Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/05/2024, n. 848
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Testo completo
N. R.G. 1352/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Anna Primavera Presidente Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1352/2023 con OGGETTO: Cause di respons. vs gli organi amministrativi e di control- lo,etc - Sez. Spec. Impresa promossa da:
LA NT BI IMMOBILIARE SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. 01873150500), con il patrocinio dell''Avv. FRANCESCO DI EF e dell' Avv. DIEGO CIUFFARDI
APPELLANTE contro
EF GH (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. BARTALENA ANDREA APPELLATO
TA GN (C.F. [...])
APPELLATO- CONTUMACE
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 3588/2022 del Tribunale di Firenze – Sezione Imprese pubblicata il 27/12/2022
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CONCLUSIONI
In data 2 maggio 2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni
Per la parte appellante LA NT BI IMMOBILIARE SRL IN LIQUIDAZIONE : Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza impugnata, ed in accoglimento del presente appello, ogni contraria istanza disattesa:
- In via principale:
A) accertare e dichiarare il Dott. GH responsabile nei confronti della CU della BI immobiliare s.r.l. per le condotte allo stesso ascritte in narrativa e, per l'effetto, condannarlo, in solido con la Sig.ra TA GN, a quanto questa è stata con- dannata a pagare a titolo di risarcimento in primo grado e cioè alla somma di € 1.678.143,00 oltre rivalutazione ed interessi oppure a quella maggiore o minore som- ma che sarà accertata in corso di causa o comunque sarà ritenuta di giustizia, anche con valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'insorgenza del credito fino al saldo;
B) condannare ulteriormente il Dott. GH al risarcimento del danno subito dalla falli- ta:
1. sia a seguito della svendita della partecipazione Butterfly, importo pari alla diffe- renza tra il valore reale del bene alla data del trasferimento e il prezzo effettivamente incassato dalla fallita, oltre rivalutazione ed interessi, oppure a quella maggiore o mi- nore somma che sarà accertata in corso di causa o comunque sarà ritenuta di giustizia, anche con valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'insorgenza del credito fino al saldo 2. sia a seguito della rinuncia al credito di € 174.000,00 per il rimborso del finanziamento soci Butterfly, pari all'importo del credi- to stesso, oltre rivalutazione ed interessi, oppure a quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa o comunque sarà ritenuta di giustizia, anche con valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'insorgenza del credito fino al saldo.
- In via subordinata: nel caso in cui l'Ill.mo Giudice ritenga di non dover accogliere la domanda di cui al punto A, condannare comunque il Dott. GH al risarcimento del danno subito dalla fallita:
1. sia a seguito della svendita della partecipazione Butterfly, importo pari alla differenza tra il valore reale del bene alla data del trasferimento e il prezzo effettivamente incassato dalla fallita, oltre rivalutazione ed interessi, oppure a quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa o comunque sa- rà ritenuta di giustizia, anche con valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'insorgenza del credito fino al saldo 2. sia a seguito della rinuncia al credito di € 174.000,00 per il rimborso del finanziamento soci Butterfly, pari all'importo del credito stesso, oltre rivalutazione ed interessi, oppure a quella maggiore
o minore somma che sarà accertata in corso di causa o comunque sarà ritenuta di giu- stizia, anche con valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'insorgenza del credito fino al saldo.
In ogni caso con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio
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In Via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie anche orali formulate in primo gra- do da questa difesa.
