Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/11/2024, n. 1582
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Testo completo
N. R.G. 540/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
• dott. Gianmichele Marcelli Presidente;
• dott. Piergiorgio Palestini Consigliere;
• dott. Sergio Casarella Consigliere rel.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 540/2022 promossa da:
RO AO QUALE EREDE DI RO LU (C.F.
[...]), con il patrocinio dell'avv. LAMANNA EMANUELE e dell'avv.
CAPORALETTI CLAUDIA ([...]) VIA DEI VELINI 245 62100 MACERATA;
TT UB ([...]) VIA DEI VELINI 245 MACERATA;
ER
DI ([...]) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in VIA
DEI VELINI 245 MACERATApresso il difensore avv. LAMANNA EMANUELE
APPELLANTE/I contro
pagina 1 di 18 EDILCOOP PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA (C.F. 01452350448), con il patrocinio dell'avv. LANCIOTTI GIOVANNI e dell'avv. TOMASSINI MARCO ([...])
CORSO CEFALONIA,46 63900 FERMO;
, elettivamente domiciliato in CORSO
CEFALONIA,46 63900 FERMOpresso il difensore avv. LANCIOTTI GIOVANNI
APPELLATO/I
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 236/2022 del 14 aprile 2022 resa dal
Tribunale di Fermo in materia di azione ex art. 2932 c.c..
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
PER L'APPELLANTE, AO RO, quale erede universale di RO
LU:
“piaccia alla Corte di appello di Ancona, in riforma integrale della sentenza del tribunale di Fermo n. 236/2022 del 12/14.4.2022 e in accoglimento della domanda spiegata in primo grado così statuire:
trasferire la proprietà dei seguenti immobili siti in Porto San IO – via Medi e censiti al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 10 particelle e numeri:
- 1267 sub 5 cat A/2, cl. 4, vani 6.5, r.c. € 503,55, piano T, confinante con parti comuni,
Via Medi, proprietà Marziali, salvo altri;
- 1267 sub 7 cat A/2, cl. 4, vani 6.5, r.c. € 503,55, piano 1, confinante con parti comuni, distacco su Via Medi, proprietà Marziali, salvo altri;
- 1267 sub 9 cat A/2, cl. 4, vani 6.5, r.c. € 503,55, piano 2, confinante con parti comuni, distacco su Via Medi, proprietà Del Gatto, salvo altri;
pagina 2 di 18 - 1267 sub 11 cat A/2, cl. 4, vani 6.5, r.c. € 503,55, piano T, confinante con parti comuni,
Via Medi, proprietà Ricci, salvo altri;
- 1267 sub 13 cat A/2, cl. 4, vani 6.5, r.c. € 503,55, piano 1, confinante con parti comuni, distacco su Via Medi, proprietà Gentile, salvo altri;
- 1267 sub 15 cat A/2, cl. 4, vani 6.5, r.c. € 503,55, piano 2, confinante con parti comuni, distacco su Via Medi, proprietà Gidiucci, salvo altri;
- 1267 sub 20 cat C/6, cl. 4, mq 38, r.c. € 102,05, piano S1, confinante con parti comuni, terrapieno, garage sub 21, salvo altri;
- 1267 sub 21 cat C/6, cl. 4, mq 19, r.c. € 51,03, piano S1, confinante con parti comuni, terrapieno, garage sub 20, salvo altri;
- 1267 sub 22 cat C/6, cl. 4, mq 19, r.c. € 51,03, piano S1, confinante con parti comuni, terrapieno, garage sub 23, salvo altri;
- 1267 sub 24 cat C/6, cl. 4, mq 19, r.c. € 51,03, piano S1, confinante con parti comuni, terrapieno, garage sub 25, salvo altri;
- 1267 sub 25 cat C/6, cl. 4, mq 19, r.c. € 51,03, piano S1, confinante con parti comuni, terrapieno, garage sub 24, salvo altri;
- 1267 sub 26 cat C/6, cl. 4, mq 38, r.c. € 102,05, piano S1, confinante con parti comuni, terrapieno, garage sub 27, salvo altri;
dalla EDILCOOP PRISMA – SOCIETÀ COOPERATIVA (P. Iva 01452350448), con sede in
Porto San IO – Via Medi scn (già Porto San IO – Via delle Regioni n. 5), in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, in favore dell'odierno appellante dr.
