Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/01/2025, n. 5

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/01/2025, n. 5
Giurisdizione : Corte d'Appello Ancona
Numero : 5
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 777/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
• dott. Gianmichele Marcelli Presidente;

• dott. Piergiorgio Palestini Consigliere;

• dott. Sergio Casarella Consigliere rel.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 777/2022 promossa da:
CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A (C.F. 06374460969), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. BINNI CARLO MARIA ([...]) VIA M. BATA' N. 31 MACERATA;

BINNI MARIO ([...]) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
APPELLANTE/I contro
AL CC (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
BORSANI LUCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA S. AMBROGIO 27
PARABIAGOpresso il difensore avv. BORSANI LUCA
pagina 1 di 15 AB IA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. BORSANI LUCA
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA S. AMBROGIO 27 PARABIAGOpresso il difensore avv. BORSANI LUCA
APPELLATO/I ED APPELLANTI INCIDENTALI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 180/2022 del 21 febbraio 2022 resa dal
Tribunale di Macerata in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi alle seguenti conclusioni:
PER L'APPELLANTE, CERVED CREDIT MANAGEMENT PA, quale procuratrice di
RP SPV SRL:
“ in relazione all'appello proposto da Purple SPV s.r.l. con l'atto introduttivo del presente giudizio voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 180/2022, emessa in data 19/02/2022 e pubblicata in data
21/02/2022 che ha definito il giudizio n. 272/16 R.G., del Tribunale di Macerata condannare IN IA e AL CC a pagare alla RP SPV
SRL, rappresentata dalla procuratrice e mandataria Cerved Credi Management S.p.A., la complessiva somma di euro 193.070,03 oltre interessi così come richiesti da Banca delle
HE spa con il ricorso monitorio e specificatamente
in relazione al saldo negativo del conto corrente 003/9849 sulla minor somma di €
148.905,58 dal 26/06/2015 al saldo effettivo interessi maturati e maturandi al tasso del
4,98% annuo, ovvero in via di strettissimo subordine quello inferiore che fosse ritenuto di giustizia;

pagina 2 di 15 in relazione al prestito chirografario n. 003-335644000 gli interessi dal 25/05/2015 maturati e maturandi al tasso contrattuale di mora previsto pari 3,00 punti per mora, e comunque nei limiti di legge iva compresa L.108/96, sulla minor somma di € 647,98
in relazione al prestito chirografario n. 003-523849000 gli interessi dal 15/06/2015 maturati e maturandi al tasso contrattuale di mora previsto pari all'Euribor Lettera 6 mesi maggiorato di 5,00 punti percentuali e di ulteriori 3,00 punti per mora, e comunque nei limiti di legge ivi compresa L.108/96, sulla minor somma di € 36.235,34;

con conferma della condanna alle spese di giudizio liquidate in primo grado.
in relazione all'appello incidentale proposto dalle controparti voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di Ancona dichiarare inammissibile lo stesso in quanto fondato su domande ed eccezioni nuove rispetto al primo grado, sulla quali non si accetta il contraddittorio, che non debbono essere prese in considerazione e per le quali l'appello incidentale deve essere considerato inammissibile;

per tuziorismo, senza che ciò comporti accettazione del contraddittorio, voglia l'Ecc.ma
Corte di Appello di Ancona respingere l'appello incidentale perché totalmente infondato in fatto e diritto e fondato su circostanze tutte non provate e su una narrazione del giudizio di primo grado non veritiera e in contrasto con la realtà.
Con vittoria di spese e compensi di lite per il secondo grado di giudizio”.
PER GLI APPELLATI ED APPELLANTI INCIDENTALI, AL CC e
AB IA:
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
1) in via principale, respingere le domande di cui all'atto di appello di Purple SPV srl
pagina 3 di 15 In via di APPELLO INCIDENTALE:
1) in via principale, riformare la sentenza n. 180/2022, pronunciata dal Tribunale di
Macerata il 19.02.2022 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 272/2016, riconoscendo la somma di euro 98.828,79 oltre interessi di legge dal dovuto al saldo a favore dei signori
IA e IA quale danno che il creditore avrebbe potuto evitare a causa del suo comportamento colposo ex art. 1227 co. I cc;

2) in subordine, in caso di conferma in parte qua (vale a dire per la parte recante il mancato accoglimento della riduzione della pretesa attorea per euro 98.828,79 come esposto) della suddetta sentenza, respingere l'appello proposto dalla Purple SPV srl;

3) in ogni caso voglia dichiarare decaduta l'appellante dal diritto di pretendere il pagamento della somma fideiussoria ai signori IA e IA per decadenza ex art. 1957 cc
4) in ogni caso condannare controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, come modificato con i d.m. n. 37 del 2018 e n. 147 del
2022, oltre spese e oneri accessori) del grado”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con decreto n. 1651/2015 del 14 novembre 2015 – reso ad istanza della ricorrente
Banca delle HE s.p.a. in a.s. – il Tribunale di Macerata ingiungeva ad Avvenire
s.r.l., IA DR ed a IA AB, in solido tra loro, il pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 193.191,65 euro, oltre interessi e spese.
A tal fine la ricorrente Banca delle HE s.p.a. in a.s. aveva allegato che la società
Avvenire s.r.l. aveva stipulato con la banca ricorrente il contratto di c/c n. 003/9849 ed un contratto di apertura di credito del 16 giugno 2004 ed un ulteriore contratto di
pagina 4 di 15
apertura di credito dell'importo di euro 100.000,00 in data 9 agosto 2011 valido fino al
30 aprile 2012 ed un ulteriore contratto di apertura di credito del medesimo importo di euro 100.000,00 in data 18 maggio 2012 valido fino al 31 dicembre 2012;
che la stessa società Avvenire s.r.l. aveva poi stipulato il contratto di prestito chirografario
(finanziamento a medio-lungo termine) n. 003-335644000 del 19 febbraio 2008 di euro
14.000,00 alle condizioni descritte in atti, nonché il contratto di prestito chirografario
(finanziamento a medio-lungo termine) n.003-523849000 in data 14/05/2012 di euro
35.000,00 alle condizioni in atti descritte;
che erano maturati vari scoperti (euro
154.884,68 sul contratto di c/c, euro 697,55 sul prestito chirografario n. 003-
335644000 ed euro 37.549,32 sul prestito chirografario n. 003-523849000, oltre interessi);
che IA DR e IA AB si erano costituiti garanti della società ed avevano sottoscritto la fideiussione specifica limitata ad euro 35.000,00 il 14 maggio 2012 e la fideiussione specifica limitata ad euro 280.000,00 il 18 maggio 2012 e la fideiussione specifica limitata ad euro 100.000,00 del 3 dicembre 2012;
che il 21 marzo 2014, con raccomandata inviata alla società ed ai garanti, la banca aveva intimato il pagamento dell'intera somma
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