione per incorporazione del 20 giugno 2014 essa istante aveva incorporato la
Centro Factoring S.p.A., subentrando, così, anche nei diritti di credito già oggetto di cessione pro soluto da parte della Engineering Ingeneria Informatica S.p.A..
il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo non aveva onorato il pagamento di talune delle fatture afferenti i crediti oggetto di cessione;
in particolare, era rimasta priva di fattivo riscontro anche la diffida ad adempiere con la quale era stato richiesto il pagamento della somma di euro 689.280,01, oltre interessi di mora.
Ciò premesso Mediocredito Italiano S.p.A., nella dedotta qualità di cessionaria del credito maturato dalla Engineering Ingeneria Informatica S.p.A., chiedeva ingiungersi, al Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo, il pagamento della complessiva somma di euro 689.280,01, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 e spese del procedimento monitorio.
In accoglimento del ricorso il Tribunale di Roma adito emetteva il Decreto Ingiuntivo n. 29642/2016, depositato il 23 dicembre 2016 e notificato il 3 gennaio 2017.
Avverso il suindicato provvedimento monitorio proponeva opposizione il Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo, con atto notificato il 13 febbraio 2017.
L'opponente, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva di Mediocredito Italiano
S.p.A., nella dedotta qualità di cessionaria del credito maturato dalla mandante Engineering Ingeneria
Informatica S.p.A., deducendo che, in forza del disposto dell'art. 37, XVI co., del D.Lgs. n. 163/2006, la sola mandataria del RTI era legittimata ad agire anche per far valere crediti di spettanza delle mandanti;
contestava, comunque, nel merito le pretese azionate eccependo la non regolare esecuzione delle prestazioni dovute in forza dei contratti dedotti in lite, rassegnando quindi, le conclusioni riportate in premessa.
Si costituiva Mediocredito Italiano S.p.A. che eccepiva la patente infondatezza delle avverse ragioni di opposizione, evidenziando, inter alia, che con atto aggiuntivo sottoscritto il 22 ottobre 2008 le
“imprese raggruppate” avevano espressamente stabilito che le attività dovute in forza del contratto esecutivo e del contratto integrativo nonché i relativi ricavi erano “al 100% di responsabilità di
Engineering”.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha accolto l'opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha condannato Mediocredito alla rifusione delle spese di lite.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…Ritiene il Tribunale che, in accoglimento dell'opposizione proposta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, debba pervenirsi alla revoca del Decreto Ingiuntivo n.
29642/2016, reso dal Tribunale di Roma in data 23 dicembre 2016, palesandosi fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Mediocredito Italiano S.p.A..
In proposito va osservato che l'odierna parte opposta ha agito in sede monitoria in qualità di cessionaria di crediti maturati dalla Engineering Ingeneria Informatica S.p.A. per prestazioni rese in esecuzione di contratti (esecutivo ed integrativo) aventi ad oggetto la fornitura di servizi per la gestione di siti web del portale “Valorizzazione degli itinerari storici, culturali e religiosi”.
Va, in particolare, rimarcato che, a seguito di aggiudicazione della gara a procedura ristretta n.
1/2006, le prestazioni di cui sopra venivano affidate ad un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese costituito tra la Telecom Italia S.p.A., in qualità di capogruppo mandataria, e le mandanti
ElsagDatamat S.p.A. ed Engineering Ingeneria Informatica S.p.A..
L'odierna opposta, dunque, ha agito nella veste di avente causa a titolo particolare di una