Corte d'Appello Milano, sentenza 04/01/2025, n. 8
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
R.G 260+ 636/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Teresa Brena Presidente dott.ssa Maria Francesca Mammone Consigliere dott.ssa Roberta Nunnari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello
DA
DE MO PA (C.F. 10910000966), elettivamente domiciliata in VIALE
BIANCA MARIA 17 MILANO presso lo studio dell'avv. HI MAURIZIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
NONCHE' DA
RO HI, RB UR elettivamente domiciliati in VIALE BIANCA
MARIA 17 MILANO presso lo studio dell'avv. HI MAURIZIO, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTI
CONTRO
GI AN RM, VA RM elettivamente domiciliati in VIA
GOITO, 9 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. MAGISTRETTI MASSIMILIANO, che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.NESLER CATTANEO AN
EMILIO GIUSEPPE
sulle seguenti conclusioni.
Per DE MO PA “ Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, per i motivi in narrativa, così riformare la sentenza impugnata: Nel merito: accertare l'erroneità e la contraddittorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti in narrativa, dichiarare la meritevolezza e l'accoglimento del presente appello e, per l'effetto, pagina 1 di 8 riformare la pronuncia impugnata condannando gli attori di primo grado e odierni convenuti alla rifusione in favore dell'odierna appellante delle spese legali di primo grado e della fase cautelare, nella misura riconosciuta in loro favore e contro i convenuti principali persone fisiche nella pronuncia impugnata o nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre a condannare la controparte per lite temeraria in ragione della perfetta e dichiarata consapevolezza dell'estraneità dell'appellante al giudizio di primo grado, oltre alle spese legali del presente grado, da liquidarsi nella misura ritenuta di giustizia, nonché quelle per ripetuta temerarietà in caso di resistenza in appello, con distrazione a favore del difensore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c. Nel rito: respingere la richiesta di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, in quanto ultronea e non pertinente con le domande del presente giudizio”
Per RO HI e RB UR: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, per tutti i motivi di cui in narrativa, riformare la sentenza impugnata: Nel merito: accertare la bontà della domanda proposta, la mancata applicazione delle norme di diritto invocate in via riconvenzionale in primo grado e portate in appello a critica della sentenza impugnata, dichiarare responsabili le controparti per condotta contraria alla legge contrattuale pattuita tra le parti e, per l'effetto, condannarle primieramente al risarcimento del danno, quantificato dal decreto ingiuntivo posto a base dell'azione per Euro 24.200,00 oltre spese legali (a cui non si sarebbe dovuti pervenire) e, per l'effetto, riformare secondo quanto in atto la sentenza di primo grado. Condannare le controparti al risarcimento del danno, in alternativa che si quantificano in euro 20.400,00 come da garanzia – o nella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia – oltre spese legali pregresse ed alla rifusione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio e della fase cautelare, nella misura ritenuta di giustizia. In conseguenza, accertare la pretestuosità e comunque l'infondatezza dell'azione revocatoria proposta, dichiararne l'illiceità e, per l'effetto, riformare anche su tal punto la sentenza di primo grado, disponendo la liberazione delle azioni oggetto di cautela e condannando la controparte a sostenere tutti i costi ad essa legati. In via subordinata: accertare la bontà della domanda oggetto di appello, fondata la riconvenzionale di primo grado, dichiarare le controparti tenute al risarcimento del danno per condotta contraria alla legge contrattuale convenuta tra le parti e, per l'effetto, condannarle al risarcimento del danno nella misura di cui alla garanzia prestata, o alla maggiore o minore somma secondo quanto ritenuto di giustizia e, in ogni caso, con riforma delle spese di primo grado e salvezza delle spese legali di appello. In conseguenza, disporre la cancellazione della revocazione e della misura cautelare, condannando la controparte al pagamento di tutti i costi ad essa connessi. Nel rito: respingere la richiesta di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, in quanto ultronea e non pertinente con le domande del presente giudizio”
Per GI AN RM e VA RM : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, respingere le impugnazioni proposte da AN IE S.p.A. e dai Sig.ri Alessandro FA e AR ED perché inammissibili e, comunque, infondate, confermando la decisione di primo grado con la miglior motivazione;in ogni caso, rigettare tutte le domande proposte da AN
IE S.p.A. e dai Sig.ri Alessandro FA e AR ED in quanto improcedibili, inammissibili e, comunque, perché infondate in fatto ed in diritto.Con il favore delle spese tutte di causa, comprensive di IVA e di CAP e 15% per rimborso forfettario delle spese generali.”
