Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 286

CA Napoli
Sentenza
22 gennaio 2025
0
0
05:06:40
CA Napoli
Sentenza
22 gennaio 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 286
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 286
Data del deposito : 22 gennaio 2025

Testo completo

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel procedimento civile d'appello, iscritto al n. 2376/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3786/2019, pubblicata il 9 aprile
2019, riservato per la decisione all'udienza del 24 settembre 2024 e pendente
TRA
NN AL (c.f.: [...]), nata a [...] il [...], GI IE (c.f.:
[...]), nato a [...] il [...], NA IE (c.f.: CRM GSM
67B65 F839D), nata a [...] il [...], AO IE (c.f.:[...]) nata
a Napoli il 29.06.1974, nella qualità di eredi di OR RA deceduto il 31 maggio
2018, socio unico della RA Costruzioni Generali di RA OR &
c. s.a.s. (c.f.:
11402690157), con sede in San Giorgio a Cremano(Na), al Corso San Giovanni a Teduccio 1014, rappresentati e difesi dall'avv. OL RA (c.f.:[...])
- APPELLANTI -
E la GESTIONE LIQUIDATORIA DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VALLE TELESINA (c.f.: 81002020526), con sede in Cerreto sannita (Bn) presso la Comunità Montana del Titerno e Alto Tammaro, alla via
Telesina, n. 174, in persona del commissario liquidatore Giuseppe Catenacci, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Ferrara (c.f.: [...])
- APPELLATO -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione notificato in data 15 settembre 2006, la Gestione liquidatoria del
Consorzio di Bonifica della Valle Telesina (d'ora in poi anche solo GLCBVT o gestione
REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
liquidatoria del Consorzio o solo Consorzio) conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di
Napoli la RA Costruzioni Generali di RA OR &
c. S.a.s. (d'ora in poi anche solo società o RA) per ottenere la restituzione, in via principale ai sensi dell'art. 2033
c.c. ed in via subordinata a titolo di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., della somma di 1.166.262,57 €, percepita da tale società in esecuzione del decreto ingiuntivo n.
78/2001 emesso a suo favore dal Tribunale di Benevento - sezione distaccata di Guardia
Sanframondi per lavori di manutenzione elettrica ed agli impianti idrici effettuati in base al contratto da essa stipulato col detto Consorzio.
Deduceva al riguardo il Consorzio attore:
a) che il citato decreto era stato revocato con la sentenza n. 167/2004 emessa dal medesimo Tribunale di Benevento, che, in sede di opposizione al decreto, aveva dichiarato nullo il contratto in esame per mancanza della forma scritta ad substantiam richiesta nell'ipotesi di contratti stipulati con enti pubblici e tale statuizione era divenuta definitiva poiché l'appello avverso tale sentenza proposto dalla società era stato dichiarato inammissibile (perché tardivo) dalla Corte d'Appello con sentenza n. 204/2009, non impugnata;

b) che la somma di cui chiedeva la restituzione era stata percepita dalla società a seguito del pignoramento presso terzi (Regione Campania) esperito dalla RA ai danni del
Consorzio sulla base del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo e della conseguente assegnazione disposta dal Giudice dell'esecuzione, ancorché il debitore aveva poi proposto opposizione avverso tale esecuzione, definita con sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, la n. 9436/2005, che aveva accolto l'opposizione ed aveva preso atto del venir meno del titolo giudiziale alla base dell'esecuzione.
Con comparsa di costituzione del 18 dicembre 2006 si costituiva in giudizio la società chiedendo il rigetto della domanda e proponendo anch'essa, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di ripetizione del Consorzio, domanda riconvenzionale di arricchimento ingiustificato di tale ente ai sensi dell'art. 2041 c.c., stante l'utilitas conseguita dai lavori eseguiti da quest'ultimo, che continuava ad utilizzare le opere realizzate dalla società a regola
d'arte.
2. Disposta consulenza tecnica d'ufficio, successivamente integrata, la causa veniva
n. 2376/2019 R.G.A.C.C. NA ER +3 c. Gestione liquidatoria del Consorzio Pag. 2 di 13 di Bonifica della Valle Telesina
REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
decisa con la sentenza impugnata con cui il Tribunale:
A) accoglieva la domanda di restituzione ex art. 2033 c.c. proposta dal Consorzio, condannando la società convenuta a restituirgli le somme indebitamente percepite per
l'ammontare di 1.166.262,57 €, oltre interessi dalla data dell'incasso fino all'effettivo soddisfo;