OL RR, nato a [...] il [...] e residente in
Casalincontrada (CH), via Coppelli, n. 97, nella sua qualità di erede universale di
pagina 3 di 18 RO LU, nato a [...] il [...] e deceduto in Porto San
IO (FM) il 22.8.2016, ai sensi dell'art. 2932 c.c., con sentenza sostitutiva di rogito ed avente efficacia traslativa tra le parti;
- ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Fermo, di procedere alla relativa trascrizione, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
- condannare la Convenuta DIcoop SM – Società Cooperativa, in persona del
Legale Rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede e alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Si insiste in tutte le eccezioni e domande formulate in primo grado oltre che nell'ammissione si opus della prova per interrogatorio formale del legale rappresentante dell'appellata sul seguente capitolo: “Vero che la DIcoop SM ha inviato a RR AN in data 04.03.2013 la fattura n. 28/2013 che si rammostra chiedendogli il pagamento entro il 15.3.2013 della somma ivi indicata pari a €
93.933,17”;
il capitolo è funzionale a dimostrare il riconoscimento a parte di SM del diritto dell'appellante al trasferimento della proprietà degli appartamenti per cui è causa. Si insiste altresì nella richiesta di ammissione si opus della consulenza tecnica di ufficio per la soluzione del quesito di cui all'ultima pagina, righe 9 a 12 della memoria dell'allora attore ex art. 183, co. 6, n. 3, cpc.”.
PER L'APPELLATA, EDILCOOP PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
- RESPINGERE l'appello proposto, poiché infondato sia in fatto che in diritto e per
l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Fermo n. 236 del
12/14.04.2022. pagina 4 di 18 Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 19.06.2012 RR AN citava in giudizio innanzi al Tribunale di Fermo EDILCOOP SM Società Cooperativa per ottenere una sentenza ex art. 2932 c.c. che tenesse luogo del contratto di compravendita non concluso riferito agli immobili descritti in citazione.
A tal fine allegava che con scrittura privata autenticata per notar Damiani, del
19.07.2010, la DIcoop SM – Società Cooperativa aveva promesso di assegnare a
AN RR gli immobili siti in Porto San IO – Via Medi e censiti al Catasto
Fabbricati del predetto Comune al foglio 10 particelle e numeri meglio descritti in atti
(e sopra riportati nelle conclusioni di parte attrice);
che il capitolo n. 10 della predetta scrittura prevedeva che il definitivo doveva essere “stipulato presso un Notaio da destinarsi entro 30 giorni dall'accatastamento definitivo e dalla agibilità.”;
che trascorso il termine per la stipula del definitivo, questa non aveva luogo, nonostante
l'accatastamento definitivo fosse avvenuto il 19.08.2008 ed il Comune di Porto San
IO avesse concesso l'abitabilità a seguito della richiesta depositata il 27.08.2008 ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, co. 4 D.P.R. n. 380/01.
Si costituiva la società DIcoop SM Società Cooperativa avversando le opposte pretese sostenendo che RR non aveva mai versato alla DIcoop SM srl il prezzo di € 960.000,00;
che il preliminare era inefficace nullo o annullabile essendo nulla, inesistente le delibera del c.d.a. n. 99 del 02.07.2010 citata nel preliminare stesso;
che del versamento di € 960.000,00 non vi era traccia nelle scritture contabili sociali, né nei movimenti bancari della società, tanto che la fattura n. 29 del 19.07.2010 contestualmente emessa dall'allora c.d.a. compariva nel registro vendite della
pagina 5 di 18
Cooperativa alla voce crediti;
che la scrittura privata del preliminare di compravendita veniva stipulata da OL OR in esecuzione della delibera n. 99 del 01.7.2010 dell'allora c.d.a. della cooperativa;
che nella riunione del 01.07.2010 l'ex presidente della cooperativa dava atto della presenza di tutti i consiglieri (RR IO e
OL OR) i quali avrebbero deliberato la predetta assegnazione conferendo al OL le più ampie facoltà ivi compresa quella di “dichiarare di aver incassato tutto o in parte il costo di assegnazione rilasciando liberatoria quietanza”;
che in realtà i consiglieri RR IO e OL OR non erano presenti;
che OL infatti dichiarava la sua assenza in sede di costituzione nel procedimento per sequestro conservativo ante causam proposto da DI SM avverso gli ex amministratori, mentre RR IO non avrebbe potuto mai partecipare alla riunione in quanto si trovava a Caserta come da fattura della società Autostrade e da estratto conto “Carta si”, nonché da ricevuta del Grand Hotel Vanvitelli di Caserta;
che, pertanto, OL
OR interveniva alla stipula del preliminare in forza di una delibera inesistente e sottoscriveva il preliminare pur non essendo legittimato;
che deduceva altresì la nullità del contratto per motivo illecito comune alle parti in quanto veniva posta in essere un'operazione finalizzata a sottrarre ingenti somme (€ 975.000,00 di cui rilasciava quietanza di pagamento) e beni patrimoniali alla Cooperativa DI SM in favore di
RR IO e del padre AN;
che il successivo c.d.a. con delibera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
• dott. Gianmichele Marcelli Presidente;
• dott. Piergiorgio Palestini Consigliere;
• dott. Sergio Casarella Consigliere rel.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 540/2022 promossa da:
RO AO QUALE EREDE DI RO LU (C.F.