Svolgimento del processo
Con sentenza n.6650/ 2023 il tribunale di Milano, ritenute preliminarmente fondate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e carenza di interesse ad agire sollevate dalla convenuta AN
IE s.p.a. ( in avanti AN), ha rigettato la domanda principale di simulazione assoluta ex art. 1414 c.c. avanzata dagli attori RM AN RE e RM AL ( in avanti RM) avente ad oggetto l'atto di cessione delle azioni della società AN, stipulato in data 16.1.2021 tra Alessandro FA e AR ED, ed ha accolto la domanda subordinata ex art. 2901
pagina 2 di 8
c.c. dichiarando l'inefficacia del medesimo atto. In particolare il tribunale, ritenuto accertato il credito di parte attrice, a fronte della adozione di decreto ingiuntivo definitivo nei confronti di Alessandro FA per canoni di locazione impagati risalenti alle annualità 2016-2017, anteriore all'atto dispositivo, nonché l'incapienza del debitore, per come acclarata a seguito di pignoramento con esito negativo, ha ritenuto integrato l'elemento soggettivo dell'azione avuto riguardo al debitore Alessandro FA, nonché al terzo acquirente AR ED, coniuge del primo sulla scorta di indici presuntivi quali l'essere locatrice anch'ella dell'immobile locato i cui canoni erano rimasti impagati, nonché il prezzo irrisorio pattuito per le azioni, pari a soli euro 10,00, di cui per di più non era stato provato il pagamento.
Il tribunale ha rigettato domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti FA e ED avente ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento degli attori all'obbligo contrattuale di avvalersi della fideiussione prestata in loro favore in concomitanza della conclusione del contratto di locazione, e la condanna dei medesimi attori al risarcimento del danno, così dichiarando la non debenza di alcuna somma, in subordine dichiarando la compensazione delle rispettive pretese di credito/ debito.
Quanto al regime delle spese ha condannato in solido tra loro i convenuti soccombenti FA e ED a rifondere le spese di lite in favore degli attori RM, mentre ha compensato le spese di lite tra gli attori e la società AN valorizzando che la società, pur essendo inutilmente convenuta, non si fosse limitata ad eccepire la carenza di legittimazione passiva, o legittimazione attiva in capo agli appellanti, ma avesse speso argomenti nel merito, opponendosi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Teresa Brena Presidente dott.ssa Maria Francesca Mammone Consigliere dott.ssa Roberta Nunnari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello
DA
DE MO PA (C.F. 10910000966), elettivamente domiciliata in VIALE
BIANCA MARIA 17 MILANO presso lo studio dell'avv. HI MAURIZIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
NONCHE' DA
RO HI, RB UR elettivamente domiciliati in VIALE BIANCA
MARIA 17 MILANO presso lo studio dell'avv. HI MAURIZIO, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTI
CONTRO
GI AN RM, VA RM elettivamente domiciliati in VIA
GOITO, 9 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. MAGISTRETTI MASSIMILIANO, che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.NESLER CATTANEO AN
EMILIO GIUSEPPE
sulle seguenti conclusioni.
Per DE MO PA “ Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, per i motivi in narrativa, così riformare la sentenza impugnata: Nel merito: accertare l'erroneità e la contraddittorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti in narrativa, dichiarare la meritevolezza e l'accoglimento del presente appello e, per l'effetto, pagina 1 di 8 riformare la pronuncia impugnata condannando gli attori di primo grado e odierni convenuti alla rifusione in favore dell'odierna appellante delle spese legali di primo grado e della fase cautelare, nella misura riconosciuta in loro favore e contro i convenuti principali persone fisiche nella pronuncia impugnata o nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre a condannare la controparte per lite temeraria in ragione della perfetta e dichiarata consapevolezza dell'estraneità dell'appellante al giudizio di primo grado, oltre alle spese legali del presente grado, da liquidarsi nella misura ritenuta di giustizia, nonché quelle per ripetuta temerarietà in caso di resistenza in appello, con distrazione a favore del difensore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c. Nel rito: respingere la richiesta di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, in quanto ultronea e non pertinente con le domande del presente giudizio”
