Corte d'Appello Genova, sentenza 13/11/2024, n. 275
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
P Vo presidente relatore
C B consigliera
M G C consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 109/2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. G D V, per procura allegata al ricorso in appello
appellante
CONTRO
c.f. rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dall'avv. F L, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
appellato
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate in data 15.10.24
Per l'appellato: come da memoria di costituzione depositata in data
11.10.24.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 3.11.22, il dott. Dirigente Controparte_1
Medico alle dipendenze di ha dedotto l'illegittimità della decisione CP_2
Cont della stessa di sua sospensione dal lavoro per inosservanza dell'obbligo vaccinale, in quanto irrogata con decorrenza 21.10.2021, cioè quando il suo rapporto di lavoro era già sospeso dall'1.6.2021 per congedo straordinario ex art. 42 comma 5 del D. Lgs. 151/2001, per assistere la madre, riconosciuta portatrice di handicap grave ex Lege 104/1992, il ricorrente ha aggiunto che il 31.12.2021 gli veniva recapitato un ulteriore provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, per gli stessi motivi.
Il ricorrente ha chiesto quindi di revocare i predetti provvedimenti di sospensione, con conseguente erogazione di tutti gli emolumenti dovuti.
Si è costituita in giudizio la sostenendo la piena legittimità della Pt_2
sospensione e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 50 del 2024, il Tribunale di Imperia ha accolto il ricorso,
Cont condannando la a corrispondere al ricorrente l'indennità, di cui all'art.
42 D.Lgs. 151/2001, dal momento della sospensione della sua erogazione e fino alla cessazione del congedo straordinario, cioè al 2.8.2022 data del decesso della madre del ricorrente, oltre a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio.
L ha proposto appello. CP_2
Con il primo motivo si lamenta la “erronea interpretazione dell'art. 4, comma 1, DL n. 44/2021”, l'appellante non condivide la motivazione sul punto in quanto “il congedo straordinario in questione è intrinsecamente collegato al trattamento retributivo, trattandosi di una delle ipotesi di impossibilità temporanea della prestazione per assistere un proprio familiare con disabilità grave. ... la connessa indennità, elargita in surroga della retribuzione, presuppone la costanza (e non necessariamente
l'effettività) del rapporto lavorativo. Logica conseguenza dell'assunto è che quando la retribuzione non è dovuta, come nel caso del Dott. che CP_1
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è stato sospeso dal servizio e dalla retribuzione per inadempimento dell'onere vaccinale, non spetta neppure il congedo straordinario....”
L'appellante aggiunge che “L'art. 4, comma 5, D.L. n. 44/2021, come sostituito dal DL 172/2021, ha previsto che il datore di lavoro debba verificare unicamente l'ottemperanza del proprio dipendente ... all'obbligo vaccinale .... ... l'inadempienza all'obbligo di vaccino comporta quindi sempre la sospensione del rapporto di lavoro o della professione anche per chi non è in servizio attivo (aspettativa, congedo).”
Il secondo motivo si riferisce alla “erronea interpretazione e/o violazione dell'art. 42 D.Lgs. n. 151/2001”, censurando la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che il dott. potesse ritenersi in congedo anche CP_1
per il periodo successivo al 31.12.2021 e fino al decesso della madre, ancorché non ci fosse per tale periodo un provvedimento espresso dell' in tal senso. Pt_1
Il terzo motivo riguarda la condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, l'appellante evidenzia che “la questione da dirimere presentava (e presenta) carattere di assoluta novità giuridica e che sulla questione, oltre a non essersi mai neppure pronunciati i Giudici di legittimità, non esiste un consolidato orientamento neppure della giurisprudenza di merito.”
Si è costituito il dott. chiedendo di respingere il ricorso. CP_1
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del
30.10.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Questa Corte ritiene infondati i primi due motivi di appello, relativi al merito, invece fondato il terzo motivo in punto compensazione delle spese del giudizio di primo grado, dovendo infatti confermare le proprie precedenti decisioni in materia, essendosi già espressa, respingendo analoghi ricorsi di Liguria sul merito di identica questione, Parte_3
compensando però le spese di entrambi i gradi di giudizio.
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Si possono quindi richiamare le sentenze n. 199 e 209 del 2023, le cui relative argomentazioni vengono condivise e riportate quali precedenti conformi ex art. 118, comma 1, disp. Att. c.p.c..
“Nel merito, i motivi dell'appello principale sono infondati, a partire dal primo, dovendosi confermare la congruità di quanto già specificato sul punto dalla sentenza di primo grado: non si può riscontrare alcun litisconsorzio necessario con l' , in Controparte_3
quanto le domande, presentate dalla signora ... in questo giudizio,
Cont riguardano esclusivamente il suo rapporto di lavoro con l' appellante ed in particolare i provvedimenti di “sospensione” da quel lavoro, quindi la domanda era rivolta e poteva essere rivolta solo nei confronti della stessa datrice di lavoro.
La ricorrente non solo non ha impugnato la intervenuta sospensione dall'esercizio della professione infermieristica, adottato dallo stesso
Ordine, ma non ha minimamente contestato tale decisione.
La ricorrente non ha minimamente contestato il fondamento della normativa di emergenza assunta durante l'epidemia da Covid, ma ha semplicemente contestato la sospensione dal suo lavoro, in quanto intervenuta quando il rapporto di lavoro era già sospeso per la documentata, riconosciuta e non contestata malattia, malattia che, in ogni caso, già di per sé sola le impediva di svolgere la sua professione di infermiera e quindi di venir a contatto con persone a loro volta malate e rispetto alla cui esigenza di tutela era intervenuta la stessa predetta normativa.
Si deve aggiungere che le domande della ricorrente si riferivano alle conseguenze economiche dei contestati provvedimenti di sospensione dal suo lavoro ed in particolare al mancato pagamento del trattamento economico a cui, quale lavoratrice dipendente, aveva ed ha diritto durante il periodo di malattia e tale mancato pagamento non discende dalla, neanche mai prospettata, illegittimità della normativa in tema di obbligo vaccinale, ma semplicemente dal fatto che lo stato di malattia costituisce
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già causa, in questo caso, preesistente, di necessaria sospensione dallo svolgimento dell'attività lavorativa e che quindi eventualmente posticipa, al venir meno della malattia, gli effetti di una successiva “sospensione” per mancata sottoposizione al vaccino.
Altrettanto infondato il secondo motivo dell'appello principale, relativo Cont all'eccezione di inammissibilità del ricorso, riproposta dalla in questo motivo, “trattandosi di attività vincolata a norma di legge”: anche da
Cont questo punto di vista l è stata convenuta in giudizio dalla ricorrente nella qualità di sua datrice di lavoro ed esclusivamente per contestare i provvedimenti di “sospensione” di quel lavoro e del connesso trattamento economico, che la stessa ricorrente doveva e poteva fruire in quel momento.
Cont Come già correttamente sottolineato dal Giudice di primo grado, l' non
è stata convenuta nella sua qualità di “pubblica amministrazione deputata all'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale”, accertamento, questo sì, vincolato “a norma di legge”, ma per l'illegittima “sospensione” dal suo lavoro, illegittima in quanto decisa senza valutare che la stessa ricorrente fosse già, in quel momento, nel pacifico e conosciuto dalla stessa
Cont
, “stato di malattia”, quindi in regime di “sospensione legale” dall'obbligo di prestare la sua attività lavorativa quale infermiera, ma con riconosciuto “diritto” alla percezione del trattamento
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