Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/04/2024, n. 713

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/04/2024, n. 713
Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
Numero : 713
Data del deposito : 12 aprile 2024

Testo completo

R.G. 2195/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING – BANCA
PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE S.P.A. (C.F.
01483500524), con il patrocinio dell'avv. BALOSSI GIORDANO ([...]), appellante
e
LO S.A.S. DI TT AR & C. (C.F. 01295270522), con il patrocinio dell'avv. ANASTASI SALVATORE ([...]),
AR TT (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. ANASTASI SALVATORE ([...]), appellate
OR TT (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CAROPPO MARCO (C[...]), appellato – appellante incidentale

Conclusioni per Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring – Banca per
i Servizi Finanziari alle Imprese s.p.a.: «Nel merito:
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata per tutti
i motivi analiticamente esposti in atti, in particolare per aver la Dott.ssa
Alessandra Verzillo erroneamente dichiarato “la inefficacia del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla società opponente per mancata valida notificazione ex art. 145 C.p.c. nei termini ex art. 644 c.p.c.” rilevando che “ne discende l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo e l'inefficacia del medesimo nei confronti di LO S.a.s. di
UT MA e C. per mancata valida notifica entro il termine di legge (60 gg dalla emissione)”;

- accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata per tutti
i motivi analiticamente esposti in atti, in particolare per aver la Dott.ssa
Alessandra Verzillo statuito la “inammissibilità della domanda sostanzialmente riconvenzionale di MPS L&F” rilevando che “MPS L&F non ha precisato la domanda, ma ha ampliato il petitum estendendolo a mensilità di canone successive a quelle di cui al decreto ingiuntivo opposto. In pratica l'arco temporale di riferimento è stato arbitrariamente allungato di ben due mesi e mezzo, all'evidente scopo di eludere le contestazioni della comparente, la quale alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (30.09.2019) aveva, in realtà, versato tutti i canoni dovuti, compresi quelli di Agosto e Settembre 2019, come riconosciuto dalla opposta. Alla data del deposito del ricorso per D.I.
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(30.9.2019), LO S.a.s. aveva già saldato i canoni scaduti non conteggiati nell'estratto conto all'1.8.2019 depositato in sede monitoria dalla stessa Mps L&F”;

- accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata per tutti
i motivi analiticamente esposti in atti, in particolare per aver la Dott.ssa
Alessandra Verzillo erroneamente ritenuto che “l'ulteriore porzione del credito azionato in via monitoria discende dalla fattura n.
V1/2019/00005809 del 10.4.2019 a carico di LO S.a.s. per €.
9.480,00 (v. doc. 6), comprensiva dell'importo di €. 7.466,49 dovuto in forza di un Decr. Ing. (n. 225/2019 del 21.2.2019), notificato il
28.2.2019 (v. doc. 5), emesso a favore del Condominio a carico di
MpsL&F e riguardante il pagamento di contributi condominiali relativi all'immobile concesso in leasing. Detta fattura comprendeva ulteriori somme non dovute (spese di incasso, spese per non meglio precisate ispezioni e verifiche tecniche e addirittura Iva al 22%, certamente non dovuta sul rimborso di €. 7.466,49 già gravate da Iva)”;

- accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata per tutti
i motivi analiticamente esposti in atti, in particolare per aver la Dott.ssa
Alessandra Verzillo erroneamente applicato alla fattispecie l'art. 96 comma III c.p.c. condannando MPS Leasing & Factoring S.p.A. a corrispondere “in favore di parti opponenti euro 3.000,00 CIASCUNA, avendole costrette ad un giudizio inutile”;

- per l'effetto, in merito all'opposizione a decreto ingiuntivo e come già chiesto da ultimo con il foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 02 novembre 2021, condannare LO S.a.s. di UT
MA & C., la Sig.ra MA UT e il Sig. NZ UT a pagare, in solido tra loro, in favore di MPS Leasing & Factoring S.p.A.
l'importo complessivo di Euro 13.126,57, corrispondente ai canoni scaduti e agli interessi di mora maturati alla data di deposito del
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decreto ingiuntivo, oltre interessi e competenze liquidate nel decreto ingiuntivo n. 1142/2019 (RG 2548/2019) emesso dal Tribunale di
Siena in data 15 ottobre 2019, ovvero a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equitativa;

