Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/04/2024, n. 444

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/04/2024, n. 444
Giurisdizione : Corte d'Appello Brescia
Numero : 444
Data del deposito : 29 aprile 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel. Cron. N.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere Rep. N.
Dott. Marco Benatti Consigliere R. Gen. N. 954/2022 ha pronunciato la seguente Camp. Civ. N. S E N T E N Z A nella causa civile n. 954/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 30/09/2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del 15/11/2023
d a
MECCANICA M.P. S.R.L., con il patrocinio dell'avv. GUERCIONI MARY , elettivamente domiciliato in VIA G. D'ANNUNZIO, 15 64011 ALBA ADRIATICA presso il difensore avv. GUERCIONI MARY OGGETTO:
Licenza d'uso APPELLANTE
c o n t r o
VERO PROJECT S.P.A., con il patrocinio dell'avv. LECCHI LAURA , elettivamente domiciliato in VIA DE¿ CARBONESI 12 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. LECCHI LAURA
APPELLATO
In punto: appello avverso ordinanza ex art.702 ter cpc del Tribunale di Brescia in data 23/08/2022 in causa a RGN 11540/2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante principale
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, contrariis reiectis:
A) In riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia in data 23.08.2022, accogliere il presente appello per i motivi tutti dedotti in narrativa;

B) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata ed appellante incidentale
• Rigettarsi l'appello proposto da MP MECCANICA SRL, avverso l'impugnata ordinanza, pronunciata in data 23.08.2022 e notificata il 24.08.22 dal Tribunale di pagina 1 di 12
Brescia all'esito di un ricorso 702 ter c.p.c. in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto;

• In parziale riforma della predetta ordinanza, accogliersi la spiegata e evocata domanda già formulata con ricorso ex art. 702 ter c.p.c., e, per l'effetto, condannare MP MECCANICA SRL a corrispondere a VERO PROJECT SPA la somma complessiva di Euro 28.699,28 .(Euro ventottomilaseicentonovantanove, ventotto), per i titoli di cui alla narrativa.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, anche di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società RO PR s.p.a. ha convenuto in giudizio con rito sommario la società
Meccanica M.P. s.r.l., esponendo:
- di aver ricevuto dalla convenuta l'incarico di sviluppare un software ERP
(enterprise resource planning – pianificazione delle risorse d'impresa) con servizi connessi quali assistenza, manutenzione ed aggiornamento;

- che, a seguito di una fase di trattative, nel corso delle quali essa si era attivata per svolgere tutte le attività di approfondimento, verifica e analisi delle condizioni tecniche di lavoro ed aveva predisposto diversi preventivi per assecondare le richieste del cliente, le parti avevano in data 3.5.2021 stipulato il contratto di licenza d'uso (doc.1 di parte attrice);

- che la convenuta, nonostante aveva scelto quale modalità di pagamento l'opzione 1 del contratto, la quale prevedeva “pagamento diretto 25% all'ordine, saldo RB 30/60/90/120/150/180”);

- che, tuttavia, essa, al momento della stipula del contratto, non le aveva corrisposto
– come avrebbe dovuto - l'importo di € 7.174,82 (pari al 25% + IVA del compenso);

- che dopo soli dieci giorni dalla conclusione del contratto la convenuta le aveva comunicato telefonicamente che intendeva avvalersi dei servizi offerti da una società concorrente, e perciò recedere dal contratto, sebbene appena concluso;

- che, non ritenendo tale recesso valido ai sensi dell'art. 2 del contratto, la ricorrente aveva comunque proseguito i lavori, e quindi emesso fattura n. 643/2 del 15.5.2021 di € 28.699,28 “a saldo delle attività commissionate” (doc. 3 di pare attrice) ed aveva infine tentato di consegnare le chiavi di licenza del software incontrando però il rifiuto della convenuta (doc. 4 di parte attrice);

- che in data 20.5.2021 il legale della convenuta aveva formalizzato via pec la perdurante intenzione della cliente di recere dal contratto;

- che a nulla erano valse le richieste stragiudiziali di pagamento del compenso.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto disporsi la condanna della convenuta:
- in principalità al risarcimento del danno da inadempimento e da recesso abusivo dal contratto, quantificato in misura pari al corrispettivo di cui al contratto, di € 28.699,28;

- in subordine al pagamento dell'importo di € 7.174,82 pari al 25% del compenso
pagina 2 di 12
pattuito, pari all'anticipo che la controparte le avrebbe dovuto consegnare secondo contratto alla stipula di quest'ultimo;

- in ulteriore subordine al risarcimento dei danni corrispondente alle spese sostenute pari ad € 4.250,00.
***
La convenuta Meccanica M.P. s.r.l., costituendosi in giudizio, ha sostenuto di non aver sottoscritto alcun accordo impegnativo con la ricorrente: infatti alla prima proposta di vendita erano state apportate delle modifiche;
la successiva conferma d'ordine andava pertanto intesa come nuova proposta, della quale non risultava l'accettazione da parte della cliente;
ha aggiunto, in ogni caso, di aver manifestato sin da subito alla controparte l'intenzione di rivolgersi ad altra società concorrente per l'elaborazione del medesimo software. Ha pertanto concluso chiedendo respingersi le domande attoree.
***
Con ordinanza ex art.702 ter cpc in causa RGN 11540/2021 il Tribunale di Brescia ha definito la lite respingendo la domanda principale di RO PR RL ed accogliendo quella in primo subordine e condannando la parte convenuta alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite.
***
Avverso la predetta decisione ha proposto appello ex art.702 quater cpc Meccanica
MP RL, chiedendo che in riforma di essa venisse disposto l'integrale rigetto delle pretese della controparte, con condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese di ambo i gradi di giudizio.
***
RO PR RL, costituendosi, ha chiesto respingersi il gravame avversario, del quale ha predicato l'inammissibilità per carenza delle indicazioni richieste dall'art.342 cpc, ed, in accoglimento dell'appello incidentale da essa proposto, ed in parziale riforma della decisione impugnata, venisse disposta la condanna della controparte al pagamento per intero del corrispettivo pattuito, pari ad €.28.699,28, con accessori e spese di lite anche per il presente grado.
***
La causa è stata assegnata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/11/2023, tenutasi con modalità cartolare, ex art.127 ter cpc, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza ex art.702 ter cpc oggetto di impugnazione.
Il Tribunale è pervenuto alle conclusioni sopra riferite sulla base dei seguenti passaggi argomentativi.
1)
Il documento 1) di parte attrice è da intendersi a tutti gli effetti quale negozio pagina 3 di 12
contrattuale idoneo a spiegare tra le parti gli effetti di cui all'art.1372 cc1
Risulta dagli atti di causa la conclusione, tra le parti, del contratto di licenza d'uso in data 3.5.2021: il documento prodotto dalla ricorrente su carta intestata della RO PR s.p.a. (doc. 1) riporta chiaramente il timbro della Meccanica M.P. s.r.l. e la firma del suo legale rappresentante nell'apposita sezione denominata “per sottoscrizione del contratto – il legale rappresentante”, collocata in calce alla
“proposta di vendita” (pag. 15), alle “condizioni di vendita” (pag. 16) e al “contratto di fornitura servizi” (pag. 17 e 18).
La società convenuta non ha contestato né disconosciuto tali plurime sottoscrizioni, ma si è limitata ad affermare che la proposta di vendita era stata modificata rispetto alla versione originaria e, per questo, necessitava di accettazione da parte della ricorrente e poi di ulteriore accettazione da parte della stessa cliente.
Sennonché la convenuta risulta aver firmato una proposta di vendita che, per sua stessa ammissione, già riportava le correzioni a penna: in tal senso è la comparsa di costituzione e risposta a pag.3: “in data 3.5.2021 due rappresentanti commerciali di
RO PR s.p.a. si recavano presso la sede della Meccanica M.P. s.r.l. con una proposta economica che nell'occasione veniva modificata negli importi, nelle quantità nelle modalità di pagamento”.
Il documento in oggetto deve dunque ritenersi la versione definitiva dell'accordo raggiunto dalle parti su tutti i punti dell'affare, incluse le modifiche alle citate condizioni contrattuali, senza necessità di ulteriori reciproche accettazioni.
La conferma d'ordine inviata dalla ricorrente il 5.5.2021 va pertanto intesa quale mero riepilogo dell'accordo già raggiunto in altra sede. Ciò del resto risulta chiaramente anche dalla prima pagina del documento: doc. 2 parte attrice: “a seguito della definizione delle condizioni di acquisto vi inviamo conferma d'ordine riepilogativo di quanto concordato con il nostro rappresentante commerciale”, ed ancora dalla mail accompagnatoria prodotta dalla stessa convenuta sub doc. 3 (“in riferimento alla nostra offerta da voi accettata in data 3.5.2021 vi invio la conferma d'ordine”) ed infine dalla circostanza che le condizioni contrattuali ivi riportate coincidono perfettamente con le correzioni a penna.
Non vi è alcuna ragione, pertanto, per considerare tale documento, come pretenderebbe la convenuta, una nuova proposta diversa dalla
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