Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 12/04/2024, n. 155

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 12/04/2024, n. 155
Giurisdizione : Corte d'Appello L'Aquila
Numero : 155
Data del deposito : 12 aprile 2024

Testo completo

Corte D'Appello di L'Aquila Sezione per le Controversie di Lavoro e Previdenza
Reg.Gen. n. 344/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Fabrizio RIGA Presidente
Dr. Anna Maria TRACANNA Consigliere rel. est.
Dr. Massimo DE CESARE Consigliere all'udienza di discussione del 14 marzo 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello vertente
TRA
elettivamente domiciliato come in atti, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. DE GREGORIO PORTA ALESSANDRO
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliato come in atti, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PEZZULLA FERRUCCIO
APPELLATO avente ad oggetto: sentenza n. 28/2022 in data 31 gennaio 2022 del Tribunale di Chieti in funzione di giudice del lavoro

Con la sentenza n. 28/2022 del 31/01/2022, il Tribunale di Chieti in funzione di Giudice del lavoro ha rigettato il ricorso con il quale aveva convenuto Parte_1 in giudizio la in persona del Segretario Generale per Controparte_2 sentir “In via principale: accertare e dichiarare che tra il Sig. Parte_1
e la , in persona del Segretario Generale e legale Controparte_2 rappresentante pro tempore Sig. con sede in 00186 Roma (RM), Parte_2 via delle Botteghe Oscure n. 54, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., convertito in rapporto di lavoro subordinato per le motivazioni di cui al ricorso. o Per l'effetto, condannare la , in persona del Generale e Controparte_2 CP_3 legale rappresentante pro tempore Sig. al pagamento, in favore Parte_2 del ricorrente, delle seguenti somme: - € 337.829,10 (Euro Trecentotrentasetteottocentoventinove/10) a titolo di retribuzioni dovute per l'attività espletata o di altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, in base a quanto previsto dal C.C.N.L. applicabile, alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali sulle medesime somme, € 14.652,50 (Euro Quattordicimilaseicentocinquantadue/50) a titolo di interessi sul capitale rivalutato, € 23.890,09 (Euro Ventitremilaottocentonovanta/09) a titolo di Trattamento di Fine Rapporto, € 43.911,57 (Euro Quarantatremilanovecentoundici/57) a titolo di contributi Condannare la resistente alla regolarizzazione contributiva e CP_4 assicurativa del Sig. . Condannare la resistente al pagamento Parte_1 delle spese e competenze del giudizio, oltre agli accessori di legge e C.P.A.. In via subordinata, nella ipotesi in cui il Giudicante non avesse ritenuto di ravvisare il carattere della autonomia della prestazione svolta dal ricorrente: accertare e dichiarare che tra il
Sig. e la , in persona del Parte_1 Controparte_2
Segretario Generale e legale rappresentante pro tempore Sig. Parte_2 con sede in 00186 Roma (RM), via delle Botteghe Oscure n. 54, è intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata e continuativa, dal mese di luglio del 1994 al 24 ottobre 2018, con mansioni di liv. 1° Q del C.C.N.L. dei dipendenti del settore terziario, Per_1 commercio, distribuzione e servizi. o Per l'effetto, condannare la Controparte_2
, in persona del Generale e legale rappresentante pro tempore Sig.
[...] CP_3
al pagamento, in favore del ricorrente, delle seguenti somme: - € Parte_2
337.829,10 (Euro trecentotrentasetteottocentoventinove/10) a titolo di retribuzioni dovute per l'attività espletata o di altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, in base a quanto previsto dal C.C.N.L. applicabile, alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali sulle medesime somme, € 14.652,50 (Euro Quattordicimilaseicentocinquantadue/50) a titolo di interessi sul capitale rivalutato, € 23.890,09 (Euro Ventitremilaottocentonovanta/09) a titolo di Trattamento di Fine Rapporto, € 43.911,57 (Euro
Quarantatremilanovecentoundici/57) a titolo di contributi Condannare la CP_4 resistente alla regolarizzazione contributiva e assicurativa del Sig. Parte_1
. Condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze del presente
[...] giudizio, oltre agli accessori di legge e C.P.A.”.
Il ricorrente premetteva di aver rivestito dall'anno 1994 sino al 24 ottobre del 2018 la carica di Segretario Territoriale della di Chieti e di aver svolto, oltre alle funzioni CP_5 previste nella predetta qualità, numerosissime ulteriori attività nell'interesse e a beneficio della sigla sindacale convenuta, su richiesta espressa della segreteria generale del sindacato, attività riconducibili a quelle tipiche del rapporto di lavoro subordinato o comunque di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , chiedendone Parte_1 la riforma ed in particolare ribadendo le medesime domande svolte in primo grado, comprese le richieste istruttorie articolate nel ricorso ma non accolte dal primo giudice.
Si è costituita in giudizio l' contestando ogni motivo di Controparte_6 impugnazione e chiedendone il rigetto.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la mancata pronuncia da parte del primo giudice sulla richiesta di ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della e l'erronea valutazione da parte del Controparte_2 primo giudice in merito alla ammissibilità delle prove testimoniali, ritualmente richieste, indispensabili al fine di verificare la sussistenza o meno di un rapporto di lavoro, il rispetto di determinati orari, le direttive della struttura sindacale nazionale, gli esborsi operati per il mantenimento e la gestione concreta delle sedi sindacali territoriali, onde poter ravvisare
l'elemento della soggezione e della subordinazione della sede sindacale territoriale alla struttura sindacale nazionale e quindi qualificare in termini di subordinazione o quanto meno
di collaborazione coordinata e continuativa, l'attività svolta dal , invocando in Parte_1 ogni caso anche l'esercizio di poteri ufficiosi.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la erronea e/o mancata valutazione da parte del primo giudice delle risultanze documentali, in particolare degli allegati nn. 1 e 2 al ricorso introduttivo, per cui la facoltà del Segretario Territoriale di compiere atti in nome e per conto della sarebbe espressione di una potestà derivante CP_2 direttamente dalla Segreteria Generale ed implicitamente spiegherebbe il particolare regime di attenuazione del vincolo di subordinazione, in ragione della qualifica dirigenziale rivestita.
A parere dell'appellante i documenti in questione dimostrerebbero, in modo inequivocabile, come la nazionale avrebbe sempre effettuato un controllo sull'operato del CP_7 ricorrente, nelle forme o dell'autorizzazione preventiva o della ricognizione o della rendicontazione.
Secondo l'appellante, le attività svolte, come il ricevimento dei lavoratori e dei pensionati, la consultazione dei C.C.N.L. di riferimento nonché della legislazione del lavoro,
l'assistenza erogata a vantaggio della sigla sindacale, in uno con una attenta organizzazione del servizio, con orari ben definiti e una struttura adatta allo scopo, avrebbero dovuto ritenersi prestazioni estranee alla carica ricoperta, come pure il concreto mantenimento delle sedi territoriali, il pagamento dei canoni di locazione, il pagamento delle varie utenze, il pagamento delle spese inerenti ai vari traslochi e tutto ciò che si è reso necessario al fine di mantenere aperta una sede sindacale territoriale.
Infine, ove si accertasse che le modalità di svolgimento delle predette attività fossero riconducibili ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, si perverrebbe in ogni caso ad affermare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, per effetto, nel periodo di vigenza del rapporto di lavoro a progetto, della automatica conversione del medesimo, per assenza di individuazione del progetto e nel periodo successivo, di vigenza dell'art. 2 D. Lgs. n. 81 del 2015, dell'indicazione dei tempi e dei luoghi della prestazione, oltre che delle sue modalità, ciò determinando l'applicazione dello statuto protettivo del lavoro subordinato.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la erronea e/o ingiusta Contr interpretazione dell'art. 10 dello Statuto sindacale della circa la supposta autonomia della sede territoriale del sindacato
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