Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/01/2025, n. 47

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/01/2025, n. 47
Giurisdizione : Corte d'Appello Palermo
Numero : 47
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 855/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
ENTE ED AN – in liquidazione coatta amministra- tiva (C.F. 00112200829), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Sta- to di Palermo, presso i cui uffici, siti in Palermo, Via V. Villareale n. 6, è ex lege domiciliato;

– parte appellante –
CONTRO
IN GI, nata a [...] il [...] (C.F.
[...]), elettivamente domiciliata in Trapani, nella Via
Poeta Calvino, 82, presso lo studio dell'Avv. Michele La Francesca che la rappresenta e difende per mandato in atti;

– parte appellata –
XXXX
Corte di Appello Palermo sez. II civile


R.G. n. 855/2022
Conclusioni dell'appellante: come in atto di appello;
conclusioni per l'appellato: come in

comparsa di costituzione e risposta in atto di appello.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatti di causa
Il Tribunale di Trapani, con ordinanza resa ex art. 702-bis c.p.c. nel giudizio iscritto al n. R.G. 1430/2020 e pronunciata in data 8 aprile
2022, in accoglimento del ricorso proposto da AR EP, di- chiarò non dovute le somme indicate nelle fatture n.15054468 del
20.11.2019 e n.16116809 del 19.12.2019 per consumi idrici, relativi rispettivamente alle annualità 2015 e 2016;
condannò, inoltre, l'EN
OT IA (di seguito E.A.S.) a rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate in complessivi € 1.850,00 per spese e onorari di difesa oltre iva e cpa come per legge e il rimborso spese generali al
15%.
Avverso la suddetta ordinanza, proponeva appello l'E.A.S., chieden- done la riforma integrale e il rigetto del ricorso con conferma del cre- dito oggetto delle fatture contestate.
Si costituiva AR EP, chiedendo il rigetto dell'appello proposto e la conferma integrale dell'impugnata ordinanza.
Precisate le conclusioni con il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione in data
1.10.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
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R.G. n. 855/2022
MOTIVI DI APPELLO

1. Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta l'erronea applicazione della prescrizione biennale introdotta dall'art. 1, comma
4, della Legge di Bilancio del 2018 (n. 205/2017) alla fattura
n.16116809, relativa a consumi idrici dell'anno 2016, con scadenza di pagamento il 18.03.2020. Ai sensi della predetta legge, il nuovo regime di prescrizione breve sarebbe stato applicabile alle fatture la cui sca- denza di pagamento fosse successiva all'1 gennaio 2020. Il giudice di prime cure avrebbe, invece, errato ad applicare alla fattura suddetta il nuovo regime di prescrizione breve per le seguenti ragioni: in primo luogo, l'applicazione del termine di prescrizione biennale sarebbe sta- ta contraria al principio di irretroattività della legge previsto dall'art.
11 delle preleggi c.c.;
inoltre, i consumi indicati nella fattura si riferi- vano all'anno 2016 e l'emissione della fattura risaliva al 19.12.2019, in un periodo in cui ancora era vigente il regime codicistico di prescrizio- ne quinquennale. Da ultimo, rilevava che la scadenza era stata fissata al mese di marzo 2020 al solo scopo di agevolare gli utenti nel paga- mento delle somme dovute.

2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta
l'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui ha disposto l'annullamento per indeterminatezza dei criteri di calcolo dei consumi di cui alla fattu- ra n. 15054468 del 20.11.2019, relativa all'annualità dell'anno 2015. In primo grado, invero, l'appellata, ad avviso dell'EAS, non è riuscita a dimostrare le ragioni per cui i consumi di acqua fossero sproporzionati
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R.G. n. 855/2022
rispetto all'uso dell'immobile cui si riferiva l'utenza, né è riuscita a provare se fosse presente un fattore esterno al suo controllo tale da aver provocato i consumi oggetto di contesa.
***
L'appello è fondato.

1. Con riferimento al primo motivo di gravame, occorre eviden- ziare che il regime di prescrizione delle fatture relative a consumi di contratti di fornitura di energia elettrica, gas e acqua è stato modifica- to con l'art. 1, c.4 della l. 205/2017 che ha introdotto la prescrizione biennale per tutte le fatture idriche la cui scadenza sia successiva all'1 gennaio 2020, mutando il precedente regime di prescrizione di cinque anni (art. 2948, c.1, n.4 c.c.).
L'art. 1, ai commi 4 e 10, così dispone: “Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del
6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma
1,