Per la parte appellata EF GH : Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
A) in via preliminare, dichiarare inammissibile l'atto di citazione in appello della Cura- tela del Fall.to BI immobiliare S.r.l. in liquidazione, per tutti i motivi indicati in nar- rativa, con ogni consequenziale pronunzia;
B) nel merito, respingere in toto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa, l'atto di appello della CU del Fall.to BI immobiliare S.r.l. in liquidazione, in persona del Curatore Dr. Maurizio Roventini, nei confronti del Dr. Ste- fano GH e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Firenze-Sezione specializzata in materia d'impresa n. 3588/2022 (RG n. 6192/2017), emessa in data 20 dicembre 2022, pubblicata il 27 dicembre 2022, con ogni consequen- ziale pronunzia;
C) in via subordinata, per la denegata ipotesi che siano accolte, in tutto od in parte, le domande formulate dalla CU del Fall.to BI immobiliare S.r.l. in liquidazione, ri- conoscere e dichiarare che, per i motivi in fatto ed in diritto descritti in narrativa, il Dr. TE GH è esente da responsabilità per ogni e qualsiasi titolo addotto dall'attrice e deve essere tenuto indenne da qualsiasi forma di responsabilità risarcitoria, con ogni consequenziale pronunzia;
D ) in ulteriore subordine, nel caso in cui dovesse essere riconosciuta una responsabili- tà del Dr. TE GH, anche soltanto parziale, per gli addebiti mossi dalla CU del Fall.to BI Immobiliare S.r.l. in liquidazione, operare una distinzione fra i convenu- ti in base alle rispettive responsabilità, con una suddivisione pro quota del danno repu- tato concretamente risarcibile, esonerando il Dr. TE GH, per difetto di legitti- mazione passiva e, comunque, per inesistenza dei relativi presupposti, da ogni e qual- siasi responsabilità e ponendo l'intera obbligazione risarcitoria a carico della Sig.ra TA GN o, comunque, ponendo a carico del Dr. TE GH una quota mi- nima di tale obbligazione, in relazione, comunque, esclusivamente ai fatti, in ipotesi, a lui ascritti, con ogni consequenziale pronunzia;
E ) in via trasversale, per l'ipotesi in cui il Dr. TE GH sia condannato a risarcire alla CU del Fall.to BI Immobiliare S.r.l. in liquidazione, in tutto o in parte, il danno da essa richiesto, in solido con la Sig.ra TA GN, accertare la respon- sabilità di quest'ultima e, conseguentemente, condannarla a rifondere al Dr. TE GH tutte le somme che il comparente dovesse essere tenuto a corrispondere alla Cu- ratela del Fall.to BI Immobiliare S.r.l. in liquidazione, con ogni consequenziale pro- nunzia;
F ) in ogni caso, condannare la CU del Fall.to BI immobiliare S.r.l. in liquidazio- ne, in persona del Dr. Maurizio Roventini, al pagamento in favore del Dr. TE
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GH di tutte le spese del giudizio di entrambi i gradi (incluse quelle del CTU, del suo ausiliario e del CT di parte, nonché gli oneri di registrazione delle sentenze di primo e di secondo grado), compresa la maggiorazione del 15% (o nella diversa aliquota vigen- te al momento della condanna) sugli onorari d'avvocato, il CNP e l'IVA, come per leg- ge, e successive occorrende, nonché condannare la CU del Fall.to BI immobiliare S.r.l. in liquidazione, in persona del Dr. Maurizio Roventini, al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., in ragione della condotta tenuta dalla CU del Fall.to BI immobiliare S.r.l. in liquidazione, con condanna del Curatore Dr. Maurizio Roventini personalmente e/o in solido con la par- te da questo rappresentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 c.p.c., a pagare inte- gralmente le spese giudiziali dell'intero processo come sopra determinate
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. La curatela del NT BI IMMOBILIARE s.r.l. in liquidazione con ci- tazione notificata nell'aprile 2017 conveniva davanti al Tribunale di Firenze - Sezione
Imprese - EF GH E TA GN, nella loro qualità di ex ammini- stratori unici succedutisi nella gestione della società poi fallita (TE GH dal
14/3/2009 al 21 dicembre 2009;
TA GN, anche quale liquidatore, dal
22/12/2009 sino al fallimento del 21 novembre 2012), esercitando nei loro confronti, ex art. 146 legge fallimentare, sia l'azione sociale di responsabilità ex art. 2476 c.c., sia quel- la dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., in particolare contestando la responsabilità per mancata conservazione del patrimonio sociale e cagionamento e/o aggravamento del dissesto in relazione alle seguente condotte:
a) l'aver svenduto e distratto dal patrimonio della società fallita le partecipazioni sociali da questa detenute nella Società Agricola Butterfly S.r.l. (cessione operata da Ste- fano GH il 28 luglio 2009) e nella Società Agricola AGR Italia S.r.l. (cessione operata da TA GN), che sarebbero state trasferite a terzi compiacenti a valori decisa- mente inferiori rispetto a quelli effettivi;
b) l'aver trasferito, unitamente a tali partecipazioni sociali, i connessi crediti della fallita per rimborso di finanziamenti soci senza alcuna contropartita per la società oppu- re, in subordine, aver rinunciato puramente e semplicemente a tali crediti avendo così i due amministratori ulteriormente depauperato il patrimonio sociale;
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c) l'aver causato o concorso ad aggravare il dissesto della società anche occultando le perdite ed ommettendo le iniziative pur a fronte della perdita del capitale sociale;
in particolare, quanto a TE GH, aver predisposto e fatto approvare il bilancio relati- vo all'esercizio chiuso al 31/12/08 con una perdita di - € 43.096 a fronte di un capitale sociale di soli € 10.000,00, senza assumere le doverose iniziative correlate alla perdita del capitale sociale.
Si costituiva in giudizio TE GH, contestando le domande, eccependo in via