Per RO HI e RB UR: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, per tutti i motivi di cui in narrativa, riformare la sentenza impugnata: Nel merito: accertare la bontà della domanda proposta, la mancata applicazione delle norme di diritto invocate in via riconvenzionale in primo grado e portate in appello a critica della sentenza impugnata, dichiarare responsabili le controparti per condotta contraria alla legge contrattuale pattuita tra le parti e, per l'effetto, condannarle primieramente al risarcimento del danno, quantificato dal decreto ingiuntivo posto a base dell'azione per Euro 24.200,00 oltre spese legali (a cui non si sarebbe dovuti pervenire) e, per l'effetto, riformare secondo quanto in atto la sentenza di primo grado. Condannare le controparti al risarcimento del danno, in alternativa che si quantificano in euro 20.400,00 come da garanzia – o nella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia – oltre spese legali pregresse ed alla rifusione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio e della fase cautelare, nella misura ritenuta di giustizia. In conseguenza, accertare la pretestuosità e comunque l'infondatezza dell'azione revocatoria proposta, dichiararne l'illiceità e, per l'effetto, riformare anche su tal punto la sentenza di primo grado, disponendo la liberazione delle azioni oggetto di cautela e condannando la controparte a sostenere tutti i costi ad essa legati. In via subordinata: accertare la bontà della domanda oggetto di appello, fondata la riconvenzionale di primo grado, dichiarare le controparti tenute al risarcimento del danno per condotta contraria alla legge contrattuale convenuta tra le parti e, per l'effetto, condannarle al risarcimento del danno nella misura di cui alla garanzia prestata, o alla maggiore o minore somma secondo quanto ritenuto di giustizia e, in ogni caso, con riforma delle spese di primo grado e salvezza delle spese legali di appello. In conseguenza, disporre la cancellazione della revocazione e della misura cautelare, condannando la controparte al pagamento di tutti i costi ad essa connessi. Nel rito: respingere la richiesta di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, in quanto ultronea e non pertinente con le domande del presente giudizio”
Per GI AN RM e VA RM : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, respingere le impugnazioni proposte da AN IE S.p.A. e dai Sig.ri Alessandro FA e AR ED perché inammissibili e, comunque, infondate, confermando la decisione di primo grado con la miglior motivazione;in ogni caso, rigettare tutte le domande proposte da AN
IE S.p.A. e dai Sig.ri Alessandro FA e AR ED in quanto improcedibili, inammissibili e, comunque, perché infondate in fatto ed in diritto.Con il favore delle spese tutte di causa, comprensive di IVA e di CAP e 15% per rimborso forfettario delle spese generali.”
Svolgimento del processo
Con sentenza n.6650/ 2023 il tribunale di Milano, ritenute preliminarmente fondate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e carenza di interesse ad agire sollevate dalla convenuta AN
IE s.p.a. ( in avanti AN), ha rigettato la domanda principale di simulazione assoluta ex art. 1414 c.c. avanzata dagli attori RM AN RE e RM AL ( in avanti RM) avente ad oggetto l'atto di cessione delle azioni della società AN, stipulato in data 16.1.2021 tra Alessandro FA e AR ED, ed ha accolto la domanda subordinata ex art. 2901
pagina 2 di 8
c.c. dichiarando l'inefficacia del medesimo atto. In particolare il tribunale, ritenuto accertato il credito di parte attrice, a fronte della adozione di decreto ingiuntivo definitivo nei confronti di Alessandro FA per canoni di locazione impagati risalenti alle annualità 2016-2017, anteriore all'atto dispositivo, nonché l'incapienza del debitore, per come acclarata a seguito di pignoramento con esito negativo, ha ritenuto integrato l'elemento soggettivo dell'azione avuto riguardo al debitore Alessandro FA, nonché al terzo acquirente AR ED, coniuge del primo sulla scorta di indici presuntivi quali l'essere locatrice anch'ella dell'immobile locato i cui canoni erano rimasti impagati, nonché il prezzo irrisorio pattuito per le azioni, pari a soli euro 10,00, di cui per di più non era stato provato il pagamento.
Il tribunale ha rigettato domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti FA e ED avente ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento degli attori all'obbligo contrattuale di avvalersi della fideiussione prestata in loro favore in concomitanza della conclusione del contratto di locazione, e la condanna dei medesimi attori al risarcimento del danno, così dichiarando la non debenza di alcuna somma, in subordine dichiarando la compensazione delle rispettive pretese di credito/ debito.
Quanto al regime delle spese ha condannato in solido tra loro i convenuti soccombenti FA e ED a rifondere le spese di lite in favore degli attori RM, mentre ha compensato le spese di lite tra gli attori e la società AN valorizzando che la società, pur essendo inutilmente convenuta, non si fosse limitata ad eccepire la carenza di legittimazione passiva, o legittimazione attiva in capo agli appellanti, ma avesse speso argomenti nel merito, opponendosi
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi