Corte d'Appello Salerno, sentenza 02/04/2024, n. 286

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Salerno, sentenza 02/04/2024, n. 286
Giurisdizione : Corte d'Appello Salerno
Numero : 286
Data del deposito : 2 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, riunita il Camera di Consiglio nelle persone dei
Sigg. Magistrati:

1. Dott.ssa Maria Assunta Niccoli -Presidente

2. Dott.ssa Giulia Carleo -Consigliere

3. Dott.ssa Sabrina Serrelli -Consigliere rel. /est. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 740/2022 RG affari civili contenziosi, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 2259/2022 pubblicata dal Tribunale di Salerno, prima sezione civile, in data 21 giugno 2022 nella causa iscritta al n. R.G. n. 7361/2016 in tema di rimborso imposta di registro
TRA
IO FA, nato a [...], il [...] (c.f. [...]), rappresentato
e difeso, in virtù procura in calce rilasciata su foglio separato dall'avv. Salvatore Sica, con domicilio eletto presso lo studio professionale in Salerno, piazza Caduti Civili di Guerra, 1,
APPELLANTE/APPELLATO INCIDENTALE
E
NN LG, nato a [...], il [...] (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Francesca LG Proietti e dall'avv. Genny Sebastiani, con domicilio eletto presso lo studio professionale in Roma via Domenico Chelini n. 9, come da procura allegata alla comparsa di costituzione,
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
E
DO OT ([...]), rappresentato e difeso dall'avv. Diana Angela
Punzi, con domicilio eletto presso lo studio professionale in Napoli, piazzetta Settembrini n. 12, come da procura allegata alla comparsa di costituzione,
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI: in data 12 ottobre 2023 la Corte di Appello di Salerno, viste le note scritte depositate e le conclusioni rassegnati di seguito riportate, ha assegnato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. 1 FATTO
Svolgimento EL processo
Con atto di appello notificato in data 5.09.2023 FA VA ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di Salerno ha accolto la domanda proposta da RI LF ed ha condannato FA VA e LG RO al pagamento ELl'importo di euro 3.733,00 per ciascuno, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo, e ELle spese di lite.
Il Tribunale, più in particolare, ha premesso che:
-in data 9.9.2005 il quotidiano “NA EL OR” pubblicava un articolo a firma di tale
IN RI AR, ritenuto diffamatorio dal suo destinatario, dott. LF RI, all'epoca dei fatti magistrato in Salerno;

-si accertava che IN RI AR costituiva uno pseudonimo dietro il quale si nascondeva il giornalista FA VA che veniva convenuto dal RI dinanzi al Tribunale di Napoli, unitamente a VA LG e alla s.r.l. Edizioni de l'Indipendente, nelle rispettive qualità di direttore responsabile ed editore, per sentirli condannare al pagamento di tutti i danni subiti, anche di natura morale;

-a seguito di sentenza di condanna al risarcimento dei danni, il RI provvedeva al pagamento ELla imposta di registro in quanto coobligato solidale nella misura di euro 7.466,00 che le controparti pro quota non rimborsavano;

-instaurato il giudizio dall'attore, il FA negava di aver utilizzato lo pseudonimo IN RI
AR e sul punto veniva espletata la prova testimoniale.
Il Tribunale, tanto premesso, ha ritenuto la legittimità ELla richiesta di rimborso ELla imposta di registro corrisposta da RI LF a titolo di mera anticipazione, stante il principio di solidarietà passiva di cui all'art. 55 EL D.P.R. n.634/1972;
ha affermato la competenza per territorio EL giudice adito trattandosi di controversia in tema di diritti di credito per cui si applicano i fori alternativi di cui all'art. 20 c.p.c. (e, quindi, doveva considerarsi la residenza EL creditore nel circondario di
Salerno, luogo nel quale doveva anche essere eseguito il pagamento in quanto domicilio EL creditore);
ha ritenuto infondata l'eccezione di litispendenza con il giudizio di opposizione a precetto pendente dinanzi al medesimo Tribunale di Salerno per il differente oggetto dei giudizi.
Nel merito, poi, il Tribunale ha rilevato che nel caso di specie lo pseudonimo non ha assunto la medesima importanza EL nome, per cui ha escluso qualsiasi rilievo giuridico ELlo pseudonimo utilizzato per firmare l'articolo contestato. Da tanto conseguiva, ad avviso EL Tribunale, l'inutilità
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di stabilire chi si celasse dietro lo pseudonimo e che dalle dichiarazioni -più convincenti- rese dai testimoni ELl'attore era emerso come il firmatario ELl'articolo dovesse individuarsi nel FA.
Il Tribunale, infine, non ha ritenuto decisivo che nella sentenza di condanna emessa dal Tribunale di
Napoli non vi fosse alcun riferimento alla persona di FA VA poiché in detta pronuncia il giudice non si era posto in alcun modo il problema di stabilire chi si celasse dietro lo pseudonimo di
IN RI AR.
Il Tribunale, quindi, ha accolto la domanda nei confronti di entrambi i convenuti in misura parziaria tra di loro secondo quanto disposto dall'art. 1299 c.c.
L'appellante VA FA ha impugnato la sentenza di primo grado articolando le seguenti censure:
1) Omessa valutazione degli effetti ELla decisione ELla Corte di Appello di Napoli n. 4216/22021-
erronea applicazione EL D.P.R. n. 634/1972 – difetto di legittimazione passiva.
L'appellante ha evidenziato che RI LF ha posto a fondamento ELla propria pretesa restitutoria la decisione EL Tribunale di Napoli n. 13082/2013 (cui l'imposta di registro si riferisce) nonostante la dichiarazione di nullità ELla stessa con sentenza ELla Corte di Appello di Napoli n.
4216/2021 (per la nullità ELla notifica ELla citazione di primo grado a LG RO e di tutti gli atti conseguenti, ivi compresa la sentenza resa all'esito EL giudizio).
Il RI, dunque, ad avviso ELl'appellante, non possiede un titolo valido ed efficace per azionare il relativo diritto, dovendosi altresì considerare che il diritto al rimborso ELla tassa di registro diviene definitivo solo allorquando passa in giudicato la sentenza che stabilisce irrevocabilmente la soccombenza.
A tanto l'appellante ha aggiunto di non essere mai stato parte EL giudizio concluso con la sentenza EL Tribunale di Napoli n. 13082/2013, in quanto è stato evocato in lite tale RI AR IN estraneo al FA stesso, con conseguente difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo, come da eccezione sollevata in primo grado ed obliterata dal Tribunale di Salerno nella pronuncia impugnata
e comunque non opponibile.
2) Erroneo rigetto ELla eccezione di litispendenza- erronea interpretazione ed applicazione ELl'art.
39 c.p.c.

Ad avviso ELl'appellante, la pretesa avanzata dal RI nel giudizio di primo grado era identica a quella proposta dal medesimo ricorrente-opposto nel giudizio di opposizione a precetto incardinato innanzi al Tribunale di Salerno con il n. 660/2015 RG, avente ad oggetto la domanda di accertamento ELla coincidenza ELl'identità di RI AR IN e di VA FA.
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Il giudizio n. 660/2015, come rilevato dall'appellante, si è concluso con sentenza n. 3995/2018 con la quale il Tribunale di Salerno, nel dichiarare nullo il precetto notificato al FA, ha rigettato
“ogni ulteriore richiesta” e, quindi, anche la domanda di accertamento ELla coincidenza di identità tra RI AR IN ed il FA;
la decisione è stata poi impugnata dal RI dinanzi alla
Corte di Appello di Salerno nell'ambito EL giudizio iscritto al n. 1003/2018 soltanto ai fini ELla riforma ELla condanna alla rifusione ELle spese di lite posta a suo carico e, pertanto, in ordine alla richiesta di accertamento si è formato il giudicato.
3) Erronea interpretazione EL materiale istruttorio, erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 112, 116 e 117 c.p.c.
A differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, secondo l'appellante, nel corso ELl'istruttoria di primo grado non sono emersi elementi probatori univoci tali da consentire di accertare la coincidenza di identità tra tale RI AR IN e VA FA. A differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, i testimoni introdotti nel giudizio di primo grado da controparte hanno confermato che nel periodo durante il quale l'appellante ha svolto la propria opera professionale presso “NA EL OR”, egli non ha mai utilizzato detto pseudonimo e non si è occupato di cronaca bensì essenzialmente di politica e di sport. A ciò ha aggiunto la non opponibilità ELle dichiarazioni rese dal testimone NA EP, che avrebbe asserito che lo pseudonimo di
RI AR IN era utilizzato tra gli altri anche dal FA, così come di quelle rese dal testimone AN ES: a tal riguardo l'appellante ha impugnato le dichiarazioni prodotte dalla controparte in quanto rese da soggetti terzi alla vicenda ai sensi ELl'art 391 bis c.p.p., prive di valore probatorio nel giudizio civile e, comunque, contenenti circostanze inverosimili ed apprese de relato.
In assenza di prova in ordine all'esistenza di RI AR IN, alla sua identità effettiva, alla firma di ulteriori articoli, come rilevato dalla Corte di Appello di Napoli nella sentenza n.
4216/2021, stante anche la non conferma alla tesi di controparte da parte dei testimoni introdotti dalla medesima (tra i quali NA EP), l'appellante ha rimarcato la smentita ELle deduzioni avverse nell'interrogatorio formale richiesto dalla difesa EL RI, ha richiamato le dichiarazioni rese dal testimone OM D'GE, all'epoca dei fatti caporedattore di “NA EL
OR”, con il compito di organizzare il lavoro ELla redazione e ben a conoscenza EL ruolo di ciascun giornalista all'interno ELla testata, che ha confermato la versione EL FA, ed ha sottolineato anche l'esito EL confronto tra i testimoni NA e D'GE all'udienza EL 6.06.2019.
L'appellante, in definitiva, ha sostenuto che l'istruttoria di causa ha consentito di riscontrare che lo pseudonimo in questione non si riferisce alla sua persona e che l'attore non è riuscito ad assolvere al
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proprio onere probatorio. A ciò l'appellante ha aggiunto che nell'ipotesi di pseudonimi c.d. muti, cioè non riconducibili a soggetti determinati, come nel caso in esame, la responsabilità va ascritta eventualmente al direttore responsabile.
Tanto premesso, l'appellante ha concluso chiedendo l'accoglimento di tutte le conclusioni, comprese quelle esposte in forma di domanda
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