[...]), con il patrocinio dell'avv. LAMANNA EMANUELE e dell'avv.
CAPORALETTI CLAUDIA ([...]) VIA DEI VELINI 245 62100 MACERATA;
TT UB ([...]) VIA DEI VELINI 245 MACERATA;
ER
DI ([...]) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in VIA
DEI VELINI 245 MACERATApresso il difensore avv. LAMANNA EMANUELE
APPELLANTE/I contro
pagina 1 di 18 EDILCOOP PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA (C.F. 01452350448), con il patrocinio dell'avv. LANCIOTTI GIOVANNI e dell'avv. TOMASSINI MARCO ([...])
CORSO CEFALONIA,46 63900 FERMO;
, elettivamente domiciliato in CORSO
CEFALONIA,46 63900 FERMOpresso il difensore avv. LANCIOTTI GIOVANNI
APPELLATO/I
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 236/2022 del 14 aprile 2022 resa dal
Tribunale di Fermo in materia di azione ex art. 2932 c.c..
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
PER L'APPELLANTE, AO RO, quale erede universale di RO
LU:
“piaccia alla Corte di appello di Ancona, in riforma integrale della sentenza del tribunale di Fermo n. 236/2022 del 12/14.4.2022 e in accoglimento della domanda spiegata in primo grado così statuire:
trasferire la proprietà dei seguenti immobili siti in Porto San IO – via Medi e censiti al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 10 particelle e numeri:
- 1267 sub 5 cat A/2, cl. 4, vani 6.5, r.c. € 503,55, piano T, confinante con parti comuni,
Via Medi, proprietà Marziali, salvo altri;
- 1267 sub 7 cat A/2, cl. 4, vani 6.5, r.c. € 503,55, piano 1, confinante con parti comuni, distacco su Via Medi, proprietà Marziali, salvo altri;
- 1267 sub 9 cat A/2, cl. 4, vani 6.5, r.c. € 503,55, piano 2, confinante con parti comuni, distacco su Via Medi, proprietà Del Gatto, salvo altri;
pagina 2 di 18 - 1267 sub 11 cat A/2, cl. 4, vani 6.5, r.c. € 503,55, piano T, confinante con parti comuni,
Via Medi, proprietà Ricci, salvo altri;
- 1267 sub 13 cat A/2, cl. 4, vani 6.5, r.c. € 503,55, piano 1, confinante con parti comuni, distacco su Via Medi, proprietà Gentile, salvo altri;
- 1267 sub 15 cat A/2, cl. 4, vani 6.5, r.c. € 503,55, piano 2, confinante con parti comuni, distacco su Via Medi, proprietà Gidiucci, salvo altri;
- 1267 sub 20 cat C/6, cl. 4, mq 38, r.c. € 102,05, piano S1, confinante con parti comuni, terrapieno, garage sub 21, salvo altri;
- 1267 sub 21 cat C/6, cl. 4, mq 19, r.c. € 51,03, piano S1, confinante con parti comuni, terrapieno, garage sub 20, salvo altri;
- 1267 sub 22 cat C/6, cl. 4, mq 19, r.c. € 51,03, piano S1, confinante con parti comuni, terrapieno, garage sub 23, salvo altri;
- 1267 sub 24 cat C/6, cl. 4, mq 19, r.c. € 51,03, piano S1, confinante con parti comuni, terrapieno, garage sub 25, salvo altri;
- 1267 sub 25 cat C/6, cl. 4, mq 19, r.c. € 51,03, piano S1, confinante con parti comuni, terrapieno, garage sub 24, salvo altri;
- 1267 sub 26 cat C/6, cl. 4, mq 38, r.c. € 102,05, piano S1, confinante con parti comuni, terrapieno, garage sub 27, salvo altri;
dalla EDILCOOP PRISMA – SOCIETÀ COOPERATIVA (P. Iva 01452350448), con sede in
Porto San IO – Via Medi scn (già Porto San IO – Via delle Regioni n. 5), in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, in favore dell'odierno appellante dr.