B) rigettava la domanda riconvenzionale di arricchimento ingiustificato proposta dalla società per due ordini di motivi: a) perché mancava la residualità di tale azione (art. 2042 c.c.), potendo il contraente privato agire - attesa la nullità per assenza di forma scritta del contratto concluso con l'ente pubblico - nei confronti del funzionario dell'ente (a seguito del venir meno del rapporto di immedesimazione organica tra funzionari ed ente di appartenenza) resosi responsabile ai sensi dell'art. 191 t.u.el. della violazione della normativa contabile (sugli impegni di spesa);
b) perché mancava il requisito del riconoscimento (anche implicito purché desunto da comportamenti posti in essere da organi rappresentativi dell'ente) dell'utilitas da parte dell'ente pubblico;

C) condannava la società al pagamento delle spese di lite liquidate in 36.425,00 €, di cui
1.500,00 € per spese vive, oltre spese generali ed accessori, con distrazione a favore dell'avv.
Silvio Ferrara, che si era dichiarato anticipatario, e poneva le spese di ctu, come liquidate in atti, definitivamente a carico della società convenuta.
3. Con citazione notificata il 7 maggio 2019 gli eredi di OR RA - quale socio accomandatario della RA Costruzioni Generali di RA OR &
c. S.a.s., nel frattempo deceduto - cioè la moglie NA ER, ed i figli GI, NA e OL RA hanno proposto appello avverso la detta sentenza rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare Voglia l'adito Giudice accogliere istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., come motivato sopra in ordine al fumus ed il danno esistente per l'accoglimento della relativa istanza. Nel merito 1. Accertare l'omessa motivazione nella resa sentenza in ordine alle consulenza tecniche di ufficio rese in I grado e per l'effetto prendere atto dell'intervenuta consulenza tecnica d'ufficio resa dal Dott. Manuel Porrini e Grazia Licenziati e relativa integrazione, nell'ambito del giudizio di I grado e assolutamente non valutata nella sentenza.
Prendere atto dell'effettiva realizzazione dell'opere da parte della RA Costruzioni. 2.
Accertare il diritto della RA a trattenere le somme ricevute quale corrispettivi dei lavori effettuati come provati in perizia anche in virtù della recente Cassazione Sezioni Unite del
n. 2376/2019 R.G.A.C.C. NA ER +3 c. Gestione liquidatoria del Consorzio Pag. 3 di 13 di Bonifica della Valle Telesina
REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
26.05.2015 n. 10798. 3. Per l'effetto dichiari non dovute le somme richieste, dalla impugnata sentenza, visto l'espletamento dei lavori a regola d'arte, come riportato nella consulenza resa,
e visto soprattutto l'utilità tratta dal Consorzio di Bonifica dalle menzionate opere senza le quali l'intero Sannio avrebbe perduranti problemi legati alla mancanza di acqua. Giova precisare che ancora oggi le richiamate opere funzionano grazie ai numerosi interventi commissionati dal consorzio ed eseguiti dalla RA Costruzioni. 4. Accerti l'errore del
Giudice che ha ritenuto operante ai Consorzi di Bonifica l'art. 191 del TUEL. 5. Accerti l'omessa motivazione in ordine all'eccezione sollevata in primo grado e per l'effetto dichiarare ed accertare l´improcedibilità dell'azione 2033 c.c. dopo la chiusura del procedimento dell'esecuzione, per mancata impugnazione dell'ordinanza del 08.04.2004 G.E. Tribunale di
Napoli dott. GAGLIARDI. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
4. Con comparsa del 16 settembre 2019 si è costituita in giudizio la Gestione liquidatoria del Consorzio di Bonifica della Valle Telesina eccependo l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione ed interesse degli appellanti, poiché essi avevano agito quali eredi di un socio illimitatamente responsabile di una società, nel frattempo estinta perché cancellata dal registro delle imprese in data 17 marzo 2015, senza che egli fosse parte del giudizio di primo grado e senza che potesse considerarsi come successore universale della società estinta;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello, sia per la correttezza della motivazione adottata dal primo Giudice a sostegno del rigetto della domanda ex art. 2041 c.c. proposta in via riconvenzionale dagli eredi di OR RA (a dire del Consorzio impugnata solo sotto l'aspetto del mancato riconoscimento dell'utilitas derivante dai lavori eseguiti), sia perché la contestazione degli appellanti, relativa alla non applicabilità ai consorzi della normativa di cui agli artt. 191 e 151 del t.u.e.l. dettata per gli enti pubblici, era oramai coperta dal giudicato della sentenza n. 167/2004 emessa dal Tribunale di Benevento – sezione distaccata di Guardia Sanframondi, sentenza oramai divenuta definitiva e passata in giudicato, sia infine perché erano prive di fondamento le doglianze degli appellanti relative alla inammissibilità dell'azione di ripetizione intrapresa dal Consorzio, motivata sul presupposto che questo non aveva impugnato l'ordinanza di assegnazione delle somme contestate - disposta in data 8 aprile 2004 dal Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Napoli durante il procedimento esecutivo – chiedendone la restituzione, ed alla prescrizione di tale azione.
Ha concluso chiedendo di rigettare l'appello anche ex art.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi