Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/01/2025, n. 18

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/01/2025, n. 18
Giurisdizione : Corte d'Appello Ancona
Numero : 18
Data del deposito : 6 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 801/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 801 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
IC SE (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv.
Donnino Donnini per procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
- Appellante -
CONTRO

GENERALI ITALIA s.p.a. (P.I. 00885351007 00670980424), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Renato Cola per procura generale alle liti in atti
- Appellata –
pagina 1 di 10 OGGETTO: giudizio di rinvio riassunto a seguito dell'ordinanza n. 28879 pronunciata dalla Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 24.02.2023

Sulle CONCLUSIONI

Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, in qualità di giudice di rinvio ex art. 392 c.p.c., preso atto e in conformità alla ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 15984/2023 del 24/02/2023, depositata nel proc. n. 28879/2020 R.G.CASS. il 07/06/2023, comunicata dalla Cancelleria il 07/06/2023, che ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 812/2020 del 27/07/2020 emessa nel proc. n. 1151/2015 R.G.APP., riesaminando gli atti ed i documenti ed attenendosi ai principi enunciati dalla Corte Suprema di Cassazione nella suddetta ordinanza/sentenza, IN VIA ISRUTTRORIA, ammettere i mezzi di prova per interrogatorio formale, per testimoni, CTU medico-legale, il tutto come meglio dedotto nelle memorie istruttorie e di replica ex art. 184 c.p.c. del 30/11/01 e del 31/12/01, da intendersi qui integralmente richiamate, riportare e ritrascritte. Con richiesta di giuramento decisorio nel caso in cui controparte neghi ancora, proditoriamente, come sembra ancora fare nella comparsa di costituzione in riassunzione, di essere venuta a conoscenza della esistenza della malattia epilettica in occasione dell'infortunio denunziato sulla polizza malattie (cioè da oltre tre mesi) e la Corte Ecc.ma ritenga, ma non si vede come, non ancora acquisita aliunde la prova sul punto;
NEL MERITO, accertare e dichiarare la nullità e/o la inefficacia della clausola n.

3.1 delle CGA della polizza infortuni n. 40074966 A del 02/06/1996 per i motivi tutti esposti negli atti dell'odierna attrice in riassunzione e dichiarare la convenuta decaduta dall'esercizio del diritto di impugnare il contratto e dare disdetta ex art. 1892 c.c. e per l'effetto condannare la Compagnia EN Ass.ni s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., all'indennizzo in favore del Sig. TI SE della somma complessiva di € 37.449,65, di cui € 1.368,46 per ITT (gg. 60 – g. 7 di franchigia x € 25,82);
€ 193,65 per ITP (gg. 15 x € 12,91);
€ 723,10 per indennità di ricovero (gg. 14 x € 51,65);
€ 35.119,10 (34% x € 103.291,40) per invalidità permanente;
€ 45,34 per spese medico-sanitarie, oltre alla rivalutazione monetaria Istat ed agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data dell'infortunio (data infortunio del 30/10/1996) al saldo. Con il favore delle spese e dei compensi di tutti i 6 gradi di giudizio, compreso il presente, oltre 15% spese generali, oltre C.P.A. ed oltre IVA come per legge, come da separata nota, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara all'uopo ANTISTATARIO”.

pagina 2 di 10 Si insiste, altresì, nuovamente nella richiesta di ordine di esibizione della cartella clinica del precedente infortunio a carico della Agenzia EN di Ostra-Archivio del Liquidatore Dr. Stefanini Santo, ove abbiamo appreso, a seguito delle prove orali, si trova custodita (e che controparte ha negato proditoriamente ed offendendo l'altrui intelligenza per l'inverosimiglianza di avere mai avuto). Nel caso in cui, ma non si vede come, la Corte Ecc.ma ritenga non raggiunta la prova della consegna della cartella clinica della precedente malattia intercorsa e dunque della conoscenza da tre mesi prima dell'infortunio per cui è causa della patologia epilettica che affliggeva ed affligge il Sig. TI, si chiede che sia deferito giuramento decisorio alla Compagnia Assicurativa EN AL s.p.a. nella persona dell'Amministratore Legale Rapp.te p.t. sui seguenti capitoli: a) “Giuro e giurando affermo che la Compagnia EN s.p.a. non ha mai ricevuto da parte del Sig. TI SE la cartella clinica relativa al suo ricovero del 02/03-09/03/1996 presso l'Ospedale di Senigallia”;
(Giurando il falso scatterà il processo penale);
b) “Giuro e giurando affermo che la Compagnia EN s.p.a. ha provveduto a liquidare al Sig. TI SE la diaria da ricovero relativa al ricovero del 02/03-09/03/1996 presso l'Ospedale di Senigallia senza avere mai ricevuto la relativa cartella clinica”;
(Giurando il falso scatterà il processo penale);
c) “Giuro e giurando affermo che presso l'Agenzia EN di Ostra non è custodita la cartella clinica relativa al ricovero del Sig. TI SE per malattia del 02/03-09/03/1996 presso l'Ospedale di Senigallia” (Giurando il falso scatterà il processo penale). Nella convinzione che il legale rapp.te di EN AL s.p.a. non verrà a giurare il falso esponendosi alle relative conseguenze e sanzioni penali. E che quelle di questo processo sono solo schermaglie difensive cui il legale rapp.te cercherà di restare estraneo. All'esito della decisione circa l'ammissione dei mezzi istruttori e del loro espletamento in caso di ammissione, nonché del giuramento decisorio, si chiede concedersi i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi”.


Per l'appellata:

“Voglia la Corte di Appello di Ancona rigettare le domande attrici confermando la sentenza resa dal Tribunale di Ancona n. 1815 resa in data 21.5./23.9.2003, con vittoria di spese di tutti i gradi di giudizio. Voglia
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