Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/01/2025, n. 15

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/01/2025, n. 15
Giurisdizione : Corte d'Appello Bologna
Numero : 15
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore

ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 1207 del ruolo generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 20.2.2024

PROMOSSA DA
UNIPOL SAI ASSICURAZIONE SPA, con l'Avv. RICCARDO CANIATO ed elettivamente domiciliata in VIA DE' ROMEI, 7 - FERRARA
-Appellante-
CONTRO
GG LE, con l'Avv. PATRICK LARICCHIA ed elettivamente domiciliato in
PIAZZA GALILEO, 5 - BOLOGNA
-Appellata-
AVVERSO la Sentenza del Tribunale di Bologna n. 1297/2022, depositata il 28/04/2022

CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni

LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. Giovanni Mazzei;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


EG UC conveniva in giudizio UnipolSai Ass.ni Spa, chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo di polizza per il danneggiamento ed il furto parziale della propria autovettura BMW tg. FM143EG, nonché del risarcimento del danno da cd. fermo tecnico.
Deduceva, in particolare, che in data 24 maggio 2019 dalle ore 20.00, fino a circa le ore
2.00, la sua auto rimaneva parcheggiata in Via del Fonditore, a Bologna, davanti alla palestra Crossfit Roverti SSD.
Infatti, dopo essere stato in palestra ed aver trascorso la serata con un amico, il EG veniva accompagnato dalla fidanzata al parcheggio per riprendere l'auto e si avvedeva che erano stati asportati i fari anteriori, il paraurti anteriore, il cofano, gli sportelli laterali sinistri e tutto ciò che riguardava gli accessori situati internamente all'autovettura. L'attore provvedeva a denunciare l'accaduto il successivo 27 maggio ai Carabinieri di
Medicina, nonché a darne notizia alla Compagnia di assicurazione convenuta, la quale, tuttavia, dopo la richiesta di specifica documentazione, non procedeva alla liquidazione ad alcuna indennità.
Si costituiva in giudizio Unipolsai Assicurazione Spa contestando le pretese avversarie sia in punto di an che di quantum debeatur, sollevando numerosi dubbi circa la veridicità dei fatti narrati dall'attore. All'esito dell'istruttoria, caratterizzata dalla prova per testi e dalla disposta CTU estimativa, il Tribunale accoglieva la domanda attrice, ritenendo che l'espletamento della prova testimoniale avesse dato contezza della presenza dell'auto nel luogo indicato dall'attore e della verificazione del furto parziale. Ad avviso del primo Giudice, le dichiarazioni rese dai testi, sotto giuramento e della cui attendibilità non vi era motivo di dubitare, consentivano dì superare le effettive incongruenze nella ricostruzione dell'evento evidenziate dal convenuto e dallo stesso CTU, mentre le incongruità emergenti dai risultati registrati nel dispositivo satellitare installato sul veicolo non potevano, essere ritenute decisive, non avendo tale dispositivo valore di prova legale. Era certamente vero che il sinistro denunciato dal EG risultavano quantomeno 'singolari', atteso che, dall'esame della documentazione fotografica scattata sulla vettura in stato di danno, era stato possibile rilevare: - la totale assenza di tracce di effrazione, manomissione o forzatura della carrozzeria esterna e/o delle superfici in plastica di plancia e cruscotto, senza tranciatura dei cavi di collegamento dei componenti rimossi (gruppi ottici-navigatore-radio-tunnel etc.);
- la totale assenza di residui di vetro o minuteria varia (viti-bulloni-etc.) all'interno dell'abitacolo e riconducibili all'effrazione dei finestrini lato sinistro o allo smontaggio degli stessi componenti interni.
Inoltre, destava perplessità il fatto che gli autori del furto avessero agito indisturbati ed in totale tranquillità in una zona ove correvano il concreto rischio
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