OL RR, nato a [...] il [...] e residente in
Casalincontrada (CH), via Coppelli, n. 97, nella sua qualità di erede universale di
pagina 3 di 18 RO LU, nato a [...] il [...] e deceduto in Porto San
IO (FM) il 22.8.2016, ai sensi dell'art. 2932 c.c., con sentenza sostitutiva di rogito ed avente efficacia traslativa tra le parti;
- ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Fermo, di procedere alla relativa trascrizione, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
- condannare la Convenuta DIcoop SM – Società Cooperativa, in persona del
Legale Rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede e alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Si insiste in tutte le eccezioni e domande formulate in primo grado oltre che nell'ammissione si opus della prova per interrogatorio formale del legale rappresentante dell'appellata sul seguente capitolo: “Vero che la DIcoop SM ha inviato a RR AN in data 04.03.2013 la fattura n. 28/2013 che si rammostra chiedendogli il pagamento entro il 15.3.2013 della somma ivi indicata pari a €
93.933,17”;
il capitolo è funzionale a dimostrare il riconoscimento a parte di SM del diritto dell'appellante al trasferimento della proprietà degli appartamenti per cui è causa. Si insiste altresì nella richiesta di ammissione si opus della consulenza tecnica di ufficio per la soluzione del quesito di cui all'ultima pagina, righe 9 a 12 della memoria dell'allora attore ex art. 183, co. 6, n. 3, cpc.”.
PER L'APPELLATA, EDILCOOP PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
- RESPINGERE l'appello proposto, poiché infondato sia in fatto che in diritto e per
l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Fermo n. 236 del
12/14.04.2022. pagina 4 di 18 Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 19.06.2012 RR AN citava in giudizio innanzi al Tribunale di Fermo EDILCOOP SM Società Cooperativa per ottenere una sentenza ex art. 2932 c.c. che tenesse luogo del contratto di compravendita non concluso riferito agli immobili descritti in citazione.
A tal fine allegava che con scrittura privata autenticata per notar Damiani, del
19.07.2010, la DIcoop SM – Società Cooperativa aveva promesso di assegnare a
AN RR gli immobili siti in Porto San IO – Via Medi e censiti al Catasto
Fabbricati del predetto Comune al foglio 10 particelle e numeri meglio descritti in atti
(e sopra riportati nelle conclusioni di parte attrice);
che il capitolo n. 10 della predetta scrittura prevedeva che il definitivo doveva essere “stipulato presso un Notaio da destinarsi entro 30 giorni dall'accatastamento definitivo e dalla agibilità.”;
che trascorso il termine per la stipula del definitivo, questa non aveva luogo, nonostante
l'accatastamento definitivo fosse avvenuto il 19.08.2008 ed il Comune di Porto San
IO avesse concesso l'abitabilità a seguito della richiesta depositata il 27.08.2008 ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, co. 4 D.P.R. n. 380/01.
Si costituiva la società DIcoop SM Società Cooperativa avversando le opposte pretese sostenendo che RR non aveva mai versato alla DIcoop SM srl il prezzo di € 960.000,00;
che il preliminare era inefficace nullo o annullabile essendo nulla, inesistente le delibera del c.d.a. n. 99 del 02.07.2010 citata nel preliminare stesso;
che del versamento di € 960.000,00 non vi era traccia nelle scritture contabili sociali, né nei movimenti bancari della società, tanto che la fattura n. 29 del 19.07.2010 contestualmente emessa dall'allora c.d.a. compariva nel registro vendite della
pagina 5 di 18
Cooperativa alla voce crediti;
che la scrittura privata del preliminare di compravendita veniva stipulata da OL OR in esecuzione della delibera n. 99 del 01.7.2010 dell'allora c.d.a. della cooperativa;
che nella riunione del 01.07.2010 l'ex presidente della cooperativa dava atto della presenza di tutti i consiglieri (RR IO e
OL OR) i quali avrebbero deliberato la predetta assegnazione conferendo al OL le più ampie facoltà ivi compresa quella di “dichiarare di aver incassato tutto o in parte il costo di assegnazione rilasciando liberatoria quietanza”;
che in realtà i consiglieri RR IO e OL OR non erano presenti;
che OL infatti dichiarava la sua assenza in sede di costituzione nel procedimento per sequestro conservativo ante causam proposto da DI SM avverso gli ex amministratori, mentre RR IO non avrebbe potuto mai partecipare alla riunione in quanto si trovava a Caserta come da fattura della società Autostrade e da estratto conto “Carta si”, nonché da ricevuta del Grand Hotel Vanvitelli di Caserta;
che, pertanto, OL
OR interveniva alla stipula del preliminare in forza di una delibera inesistente e sottoscriveva il preliminare pur non essendo legittimato;
che deduceva altresì la nullità del contratto per motivo illecito comune alle parti in quanto veniva posta in essere un'operazione finalizzata a sottrarre ingenti somme (€ 975.000,00 di cui rilasciava quietanza di pagamento) e beni patrimoniali alla Cooperativa DI SM in favore di
RR IO e del padre AN;
che il successivo c.d.a. con delibera
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