Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 21/03/2024, n. 383

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 21/03/2024, n. 383
Giurisdizione : Corte d'Appello L'Aquila
Numero : 383
Data del deposito : 21 marzo 2024

Testo completo

N. R.G. 1027/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1027/2022 R.G., passata in decisione all'udienza di P.C., sostituita ex art. 127 ter c.p.c., del giorno 5.12.2023, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. (60+20) con decorrenza dal giorno 12.12.2023 scaduti il giorno 4.03.2024, vertente
TRA
INTESA SANPAOLO S.P.A. (incorporante UNIONE di BANCHE ITALIANE S.P.A.), in persona del suo rappresentante pro tempore e CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA
DI CHIETI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del commissario liquidatore e rappresentante legale avv. Massimo Bigerna, entrambe con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo pec dell'avv. Gaetano Biocca, che le rappresenta e difende in forza di procure in atti.
APPELLANTI/APPELLATE IN VIA INCIDENTALE
E
RT SE, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Di Tizio in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, con domicilio eletto in Chieti, presso e nello studio del predetto avvocato.
APPELLATO/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
ACETO MARIA, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Pavone in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, con domicilio eletto in Chieti, presso e nello studio del predetto avvocato. pagina 1 di 25 APPELLATA/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 481/2022 del Tribunale di Pescara pubblicata il
07.04.2022 - Azione revocatoria ordinaria.
Conclusioni delle parti:
Per le appellanti:
riformare la sentenza appellata ed accogliere le domande tutte proposte dalle appellanti e così:
1) accertare e dichiarare, per le causali di cui agli atti di causa, ai sensi e per gli effetti dell'art.
2901 c.c., l'inefficacia nei confronti di entrambe le appellanti e per entrambe le ragioni di credito indicate, degli atti di attribuzione alla Sig.ra RI CE, di cui al decreto di omologa di separazione personale del 18/12/2014, emanato nell'ambito del procedimento n°
5375/2014 del Tribunale di Pescara, dei seguenti diritti:
-piena proprietà sull'appartamento ubicato in Chieti alla via Pescara n° 520, riportato al
Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 28, particella 795, subalterno 7, vani 9;

-piena proprietà pari ad 1/2 sulle unità immobiliari site in Serramonacesca (PE) facenti parte del Residence Stella Alpina-Palazzina D, riportate al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 23, particella 25, subalterni 12, 67 e 5;

2) pronunciare ogni conseguente statuizione utile perché le appellanti possano azionare i propri diritti sui beni immobili oggetto del giudizio, ivi compresa – occorrendo - la declaratoria di nullità e/o inefficacia della disposizione di vincolo di destinazione all'utilizzo mediante locazione ed ordinare l'annotazione del presente atto di citazione e della emananda sentenza nei registri immobiliari della competente conservatoria, a margine della trascrizione dell'atto dispositivo impugnato;

3) in via subordinata, per la denegata ipotesi di rigetto della domanda di inefficacia che precede, condannare i convenuti in solido tra loro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 cc., al risarcimento del danno derivato alle esponenti dalla impossibilità di soddisfare il proprio credito sui predetti immobili, da quantificare in misura pari al valore di mercato di detti immobili;

4) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellato/appellante incidentale AR IU:
”1) Rigettare l'appello principale siccome infondato, anche in considerazione dell'intervenuto inammissibile mutamento della causa petendi, nonché dell'altrettanto inammissibile domanda
pagina 2 di 25 relativa al vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c., stante peraltro la maturata prescrizione del diritto a questa sotteso;

2) in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza: a) in via principale rigettare integramente la domanda revocatoria formulata dalle attrici;
b) in subordine dichiarare la nullità della sentenza;
c) in estremo subordine e per la denegata ipotesi di ritenuta accoglibilità della domanda di risarcimento proposta ai sensi 2043 c.c sospendersi il giudizio in attesa della definizione di quello pendente davanti alla Corte

d'Appello di L'Aquila Sezione Specializzata in materia di Impresa, avente ad oggetto la causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa dall'odierno appellato, pendente col n.
905/2021 RG, nonché di quello pendente davanti al Trib. di L'Aquila, sez. imprese, n.
2780/2017 R.G.;
3) in ogni caso con vittoria di spese e compensi in ordine al doppio grado del giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario ex art.

93 c.p.c.”
Per l'appellata/appellante incidentale CE RI:
”1) nel merito: rigettare l'appello principale in quanto destituito di ogni fondamento;
accogliere

l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, respingere “in toto” la domanda di revoca proposta dalle attrici;
solo in via subordinata dichiarare la nullità della citazione e dunque della sentenza.

In tutto, ed in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite in ordine al doppio grado del giudizio.
2) In via istruttoria, e per l'ipotesi in cui codesta Corte non dovesse ritenere provata la circostanza, peraltro non contestata, del trasferimento della sig.ra CE RI, nel gennaio
2014, presso l'abitazione della propria madre, ammettere la prova testimoniale addotta in prime cure, così come di seguito articolata:
A) vero che nel gennaio 2014 la sig.ra CE RI ha lasciato la casa coniugale trasferendosi presso l'abitazione della propria madre in Chieti Scalo;

B) vero che nel maggio 2014 la sig.ra CE RI si è trasferita presso l'immobile acquistato in Rosciano alla c.da Piano di Coccia n. 18;

Si indica a teste il sig. AO AR, res.te in Chieti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza – resa all'esito del giudizio di primo grado n. 5357/2019 (promosso dall'allora Unione Banche Italiane S.p.A. (oggi incorporata da Intesa Sanpaolo S.p.A.) e dalla Cassa di
Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa (onde sentir dichiarare
pagina 3 di 25
l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di attribuzione di beni immobili, contenuto nell'accordo di separazione consensuale intercorsa tra i convenuti in data 18.12.2014 ed omologato dal Tribunale di Pescara, nell'ambito del procedimento n. 5375/2014, con decreto n. 555/2015 del 04.03.2015, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate – servizio di pubblicità immobiliare di Chieti, in data 21.04.2015, con formalità R.P. 4939 e presso l'Agenzia di
Pescara, in data 23.03.2015, con formalità R.P. 2324, successivamente rettificata con formalità del 02.09.2015, con formalità R.P. 6910, invocando in via subordinata la condanna dei convenuti ex art. 2043 c.c. al risarcimento del danno derivante dall'impossibilità di soddisfare il proprio credito sugli immobili in questione, nella misura del valore di mercato degli anzidetti beni), giudizio nell'ambito del quale si erano costituiti gli ex coniugi convenuti, sig. IU AR e sig.ra CE RI– il Tribunale di Pescara così statuiva:
“RIGETTA L'eccezione pregiudiziale di nullità dell'atto di citazione sollevata dai convenuti ex art. 164 comma IV c.p.c., per le ragioni di cui al punto B della motivazione;
ACCOGLIE L'eccezione pregiudiziale di carenza di legittimazione attiva in
capo alla Cassa di Risparmio di Chieti in L.C.A., sollevata dai convenuti, per le ragioni di cui al punto C della motivazione e per l'effetto RIGETTA La domanda formulata dalla

Cassa di Risparmio di Chieti in L.C.A.;
RIGETTA L'eccezione preliminare di
sospensione del giudizio ex art. 295 c.c., sollevata dai convenuti, per le ragioni di cui al punto D della motivazione;
RIGETTA L'eccezione preliminare di intervenuta
prescrizione sollevata dai convenuti, per le ragioni di cui al punto E della motivazione;

DICHIARA inefficace, nei confronti della UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.p.A., per le causali di cui in motivazione e ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 e 2902 c.c., l'atto di attribuzione di beni immobili, contenuto nell'accordo di separazione consensuale intercorsa tra i convenuti in data 18.12.2014 e omologato dal Tribunale di Pescara nell'ambito del procedimento n. 5375/2014, con decreto n. 555/2015 del 4.3.2015, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate – servizio di pubblicità immobiliare di Chieti, in data 21.4.2015 con formalità R.P. 4939, e presso l'Agenzia di Pescara in data 23.3.2015, con formalità R.P. 2324, successivamente rettificata con formalità del 2.9.2015, con formalità R.P. 6910, avente ad oggetto i seguenti atti dispositivi: - Piena proprietà sull'appartamento ubicato in Chieti alla via Pescara n. 520, riportato al Catasto
Fabbricati di detto comune al foglio 28, particella 795, subalterno 7, vani 9;
- Piena
proprietà pari ad ½ sulle unità immobiliari site in Serramonacesca (PE), facenti parte del Residence Stella Alpina – Palazzina D, riportate al Catasto Fabbricati di detto comune al foglio 23, particella 25, subalterni 12, 67 e 5;
RIGETTA La domanda di
dichiarazione di inefficacia dell'atto di costituzione del vincolo di destinazione, di cui al medesimo decreto di omologa, per le ragioni di cui al punto J della motivazione;

pagina 4 di 25 CONDANNA i convenuti, in solido tra loro al rimborso, in favore dell'attrice UNIONE DI
BANCHE ITALIANE S.p.A. delle spese processuali che, previa compensazione nella misura di 1/3, liquida nel residuo in € 363,33 per esborsi ed in €. 8.953,34 per compensi, oltre I.V.A., C.A.P. e spese
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