- in merito all'opposizione all'esecuzione e come già chiesto da ultimo con il foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
02 novembre 2021, rigettare la prestata opposizione perché infondata in fatto e in diritto per i motivi dedotti in atti, accertando che la pretesa creditoria vantata da MPS Leasing & Factoring S.p.A. nei confronti del
Sig. NZ UT è perfettamente valida ed efficace in relazione all'importo capitale di Euro 7.021,40 oltre alle spese della procedura monitoria come liquidate con accessori di legge;

- sempre in merito all'opposizione all'esecuzione e come già chiesto da ultimo con il foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 02 novembre 2021, rideterminare in Euro 8.098,57 (di cui Euro
7.021,40 per capitale e Euro 1.077,17 per spese legali della fase monitoria) l'importo dovuto dal Sig. NZ UT in forza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1142/2019 concessa dal Tribunale di Siena in data 28 settembre 2020 nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo Rg. 3509/2019, Dott.ssa Scarselli, di cui all'atto di precetto opposto, ovvero in quella maggiore o minore somma che, all'esito del giudizio, risulterà dovuta;

- in ogni caso, rigettare integralmente ogni avversaria domanda, sia essa principale o subordinata, preliminare o di merito, perché tutte infondate in fatto e diritto per le causali di cui in premessa oltre che già smentite per tabulas e per l'effetto assolvere la odierna appellante da qualsivoglia richiesta di accertamento, pagamento e condanna;

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- sempre in ogni caso, anche nella denegata ipotesi di rigetto del proposto appello, annullare, invalidare o comunque dichiarare nulla e revocare la condanna di MPS Leasing & Factoring S.p.A. al risarcimento, in favore di LO S.a.s. di UT MA & C., della
Sig.ra MA UT e del Sig. NZ UT, della somma di Euro
3.000,00 ciascuno ex art. 96 III comma c.p.c. come decisa dal Tribunale di Siena nella persona della Dott.ssa Alessandra Verzillo e ciò per tutti i motivi e le causali esposte in atti, solo in gradata ipotesi riducendone congruamente, sino ad Euro zero, il relativo ammontare;

- condannare LO S.a.s. di UT MA & C., la Sig.ra
MA UT e il Sig. NZ UT alla ripetizione e restituzione, in favore della parte appellante delle somme eventualmente versate nelle more del giudizio in esecuzione della sentenza di primo grado ovvero della condanna di pagamento delle spese ed onorari di lite liquidate nella misura di Euro 6.140,00 per compenso oltre RF, CPA ed IVA ai sensi di legge per l'Avv. Anastasi ed Euro 4.835,00 per compenso, Euro
150,00 per spese oltre RF, CPA ed IVA ai sensi di legge per l'Avv.
Caroppo nonché Euro 3.000,00 in favore di ciascuna parte appellata ex art. 96 comma III c.p.c..
Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio oltre accessori di legge»;
per LO s.a.s. di UT MA & C. e MA UT:
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento delle ragioni di fatto e di diritto di cui alla comparsa di costituzione, rigettare l'appello proposto da Mps Leasing & Factoring
S.p.a. avverso la sentenza n. 896/2022 del Tribunale di Siena, emessa e pubblicata dal Tribunale di Siena, nella persona del Giudice Unico
Dott.ssa Alessandra Verzillo, in data 24.11.2021, nelle cause riunite nn.
3468/2019, 3509/2019 e 3127/2020 R.g. in quanto infondato, in fatto
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e in diritto;
con conseguente conferma della sentenza appellata e con accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado, di seguito riassunte: “previa revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 1142/2019 emesso in data 15.10.2019 dal Tribunale di Siena nel procedimento n.
2548/2019 R.G., notificato in data 19.11.2019 salvo quanto in atti eccepito, IN VIA PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare la inefficacia del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla società opponente per mancata valida notificazione ex art. 145 C.p.c. nei termini ex art. 644
c.p.c;
NEL MERITO, rigettare sia le pretese creditorie e domande promosse dalla convenuta opposta, odierna
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