Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/10/2024, n. 1927

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/10/2024, n. 1927
Giurisdizione : Corte d'Appello Bologna
Numero : 1927
Data del deposito : 14 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna
Prima Sezione Civile
nelle persone dei Magistrati:
dott. G D R Presidente
dott. A A Consigliere
dott. R L R Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 505 del Ruolo Generale dell'anno
2022, promossa da
(CF ) nato a Reggio Emilia (RE) il 3 agosto Parte_1 C.F._1
1972, residente in Novellara (RE) via della Costituzione 85, con il patrocinio dell'Avv.
D G
- appellante -
Contro
(CF ) nata in Romania il 7 aprile C_1 C.F._2
1976 residente in Novellara (RE) via Anna Frank 1, con il patrocinio dell'Avv. P
M, dell'Avv. F D e dell'Avv. F G
(CF nato a Reggio Emilia il 4 C_2 C.F._3
novembre 2016, rappresentato dal curatore speciale Avv. PIERO FORNACIARI (CF
), autodifeso C.F._4


- appellati –
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 179/2022 del 10-11 febbraio 2022 del
Tribunale di Reggio Emilia
CONCLUSIONI
Per , come da note scritte depositate il 10 maggio 2024. Parte_1
Per come da note scritte depositate il 9 maggio 2024. C_1
Per rappresentato dal curatore speciale Avv. PIERO C_2
FORNACIARI come da note scritte depositate il 13 maggio 2024.
Il PROCURATORE GENERALE ha chiesto il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia, Parte_2
la moglie , con la quale aveva contratto matrimonio in data 4 C_1
settembre 2010, chiedendo che fosse accertato e dichiarato che esso attore non era il
padre del minore , partorito dalla moglie il 4 novembre 2016, C_2
che all'anagrafe risultava figlio dei coniugi . Lo a CP_2 CP_1 CP_2
evidenziato che, avendo scoperto di essere affetto, come da certificato medico del 20
gennaio 2020, da Sindrome di Klinefelter, patologia genetica avente tra i suoi principali
e più frequenti effetti l'infertilità, dovevano considerarsi fondati i dubbi sulla
sussistenza del rapporto di paternità biologica tra esso attore e il minore. La si CP_1
era rifiutata di sottoporre il figlio ad accertamenti genetici.
pag. 2/14
si è costituita in giudizio e, in via preliminare, ha eccepito C_1
l'inammissibilità della domanda dell'attore, per decadenza dall'azione di
disconoscimento di paternità, perché proposta oltre il termine di un anno dalla
conoscenza dell'incapacità a generare, previsto dall'art. 244 comma 2 c.c. Ha, in
particolare, dedotto:
- che, nonostante il certificato medico allegato all'atto di citazione fosse datato 20
gennaio 2020, l'attore, già nell'ottobre 2010, si era sottoposto ad analisi, con il seguente
esito “cariotipo maschile con disomia del cromosoma X. si consiglia consulenza
genetica”;

- che la prima diagnosi della Sindrome di Klinefelter risaliva al giugno 2011;

- che la coppia, negli anni 2011-2012, aveva intrapreso un percorso per la fecondazione
medicalmente assistita.
La TOCU ha, comunque, chiesto il rigetto nel merito della domanda attorea, anche in
considerazione del necessario bilanciamento tra l'interesse alla verità biologica e
l'interesse del minore alla stabilità dei rapporti familiari.
Si è costituito pure l'Avv. PIERO FORNACIARI, nominato Curatore Speciale del
minore , e, ha eccepito, al pari della , la decadenza C_2 CP_1
dell'attore dall'azione di disconoscimento di paternità, in quanto proposta oltre il
termine annuale previsto dall'art. 244 comma 2 c.c. Il Curatore, nel merito, ha
contestato la domanda attorea, ritenendo non provato il fatto costitutivo della stessa,
ossia l'impotenza a generare del marito.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
pag. 3/14


2- Il Tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 179/2022 del 10-11 febbraio 2022,
ha dichiarato l'attore decaduto dalla azione di disconoscimento della paternità proposta.
Ha, altresì, condannato al rimborso delle spese processuali in Parte_1
favore dei convenuti, disponendo che l'importo liquidato per il Curatore Speciale del
minore venisse versato all'Erario, in ragione dell'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato.
A sostegno della pronuncia adottata, il Giudice di prime cure ha rilevato:
-che l'azione di disconoscimento della paternità proposta da era Parte_1
fondata sulla circostanza che il medesimo sarebbe stato affetto dalla Sindrome di
Klinefelter, che, nella maggior parte dei casi, comportava una condizione di infertilità;

- che la normativa applicabile alla fattispecie era stata parzialmente modificata dalla
riforma introdotta dal D.lgs. n. 154/2013;

-che la condizione di impotenza del marito non costituiva più presupposto per
l'esercizio dell'azione, ma la sua scoperta da parte del medesimo rilevava al fine della
verifica della tempestività della proposizione dell'azione stessa;

-che, nel caso di specie, l'attore, fin dall'atto introduttivo e anche nei successivi scritti
difensivi, aveva dedotto che la Sindrome di Klinefelter dalla quale era affetto non
determinava un'assoluta e totale incapacità di generare ed aveva affermato in comparsa
conclusionale di non avere conoscenza certa della propria assoluta impotentia
generandi, non essendovi alcun documento che potesse provarla, con la conseguenza
che il decorso del termine annuale previsto dall'art. 244 comma 2 c.c. non sarebbe mai
iniziato e che, quindi, l'azione di disconoscimento della paternità avrebbe dovuto
considerarsi tempestiva;

pag. 4/14
-che la tesi attorea doveva ritenersi infondata;

-che, nel caso di specie, la previsione di cui all' art. 244, comma 2, seconda parte, c.c.,
sebbene fosse vero che l'impotenza, cui faceva riferimento detta disposizione, era da
intendersi in termini di incapacità assoluta ed irreversibile a procreare e non di mera
difficoltà, improbabilità o dubbio (Cass. n. 13217/2014;
Cass. n. 11622/2012;
Cass. n.
4783/1984;
Cass. n. 4769/1983) e che dalla scoperta di tale condizione di impotenza a
generare sarebbe decorso per il marito il termine di un anno per la proposizione
dell'azione di disconoscimento, non poteva trovare applicazione, proprio perché l'attore
tale scoperta non l'aveva mai fatta;

-che, avendo l'attore allegato quale fatto costituivo della domanda solo il mero sospetto
circa la propria infertilità, il dies a quo del termine annuale era quello “generale” del
giorno della nascita del figlio (art. 244, comma 2, parte prima, c.c.) e che, nel caso
concreto in esame, tale termine era ampiamente decorso, essendo nato il 4 CP_2
novembre 2016;

-che, aderendosi alla tesi attorea, si sarebbe giunti alla conclusione illogica per cui
l'azione di disconoscimento fondata sull'impotenza del marito, in assenza di una
diagnosi certa, sarebbe stata proponibile per un tempo indefinito, fermo il termine di
decadenza di 5 anni dalla
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