Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/01/2025, n. 2

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
Numero : 2
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 1528/2019
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 11.6.2019, promossa con atto di citazione in appello
da
COSTANTE CU DI MU AD & C. - S.N.C., con sede in 36100
Vicenza (VI), Via Basilio Dalla Scola, 78, C.F. e P.I. 00816180244, in persona del legale
rappresentante pro tempore RI IS, nonché MU AD, nata a [...]
(VI) il 14/09/1935, C.F. [...], CU MA, nato a [...]
(VI) il 05/09/1963, C.F. CCMRA63P05L840X, CU DO, nata a [...]
(VI), il 24/04/1960, C.F. [...]e CU IA, nata a
Vicenza (VI), il 18/11/1976, C.F. [...], CU COSTANTE
S.r.l., con sede in 36100 Vicenza (VI), Via Basilio Dalla Scola, 78, C.F. e P.I. 02529080240, in
persona del legale rappresentante pro tempore CA UR, rappresentati e difesi dall'avv.
1
Sabrina Breda del Foro di Padova;

appellanti
contro
INTESA SANPAOLO S.P.A. con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, C.F.
00799960158, P. IVA 11991500015, in persona del suo procuratore speciale dott. Marco Minuto,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe F.M. La Scala del Foro di Milano e Paola Strada del
Foro di Vicenza;

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA (C.F. e P.IVA.: 00204010243) in persona dei commissari liquidatori pro
tempore, con sede in Vicenza, Via Battaglione Framarin, n. 18, contumace;

appellate
Oggetto: “NCri (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”;

appello avverso la sentenza n. 1002/2019 del Tribunale di Vicenza, pubblicata in data 3.5.2019.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria
esecutività della sentenza impugnata in relazione alle spese di giudizio liquidate per i motivi tutti
meglio descritti nel presente atto;

2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1002/2019 del Tribunale di Vicenza,
pubblicata in data 03.05.2019 e notificata in data 07.05.2019, Rep. n.1856/2019 del 03.05.2019,
nella causa civile RG n. 4997/2016, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado che
qui si riportano:
2
IN VIA PRINCIPALE:
− accertarsi e dichiararsi la nullità/invalidità e/o la inefficacia, totale o parziale, delle clausole
contenute nei contratti di apertura di credito e di conto corrente n. 15570002271 e n.
92570002106 e dei due mutui ipotecari n. 63152 e n. 55248 di repertorio di cui in narrativa,
oggetto dei rapporto tra le società rispettivamente CA ST Srl e ST CA
di RI IS & C snc e NC Popolare di Vicenza, particolarmente in relazione alla invalidità e/o inefficacia delle clausole di pattuizione dei giorni valuta, delle cms, dell'interesse
anatocistico trimestrale e del tasso di interesse usurario, per indeterminatezza delle clausole
contrattuali, per la clausola floor, e comunque per i motivi di cui in narrativa;

− accertarsi e dichiararsi l'inadempimento da parte della banca convenuta agli obblighi di buona
fede, contrattuali e di legge di cui in narrativa ed agli obblighi di cui ai rapporti bancari oggetto di giudizio, in particolare l'applicazione di giorni valuta, cms, spese, interessi usurari e
anatocismo, indeterminatezza delle condizioni, clausola floor, in violazione degli accordi pattuiti
fra le parti nel contratto de quo ed in violazione della normativa prevista in materia (Legge n.
108/96) per un totale di complessivi € 426.698,91 o per la maggiore somma che emergerà dall'istruttoria oltre agli interessi creditori dal fatto al saldo in favore dell'attore;

− rideterminarsi ed accertarsi il corretto saldo dei contratti di cui è giudizio (conti correnti e
mutui) e conseguentemente condannarsi la convenuta alla rettifica ovvero al ricalcolo dei rapporti
bancari secondo legge, senza anatocismo ex sentenza SU n. 24418/2010 (in subordine su base
annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed
usurario, ovvero con il ricalcolo degli interessi ex art. 117 TUB, con esclusione della
commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni come in narrativa dedotte;

3
− compensarsi conseguentemente le somme illecitamente addebitate dalla banca convenuta, così
come accertate in corso di causa, con le somme che nel corso del giudizio fossero eventualmente
accertate a credito della banca convenuta ed adeguare gli addebiti successivi ai nuovi saldi con
il presente giudizio rettificati ed accertarsi la legittimità della eccezione di inadempimento con il
presente atto sollevata;

− di conseguenza, condannarsi la banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro
tempore, alla restituzione di tutti gli illegittimi addebiti (in merito ai contratti chiusi) oltre agli
interessi creditori dal fatto al saldo;

− in ogni caso ordinarsi alla banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto
spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei
Rischi sotto la voce “stato del rapporto” contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della
Circolare NC D'Italia 11.02.91 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni;

− infine, ove previsto, condannare la banca convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ex
art. 8 c. 4 bis del d.lgs. 28/2010
oltre alla rifusione delle spese sostenute da parte attrice per
attivare il tentativo obbligatorio di mediazione.
IN VIA ISTRUTTORIA:
− si chiede fin d'ora ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a verificare la invalidità
e/o la inefficacia delle clausole contrattuali di cui ai contratti di conto corrente e di mutuo di cui
è giudizio e la quantificazione dei relativi addebiti, con rideterminazione delle rate future del
mutuo senza interessi ex art. 1815 c.c. e/o con l'addebito dei soli interessi previsti dall'art. 117
TUB con il quesito già disposto dal Giudice di primo grado con ordinanza del 05.05.2017 ovvero
4
con il quesito già proposto dagli odierni appellanti nella memoria istruttoria ex art. 183 VI c.
c.p.c. n. 2 depositata nella causa di primo grado che qui si riporta:
Il CTU letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, acquisita con il consenso di tutte le parti eventuale ulteriore documentazione presso l'istituto di credito necessaria e/o utile per l'espletamento dell'incarico, dica se sui conti correnti indicati n. 15570002271 e n.
92570002106, nonché sui due mutui ipotecari n. 63152 e n. 55248 di repertorio di cui in narrativa,
dalla parte attrice siano stati applicati interessi superiori a quelli dovuti, con riferimento ad
eventuali interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, giorni di valuta ed oneri
aggiuntivi,
A tal fine valuti:
1) analizzi il C.T.U. la produzione documentale depositata dalle parti, elencandola
dettagliatamente e distinguendola da quella che, eventualmente, dovesse essere esibita in sede di
operazioni peritali.
2) Accerti il C.T.U. se i conti correnti de quo siano assistiti da una convenzione stipulata per
iscritto.
3) Verifichi il C.T.U. quale saggio di interesse convenzionale, in uno a spese, commissioni e
valute, sia stato applicato al conto, eventualmente in conformità o in difformità al contratto, se
esistente.
4) Nel caso di appuri l'assenza di qualsivoglia convenzione scritta (qualificabile come tale) applichi il C.T.U. ai rapporti de quibus per il periodo che precede l'entrata in vigore della legge
154/92 e s.m. gli interessi legali;
per la fase successiva i tassi in essa previsti sia attivi che passivi.
5) In ogni caso certifichi il C.T.U. le modalità in concreto attuate per la loro determinazione. In
particolare:
5
6) Verifichi il CTU se nel rapporto di conto corrente n. 92570002106 siano stati calcolati gli interessi secondo il metodo dell'interesse composto, anziché dell'interesse semplice;

7) Verifichi il C.T.U. il Tasso Effettivo Globale medio e se il medesimo, rilevato sull'intera
durata del rapporto e calcolato sul credito di cui il correntista ha effettivamente beneficiato superi
o meno quello risultante dall'applicazione dei criteri di cui alla legge 07/03/1996 n. 108;
si tenga
conto a tal fine, delle rilevazioni medie compiute dal Ministero del tesoro per lo stesso periodo e del fatto che anche l'effetto anatocistico produce usura (Cass. pen. 33331/2011).
8) Ove, sulla base delle predette rilevazioni, il tasso applicato superi il limite massimo consentito, il C.T.U. e per esso il Giudice, non accreditino alcuna competenza in favore dell'istituto di credito
mentre, nel caso di deposito del correntista, applichino i tassi così come al punto 3).
9) Ove invece, gli interessi convenzionali siano stati determinati alla stregua delel “condizioni usualmente praticate su piazza” o con riferimento ad accordi di cartello fissati su scala nazionale,
sena una specifica indicazione nel contratto ovvero senza la dovuta certezza per la loro individuazione, ridetermini il C.T.U. gli interessi convenzionali individuati dall'istituto di
credito, sostituendoli con quelli legali (come già previsto nel punto sub 3) sempre che non siano
state superate le soglie di cui al punto sub 7.
10) In ogni caso, ove non ricorrano gli estremi sub 6, se l'istituto di credito ha applicato la
capitalizzazione trimestrale o qualunque altra forma anatocistica, ridetermini il C.T.U. quanto
dovuto dal correntista senza di essa.
11) Addebiti il C.T.U. sulle operazioni bancarie e sulle spese previste dal contratto (addebiti,
accrediti, ordini di traenza, giroconto, chiusura conto et similia) previa verifica della sua
pattuizione, la valuta tenendo conto del momento in cui il relativo addebito, accredito e/o spesa
sono stati sostenuti. Si puntualizza infatti che il meccanismo delle valute, adoperato dalle banche,
6
non è legislativamente contemplato e, perciò, il correntista sostiene costi non dovuti. Sarà
possibile, in tal modo,. Determinare complessivamente il capitale erogato da BANCA
POPOLARE DI VICENZA S.p.A. su cui, poi, calcolare gli interessi.
12) Verifichi il C.T.U. se sia stata espressamente pattuiti la Commissione di Massimo Scoperto.
Se essa non è stata stipulata ma, tuttavia, comunque addebitata, provveda il C.T.U. ad escluderla
da quanto dovuto alla banca;
se invece è stata stabilita, in caso di addebito con capitalizzazione
trimestrale degli interessi o con qualunque altra sua forma, provveda il C.T.U. a ricalcolarla senza
capitalizzazione alcuna. Il tutto nel rispetto dei criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità,
per ultimo con sentenza Cass. Pen. Sez. II 19/02/2010 n. 12028, al quale ha specificamente
statuito che, anche nella
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi