Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/03/2024, n. 1004
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Testo completo
n. 3459/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. IO Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3459/2019 - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1393/2019 del 13.6.2019 emessa dal Tribunale di Nola nel procedimento n. RG n. 6580/2003 - vertente tra
DI AN (C.F. [...]), DI TE (C.F.
[...]), DI RI (C.F. [...]), in proprio e nella qualità di chiamate all'eredità di ER FI, rappresentate e difese dagli Avvocati
Luciano Noce e Raffaella Scotti, elettivamente domiciliate presso lo studio dei loro difensori in Portici, Via Diaz, n. 138;
appellanti-appellati incidentali
e
DI EL (C.F. [...]), nonché DI GI (C.F.
[...]), DI SA (C.F. [...]), DI RI
(C.F. [...]I), nella qualità di eredi DI NT, il primo rappresentato e difeso dall'Avvocato Roberto Arcella, i secondi da quest'ultimo e dall'Avvocato GI DI, elettivamente domiciliati presso lo studio dei loro difensori in Napoli, Via Vincenzo Tiberio, n. 14 - Parco S. Paolo;
appellati- appellanti incidentali nonché
DI RI (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avvocato
Augusto GL, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in
Napoli, Via Mergellina, n. 216;
appellato pagina 1 di 21
nonché
Comune di OL, in persona del legale rappresentate pro tempore, domiciliato in
Pomigliano d'Arco, Via Luca Giordano, n. 46, il Condominio Viale Europa, n. 23, in persona dell'amministratore pro tempore, domiciliato in Napoli, Via Mergellina, n. 213,
DA NT residente in [...], RE AL domiciliato in Napoli, Via Mergellina, n. 213, SP IO domiciliato in OL,
Viale delle Acacie, n. 3, AN NG, residente in [...],
DI RI, residente in [...], GI NA, residente in [...], UN ET residente in [...], nonché PO RI SA, De VO AL, residente in [...], De VO PA, residente in [...], Via Appia-
Napoli, n. 142, Monghese Flavia, residente in [...]
e Monghese Alessandro in persona del suo legale rappresentante, residente in [...] questi ultimi in qualità di eredi di De VO AN;
appellati contumaci
CONCLUSIONI
Per DI AN, DI TE, DI RI: come da note di trattazione scritta;
Per DI EL, DI GI, DI SA, DI RI: come da note di trattazione scritta;
Per DI RI: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica e questioni preliminari
DI EL e DI NT, con originario ricorso promosso innanzi al Tribunale di
Nola, deducevano: a) DI EL era nudo proprietario, in virtù di atto di donazione del 23.7.1980, di due locali terranei siti in OL, Viale Europa, n. 7 e n. 9;
b) DI
NT era invece pieno proprietario, in virtù di atto di donazione del 28.5.1982, di altro terraneo, avente due ingressi, distinto ai civici 3 e 5 del medesimo fabbricato;
c) il costruttore, padre dei ricorrenti, nel 1970 eresse anche un patio, di circa 110 mq, addossato alla facciata del fabbricato in corrispondenza degli ingressi dei citati terranei
e ad uso esclusivo degli stessi;
d) la mancata esplicita menzione nei titoli di proprietà degli attori dell'area in questione era da attribuirsi a mera imprecisione, anche in ragione del fatto che, nelle indicazioni dei confini dei beni donati, si fece riferimento non all'area ma alla strada provinciale, per cui l'estensione del bene donato doveva riguardare anche l'area stessa coperta dalla tettoia, che è l'unica confinante con la citata via;
e) l'area non poteva qualificarsi come condominiale in quanto sempre intesa e utilizzata con vincolo pertinenziale ad uso esclusivo dei locali dei ricorrenti;
f) a seguito di contestazioni in ambito condominiale, veniva informato l'ufficio tecnico comunale del Comune di OL che, con ordinanza del 25 giugno 2002, ordinò la demolizione pagina 2 di 21
delle tettoie;
g) il provvedimento fu oggetto di impugnazione dinanzi al Tar che, in data
8 gennaio 2003, dispose la sospensione dell'esecuzione;
h) nonostante il provvedimento di sospensiva, il 9.4.2003 NO FI, approfittando dell'assenza dei ricorrenti, fece abbattere l'intera tettoia;
inoltre, lo spoglio vero e proprio si concretizzò nell'l'impossessamento, da parte del condominio, dell'intera area di sedime corrispondente alla tettoia abbattuta.
Gli istanti muovevano articolate richieste: “«… SI CONCLUDE (ai fini delle domande
d'urgenza) "ordinare senza dilazione la reintegra nel possesso, ai sensi dell'art. 1168
c.c. ovvero, gradatamente, del terzo comma dell'art. 1170 c.c., in favore dei Sig.ri
DI EL ed NT dell'area di circa mq 110, antistante i locali facenti parte del fabbricato di Viale Europa a OL, civici 3, 5, 7 e 9, con ordine ai convenuti,
1) Sig.ra ER FI, dom.ta in OL (NA) in viale Europa n. 23 e
2) CONDOMINIO DEL FABBRICATO IN CERCOLA (NA) VIALE EUROPA N. 23, in persona dell'Amministratore pro tempore Sig. DI RI, dom.to in OL (NA) in viale Europa n. 23 di astenersi da qualsivoglia atto che possa turbare il pieno e legittimo godimento, da parte dei medesimi, dell'area in questione, ordinando altresì
l'immediata ricostruzione dei muretti di recinzione, così come raffigurati nei rilievi fotografici prodotti.
In via gradata, ai sensi dell'art. 1170 c.c., il Tribunale adito vorrà ordinare
l'immediata cessazione delle illustrate turbative del possesso…".
3.2.-MERITO POSSESSORIO
Quanto al merito del giudizio, per la cui prosecuzione il Tribunale disporrà all'esito della fase interdittale, sin d'ora appare opportuno soffermarsi sulle considerazioni che seguono.
Con l'espressa riserva, ovviamente, di integrare o modificare le domande all'esito delle difese che controparte intenderà svolgere nella fase sommaria.
Dal complesso svolgimento dei fatti, come innanzi ricordati, emerge chiaramente che il merito del presente giudizio, oltre che alla conferma dei provvedimenti interdittali da adottare sul presupposto della privazione possesso di fatto in capo ai ricorrenti, dovrà investire, anche allo scopo di prevenire un proliferare di liti future, vari aspetti in petitorio.
3.2.1.-INTERPRETAZIONE DEI TITOLI
Il primo ed ovvio aspetto, attiene all'accertamento della proprietà (nuda, per quanto ri- guarda il Sig. DI EL), oltre che dei locali a piano terra civici 3, 5, 7 e 9, anche dell'area antistante, oggetto della domanda d'urgenza.
Si è infatti osservato come, nei titoli di provenienza in favore dei ricorrenti, il dante causa - costruttore del fabbricato abbia non a caso indicato il relativo confine con la
"strada provinciale OL - San Sebastiano", così implicitamente includendo nel pagina 3 di 21
corpo dei beni donati anche l'area libera, antistante i terranei, che è l'unica confinante con la predetta via.
Diversamente, il donante (giova ribadirlo, costruttore del fabbricato), avrebbe agevolmente potuto indicare quale confine proprio l'area in questione, che genera un distacco dalla strada di alcuni metri.
3.2.2.-USUCAPIONE
In ogni caso, il pacifico possesso esclusivo e continuato esercitato prima da DI Gio- vanni e poi dai suoi aventi causa sull'area in questione e sulla tettoia ivi insistente, per oltre vent'anni, ha determinato l'acquisto della proprietà a titolo originario ex art. 1158
c.c.
3.2.3.-NULLITA' DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI NELLA PARTE IN CUI HANNO
DISPOSTO DEL BENE IN GODIMENTO ESCLUSIVO
Le menzionate delibere condominiali del l'8/4/2002, del 13/5/2002 e del 23/6/2003 vanno dichiarate, anche incidentalmente, nulle in quanto ad oggetto beni non condominiali.
Né varrà invocare il decorso del termine di trenta giorni per la relativa impugnativa, perché il rimedio dell'impugnazione offerto dall'art. 1137 c. c. nei confronti delle deliberazioni assembleari condominiali, e la disciplina relativa, anche in ordine alla decadenza, riguarda unicamente le deliberazioni annullabili e non quelle nulle;
e pertanto, il provvedimento con cui l'amministratore o l'assemblea del condominio, esorbitando dai rispettivi poteri, ledano i diritti dei singoli condomini sulle cose comuni, in quanto affetto da radicale nullità, è impugnabile davanti all'autorità giudiziaria, con azione non soggetta ai termini di decadenza di cui agli art. 1133 e
1137 3° comma c. c. (cfr. Cass. civ., 10/06/1981, n.3775;
Pret. Taranto, 18/03/1988;
Cass. civ., Sez.II, 05/12/1988, n.6578;
Cass. civ., Sez.II, 11/09/1989, n.3920;
Cass. civ.,
Sez.II, 19/11/1992, n.12375;
Cass. civ., Sez.II, 15/03/1995, n.3042;
Cass. civ., Sez.II,
09/08/1996, n.7359;
Cass. civ., Sez.II, 23/02/1999, n.1510).
3.2.4-VIOLAZIONE DA PARTE DELL'USUFRUTTUARIA DEGLI OBBLIGHI DI CUI
AGLI ATT. 1001 E SS. C.C. - ABUSI EX ARTR. 1015 C.C. - EFFETTI
Statuisce l'art. 1001 c.c. che "L'usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell'usufrutto, salvo quanto è disposto dall' articolo
995".
Per l'art. 1015 c.c., poi, "L'usufrutto può anche cessare per l'abuso che faccia
l'usufruttuario del suo diritto alienando i beni o deteriorandoli o lasciandoli andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni. [2] L'autorità giudiziaria può, secondo le circo-stanze, ordinare che l'usufruttuario dia garanzia, qualora ne sia esente, o che i beni siano locati o posti sotto amministrazione a spese di lui, o anche dati in possesso al proprietario con l'obbligo di pagare annualmente all'usufruttuario, pagina 4 di 21
durante l'usufrutto, una somma determinata ".
Richiamate le indicate norme, resta invero poco da illustrare: l'usufruttuaria NO
FI, che ha goduto – fino a quando non ne ha deciso l'abbattimento – anche del capannone antistante i due locali del Sig. EL DI, non sarà in grado verosimilmente di restituire gli immobili al termine dell'usufrutto così com'erano, salva rerum substantia.
Né pare possa dissentirsi dall'opinione dello scrivente che l'usufruttuaria abbia abusato nel bene e che ricorra pertanto l'ipotesi disciplinata dall'art. 1015 c.c., con conseguente sanzione della cessazione dell'usufrutto.