Corte d'Appello Perugia, sentenza 17/06/2024, n. 101
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Testo completo
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 76/2023 del Tribunale di Spoleto - diritto del dirigente alla retribuzione di risultato e
alla retribuzione di posizione R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del popolo italiano
L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A
- S E Z I O N E L A V O R O - composta dai magistrati:
Dr Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Alessandra Angeleri - Consigliere est.
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 172 dell'anno 2023 Ruolo
Gen. Contenzioso Lav. Prev. Pt_1
p r o m o s s a d a
, rappresentato e difeso – giusta procura speciale ri- Parte_2
lasciata su supporto analogico, la cui copia informatica, autenticata dal difen- sore con firma digitale, è stata trasmessa in via telematica, contestualmente al deposito dell'atto d'appello, ai sensi dell'art. 83, terzo comma, ultimo periodo
c.p.c. – dall'avvocato Lietta Calzoni, presso il cui studio è elettivamente do- miciliato in Perugia, Via Luigi Bonazzi 9
- a p p e l l a n t e -
c o n t r o
, con sede in , Piazza del Comune 1, in Controparte_1 CP_1
persona del Sindaco pro tempore, dott. rappresentato e Parte_3
2
difeso dall'avvocato Monica Picena, dell'Avvocatura comunale, in forza di delibera della Giunta comunale n. 22 del 1o febbraio 2024 e di delega, rila- sciata su supporto analogico, la cui copia informatica, autenticata dal difen- sore con firma digitale, è stata trasmessa in via telematica, contestualmente al deposito della memoria di costituzione nel giudizio d'appello, ai sensi dell'art.
83, terzo comma, ultimo periodo c.p.c.
- a p p e l l a t o -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 76/2023 del Tribunale di
Spoleto - diritto del dirigente alla retribuzione di risultato e alla retri- buzione di posizione
Causa decisa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dopo la scadenza del termine per il deposito delle note sostitutive dell'udienza, fissato al 22 maggio 2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come ai rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Spoleto in via telematica il 23 febbraio
2021 (ma iscritto a ruolo il giorno seguente), il OR già dirigente del Parte_2
, collocato in quiescenza, chiese la condanna dell'amministrazione ex Controparte_1 datrice di lavoro al pagamento della retribuzione di risultato per gli anni 2012 e 2013, in rap- porto all'incarico di direttore generale del assegnatogli dal 1o ottobre 2006 al 19 CP_1 giugno 2013, e al pagamento della retribuzione di posizione, parte variabile, per gli incarichi dirigenziali in staff affidatigli dal 26 giugno 2013 al 31 agosto 2015.
Il si costituì in giudizio, per contestare le pretese del ricorrente e Controparte_1 chiederne il rigetto.
Con la sentenza n. 76/2023, pronunciata, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., modificato dall'art.
53 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, all'udienza del 13 aprile 2023, il Tribunale respinse il ri- corso e condannò il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dall'amministrazione resi- stente per il giudizio, liquidate in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre agli accessori
e al rimborso delle spese generali.
2. Con atto depositato il 12 ottobre 2023, interpose appello avverso Parte_2
3
la decisione, e ne chiese la riforma, con il conseguente accoglimento delle domande svolte nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Con decreto presidenziale del 14 ottobre 2023, fu fissata per la discussione l'udienza del
6 marzo 2024.
Nel costituirsi in giudizio con memoria depositata il 22 febbraio 2024, il CP_1
contestò il gravame e concluse per il suo rigetto.
[...]
All'udienza del 6 marzo 2024, terminata la discussione, la Corte d'appello, ritenuti op- portuni un differimento, per consentire un approfondimento dello studio delle questioni sol- levate dalle parti, e, altresì, la trattazione scritta del procedimento, ha disposto con ordinan- za, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, per cui ha assegnato termine alle parti fino al 22 maggio 2024.
Le parti hanno depositato le note, e la Corte ha deciso la causa, dopo la scadenza del ter- mine.
3. Nell'atto introduttivo, il OR espose di essere stato dirigente del Parte_2
dal 5 ottobre 2004 al 31 agosto 2015, e di aver ricoperto dal 1o ottobre Controparte_1
2006 al 19 giugno 2013 l'incarico di direttore generale, per il quale aveva percepito, fino al
2011, la retribuzione di risultato prevista dal contratto, che, invece, per gli anni 2012 e 2013 non gli era stata corrisposta, nonostante la valutazione positiva della sua performance. La condotta dell'amministrazione comunale, che s'era rifiutata di onorare l'obbligazione a causa della pendenza di alcuni procedimenti penali, contabili e disciplinari a carico del Parte_2 era illegittima. Gli artt. 217 e 218 del ROUS (Regolamento degli uffici e dei servizi del Pt_4
[... di ) subordinavano il diritto all'indennità di risultato unicamente alla valutazione CP_1 positiva, da parte del sindaco, della performance del direttore;
pertanto, appariva irrilevante la contestuale pendenza di procedimenti penali, disciplinari e contabili a carico del dirigente.
Nelle more, peraltro, i procedimenti instaurati dinanzi alla Corte dei conti, Sezione giurisdi- zionale regionale per l'Umbria, per accertare la responsabilità amministrativo-contabile del OR erano stati definiti con sentenze di assoluzione, confermate anche in gra- Parte_2 do d'appello.
Rimosso dall'incarico di direttore generale con delibera di giunta del 19 giugno 2013, per possibili profili di responsabilità in merito ad alcune criticità riscontrate nel bilancio con- suntivo del 2012, al OR erano stati affidati, per il periodo compreso tra il 25 Parte_2 giugno 2013 e il 31 dicembre 2013, l'incarico dirigenziale in staff per il progetto “ricognizione
e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale”, nonché gl'incarichi dirigenziali in staff di commissario liquidatore della , di commissario liqui- Parte_5
4
datore del e di responsabile della direzione del progetto di certificazione Controparte_2 ambientale. Quegl'incarichi erano stati poi prorogati, e, in aggiunta, per il periodo 1o gennaio
2014-31 agosto 2015, gli era stato assegnato l'incarico dirigenziale in staff di responsabile del servizio di protezione civile. L'amministrazione non aveva eseguito la necessaria “pesatura” della posizione dirigenziale per gl'incarichi conferiti al al quale, di conseguenza, Parte_2 non aveva corrisposto la parte variabile della retribuzione di posizione.
Il ricorrente rilevò l'illegittimità della condotta datoriale anche per codesto aspetto, con- siderato che la contrattazione collettiva di settore e l'art. 168 del prevedevano, per co- CP_3 loro cui erano attribuiti incarichi dirigenziali, la retribuzione di posizione, composta da una quota fissa e da una quota variabile, quest'ultima da determinare secondo i criteri generali stabiliti, appunto, dal secondo comma dell'art. 168.
L'omessa quantificazione della quota variabile dell'indennità da parte dell'amministra- zione non poteva considerarsi ostativa alla liquidazione dell'emolumento che, secondo il ri- corrente, poteva essere calcolata tenendo conto delle somme corrisposte agli altri dirigenti comunali con incarichi analoghi. In via subordinata, il ricorrente chiese che l'amministra- zione fosse condannata ad effettuare la cosiddetta “pesatura” della posizione dirigenziale, in base alle disposizioni degli art. 168 e 169 del CP_3
4. Nel contestare le pretese del la difesa del , con riguar- Parte_2 Controparte_1 do alla retribuzione di risultato per gli anni 2012 e 2013, rilevò come la valutazione positiva fosse stata compiuta dal sindaco, quando ancora l'amministrazione non aveva avuto notizia delle pendenze giudiziarie a carico del dirigente. Osservò che il ricorrente, sebbene fosse sta- to assolto nei procedimenti contabili, era stato condannato a quattro anni di reclusione, con
l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, per il reato previsto dall'art. 479 c.p., in rap- porto a fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni anche di direttore generale negli anni
2011, 2012, 2013. Inoltre, era stato condannato, in solido con altri imputati, anch'essi dipen- denti comunali, al risarcimento dei danni patiti dall'ente, e al pagamento di una provvisionale provvisoriamente esecutiva di centomila euro. Ciò induceva a escludere che il dirigente aves- se sovrinteso alla gestione dell'ente perseguendo i livelli ottimali di efficacia ed efficienza indicati dall'art. 217 del ROUS, con la conseguente
alla retribuzione di posizione R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del popolo italiano
L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A
- S E Z I O N E L A V O R O - composta dai magistrati:
Dr Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Alessandra Angeleri - Consigliere est.
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 172 dell'anno 2023 Ruolo
Gen. Contenzioso Lav. Prev. Pt_1
p r o m o s s a d a
, rappresentato e difeso – giusta procura speciale ri- Parte_2
lasciata su supporto analogico, la cui copia informatica, autenticata dal difen- sore con firma digitale, è stata trasmessa in via telematica, contestualmente al deposito dell'atto d'appello, ai sensi dell'art. 83, terzo comma, ultimo periodo
c.p.c. – dall'avvocato Lietta Calzoni, presso il cui studio è elettivamente do- miciliato in Perugia, Via Luigi Bonazzi 9
- a p p e l l a n t e -
c o n t r o
, con sede in , Piazza del Comune 1, in Controparte_1 CP_1
persona del Sindaco pro tempore, dott. rappresentato e Parte_3
2
difeso dall'avvocato Monica Picena, dell'Avvocatura comunale, in forza di delibera della Giunta comunale n. 22 del 1o febbraio 2024 e di delega, rila- sciata su supporto analogico, la cui copia informatica, autenticata dal difen- sore con firma digitale, è stata trasmessa in via telematica, contestualmente al deposito della memoria di costituzione nel giudizio d'appello, ai sensi dell'art.
83, terzo comma, ultimo periodo c.p.c.
- a p p e l l a t o -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 76/2023 del Tribunale di
Spoleto - diritto del dirigente alla retribuzione di risultato e alla retri- buzione di posizione
Causa decisa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dopo la scadenza del termine per il deposito delle note sostitutive dell'udienza, fissato al 22 maggio 2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come ai rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Spoleto in via telematica il 23 febbraio
2021 (ma iscritto a ruolo il giorno seguente), il OR già dirigente del Parte_2
, collocato in quiescenza, chiese la condanna dell'amministrazione ex Controparte_1 datrice di lavoro al pagamento della retribuzione di risultato per gli anni 2012 e 2013, in rap- porto all'incarico di direttore generale del assegnatogli dal 1o ottobre 2006 al 19 CP_1 giugno 2013, e al pagamento della retribuzione di posizione, parte variabile, per gli incarichi dirigenziali in staff affidatigli dal 26 giugno 2013 al 31 agosto 2015.
Il si costituì in giudizio, per contestare le pretese del ricorrente e Controparte_1 chiederne il rigetto.
Con la sentenza n. 76/2023, pronunciata, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., modificato dall'art.
53 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, all'udienza del 13 aprile 2023, il Tribunale respinse il ri- corso e condannò il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dall'amministrazione resi- stente per il giudizio, liquidate in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre agli accessori
e al rimborso delle spese generali.
2. Con atto depositato il 12 ottobre 2023, interpose appello avverso Parte_2
3
la decisione, e ne chiese la riforma, con il conseguente accoglimento delle domande svolte nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Con decreto presidenziale del 14 ottobre 2023, fu fissata per la discussione l'udienza del
6 marzo 2024.
Nel costituirsi in giudizio con memoria depositata il 22 febbraio 2024, il CP_1
contestò il gravame e concluse per il suo rigetto.
[...]
All'udienza del 6 marzo 2024, terminata la discussione, la Corte d'appello, ritenuti op- portuni un differimento, per consentire un approfondimento dello studio delle questioni sol- levate dalle parti, e, altresì, la trattazione scritta del procedimento, ha disposto con ordinan- za, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, per cui ha assegnato termine alle parti fino al 22 maggio 2024.
Le parti hanno depositato le note, e la Corte ha deciso la causa, dopo la scadenza del ter- mine.
3. Nell'atto introduttivo, il OR espose di essere stato dirigente del Parte_2
dal 5 ottobre 2004 al 31 agosto 2015, e di aver ricoperto dal 1o ottobre Controparte_1
2006 al 19 giugno 2013 l'incarico di direttore generale, per il quale aveva percepito, fino al
2011, la retribuzione di risultato prevista dal contratto, che, invece, per gli anni 2012 e 2013 non gli era stata corrisposta, nonostante la valutazione positiva della sua performance. La condotta dell'amministrazione comunale, che s'era rifiutata di onorare l'obbligazione a causa della pendenza di alcuni procedimenti penali, contabili e disciplinari a carico del Parte_2 era illegittima. Gli artt. 217 e 218 del ROUS (Regolamento degli uffici e dei servizi del Pt_4
[... di ) subordinavano il diritto all'indennità di risultato unicamente alla valutazione CP_1 positiva, da parte del sindaco, della performance del direttore;
pertanto, appariva irrilevante la contestuale pendenza di procedimenti penali, disciplinari e contabili a carico del dirigente.
Nelle more, peraltro, i procedimenti instaurati dinanzi alla Corte dei conti, Sezione giurisdi- zionale regionale per l'Umbria, per accertare la responsabilità amministrativo-contabile del OR erano stati definiti con sentenze di assoluzione, confermate anche in gra- Parte_2 do d'appello.
Rimosso dall'incarico di direttore generale con delibera di giunta del 19 giugno 2013, per possibili profili di responsabilità in merito ad alcune criticità riscontrate nel bilancio con- suntivo del 2012, al OR erano stati affidati, per il periodo compreso tra il 25 Parte_2 giugno 2013 e il 31 dicembre 2013, l'incarico dirigenziale in staff per il progetto “ricognizione
e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale”, nonché gl'incarichi dirigenziali in staff di commissario liquidatore della , di commissario liqui- Parte_5
4
datore del e di responsabile della direzione del progetto di certificazione Controparte_2 ambientale. Quegl'incarichi erano stati poi prorogati, e, in aggiunta, per il periodo 1o gennaio
2014-31 agosto 2015, gli era stato assegnato l'incarico dirigenziale in staff di responsabile del servizio di protezione civile. L'amministrazione non aveva eseguito la necessaria “pesatura” della posizione dirigenziale per gl'incarichi conferiti al al quale, di conseguenza, Parte_2 non aveva corrisposto la parte variabile della retribuzione di posizione.
Il ricorrente rilevò l'illegittimità della condotta datoriale anche per codesto aspetto, con- siderato che la contrattazione collettiva di settore e l'art. 168 del prevedevano, per co- CP_3 loro cui erano attribuiti incarichi dirigenziali, la retribuzione di posizione, composta da una quota fissa e da una quota variabile, quest'ultima da determinare secondo i criteri generali stabiliti, appunto, dal secondo comma dell'art. 168.
L'omessa quantificazione della quota variabile dell'indennità da parte dell'amministra- zione non poteva considerarsi ostativa alla liquidazione dell'emolumento che, secondo il ri- corrente, poteva essere calcolata tenendo conto delle somme corrisposte agli altri dirigenti comunali con incarichi analoghi. In via subordinata, il ricorrente chiese che l'amministra- zione fosse condannata ad effettuare la cosiddetta “pesatura” della posizione dirigenziale, in base alle disposizioni degli art. 168 e 169 del CP_3
4. Nel contestare le pretese del la difesa del , con riguar- Parte_2 Controparte_1 do alla retribuzione di risultato per gli anni 2012 e 2013, rilevò come la valutazione positiva fosse stata compiuta dal sindaco, quando ancora l'amministrazione non aveva avuto notizia delle pendenze giudiziarie a carico del dirigente. Osservò che il ricorrente, sebbene fosse sta- to assolto nei procedimenti contabili, era stato condannato a quattro anni di reclusione, con
l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, per il reato previsto dall'art. 479 c.p., in rap- porto a fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni anche di direttore generale negli anni
2011, 2012, 2013. Inoltre, era stato condannato, in solido con altri imputati, anch'essi dipen- denti comunali, al risarcimento dei danni patiti dall'ente, e al pagamento di una provvisionale provvisoriamente esecutiva di centomila euro. Ciò induceva a escludere che il dirigente aves- se sovrinteso alla gestione dell'ente perseguendo i livelli ottimali di efficacia ed efficienza indicati dall'art. 217 del ROUS, con la conseguente
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