Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 18/12/2024, n. 423

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 18/12/2024, n. 423
Giurisdizione : Corte d'Appello Lecce
Numero : 423
Data del deposito : 18 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati dott. Pietro Genoviva Presidente dott.ssa Marra Anna Maria Consigliere relatore dott. Michele Campanale Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 94/2024 R.G. tra
(c.f. ), rappresentato e difeso da Avv. Parte_1 C.F._1
Caterina Antonella Campanelli e Silvia Conte
APPELLANTE
e
(c.f. ), rappresentata e difesa da Avv. CP_1 C.F._2
Francesco G. Pizzigallo
APPELLANTE INCIDENTALE
Con l'intervento del P.G. di sede.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza da intendersi qui integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Taranto, dopo aver pronunciato con sentenza non definitiva n. 538/2021, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in data 27 agosto 2008, con sentenza definitiva n. 354/2024 - pubblicata in data
[...]
8 febbraio 2024 - ha disposto a carico del l'obbligo di versare all'ex coniuge, a _1
titolo di assegno divorzile, la somma di euro 300,00 mensili, da rivalutarsi secondo indici Istat, con compensazione delle spese di lite.
Più in dettaglio, il Tribunale, premessa l'esposizione delle risultanze delle informative assunte attraverso la Guardia di Finanza con riguardo sia al sia alla , _1 CP_1
dalle quali erano emersi i redditi dichiarati dal (nel 2017: reddito annuo _1
dichiarato di euro 34.830,00 con imponibile pari ad euro 26.910,00, nel 2018: reddito annuo dichiarato di euro 37.830.00 con imponibile pari ad euro 29.910,00, nel 2019: reddito annuo dichiarato di euro 37.234,00 con imponibile pari ad euro 29,314,00 ed infine nel 2020: reddito annuo dichiarato di euro 39.077,00 con imponibile pari ad euro
33.857,00) e l'esistenza di beni ricevuti dal medesimo in successione (immobili, aziende ed altri cespiti per un valore complessivo dichiarato di euro 104.045,00, euro
8.750,00 e di euro 16.656,00) nonché la titolarità della proprietà di un'autovettura Fiat
500 immatricolata nel 2017, della comproprietà di otto fabbricati, due dei quali di non modeste dimensioni (l'uno di mq 144 e l'altro composto da sei vani in Faggiano -
Taranto -) e di cinque terreni coltivati ad uliveto ed anche la titolarità di conti correnti, deposito titoli e carte di credito, e i redditi dichiarati dalla (reddito pari ad euro CP_1
7.200,00 negli anni 2018-2019-2020, derivante dalla percezione degli assegni di mantenimento versati dal euro 1.200,00 nel 2021 quale reddito di emergenza) _1
nonché la proprietà in capo alla medesima di un'auto Wolkswagen Up immatricolata nel
2017 e la titolarità di un rapporto finanziario a saldo zero presso Controparte_2
valutava la sussistenza di una disparità economica tra le condizioni economiche dell'uno e dell'altra;
considerava, in particolare, l'indisponibilità da parte della CP_1
di redditi fissi e di un'occupazione stabile, a differenza del il quale godeva di _1
un buon reddito ed era proprietario di vari immobili, mentre la , nata nel 1975, CP_1
era priva di elevate competenze professionali, evidenziando che dalla sentenza di separazione risultava che la stessa svolgeva attività di estetista, senza avere un proprio apposito laboratorio e soffriva di alcune patologie che, se non invalidanti e non costituenti fonte di inabilità al lavoro, erano verosimilmente compatibili con il disagio emotivo-esistenziale provocato dalle condotte del in relazione alle quali era _1 stato riconosciuto l'addebito della separazione a quest'ultimo e per le quali aveva dovuto far ricorso alle cure di uno psicoterapeuta, come attestato da documentazione sanitaria della del luglio 2020, recante la diagnosi di sindrome ansioso- Parte_2
depressiva da separazione;

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evidenziava che la domanda di addebito era stata accolta con pronuncia confermata in appello a causa degli atteggiamenti dispotici e sprezzanti tenuti nei confronti della moglie dal che considerava la incapace al lavoro e l'aveva portata a _1 CP_1
sacrificare le sue velleità lavorative;
rimarcata la notoria mancanza di lavoro nel territorio tanto più per persone non giovanissime, concludeva che, tenuto conto della durata del vincolo matrimoniale (dal
27 agosto 2008 - data della celebrazione del matrimonio - al 5 marzo 2021 - data della pronuncia sullo status divorzile) e considerato che il non aveva dimostrato il _1
peggioramento delle sue condizioni economiche dopo la sentenza di separazione né tanto meno il miglioramento delle condizioni economiche della , idonei a CP_1
giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno previsto in sede di separazione, valutata, altresì, la funzione assistenziale dell'assegno divorzile, stabiliva in euro 300,00 da adeguarsi annualmente secondo indici Istat, come in sede di separazione, l'importo dell'assegno divorzile, equivalente ad un assegno di natura alimentare, congruo ed adeguato alle condizioni economiche del ed alle esigenze della . _1 CP_1
ha proposto appello svolgendo le censure che si illustreranno più Parte_1
avanti ed ha chiesto - in riforma della sentenza impugnata - la revoca dell'assegno divorzile riconosciuto a , con spese come per legge. CP_1
E' intervenuto il Sostituto Procuratore Generale di sede ed ha concluso per il rigetto dell'appello.
Si è poi costituita eccependo la violazione degli artt. 473 bis 30 c.p.c. e CP_1
342 c.p.c.;
nel merito ha contestato il fondamento dell'impugnazione di cui ha chiesto il rigetto;
con appello incidentale, svolte le censure che saranno esposte in prosieguo, ha chiesto l'elevazione ad euro 600,00 mensili dell'assegno divorzile, oltre rivalutazione secondo indici Istat, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite del grado.
La causa viene ora in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che non è ravvisabile la violazione degli artt. 473 bis 30
c.p.c. e 342 c.p.c. lamentata dalla , peraltro argomentata in maniera generica, CP_1
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poiché nell'atto di appello del risultano adeguatamente esposte le doglianze _1
mosse alla sentenza impugnata e le correlate conclusioni.
Tanto puntualizzato, passando all'esame delle censure mosse dall'appellante principale, quest'ultimo ha contestato che ricorrano i presupposti per il riconoscimento alla CP_1 dell'assegno divorzile, deciso dal primo giudice in contrasto con gli stessi principi regolatori della materia oggetto di causa enunciati in apertura di motivazione;
in particolare, dopo aver ripetuto che, ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile da parametrarsi in ogni caso non al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ma a quanto necessario alla conduzione di una vita dignitosa, occorre accertare in primo luogo la sussistenza di una disparità economica tra le sostanze reddituali e patrimoniali del coniuge richiedente rispetto all'altro, per poi verificare che lo squilibrio trovi causa nel matrimonio, ovvero che sia ricollegato alle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio con il sacrificio di aspettative personali e professionali di una delle parti, e che non sia superabile mediante l'esercizio di una propria attività lavorativa o professionale, ha contestato la configurabilità di una disparità economica tra sé e la , sul rilievo che il deducente lavorava dall'età di CP_1
diciotto anni e nel tempo aveva consolidato il suo patrimonio superando anche gli ostacoli allo svolgimento della sua carriera militare frapposti dalla stessa , autrice CP_1
di denunzie nei suoi confronti;
ha sostenuto che il giudice a quo, nella lettura dell'informativa della Guardia di Finanza, era incorso in errori di valutazione ed ha evidenziato di essere proprietario
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