Corte d'Appello Milano, sentenza 03/07/2024, n. 603

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 03/07/2024, n. 603
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 603
Data del deposito : 3 luglio 2024

Testo completo


Sentenza n.603/202
N. R.G. 343/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa S M R Presidente est. dott.ssa S M Consigliera dott.ssa D M Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 276/2023, resa dal Tribunale di
Pavia, sezione lavoro, (est. dott.ssa F F), pubblicata il 5 ottobre 2023, promossa da: con gli avv.ti F C e M P_1
M ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Parma, Strada Repubblica n. 56 contro
, con l'avv. L L, elettivamente domiciliato in Milano, Corso CP_1
XXII Marzo n. 4, presso lo studio del difensore
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE e APPELLATA INCIDENTALE
Pagina 1
- in via preliminare: dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'improcedibilità o come meglio della domanda promossa dal signor dinnanzi al Tribunale di Pavia, Parte_2
Giudice del Lavoro, trattandosi di controversia devoluta alla competenza funzionale del
Tribunale di Pavia, Giudice del Fallimento;

- in via principale, nel merito: rigettare, per i motivi tutti di cui in narrativa, ogni domanda promossa dal signor nei confronti di in Parte_2 Parte_1
quanto improcedibile, inammissibile, infondata o come meglio;

- Sempre e comunque con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario (15%), C.P.A. ed I.V.A. come di legge”.
Per la PARTE APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
In via preliminare pregiudiziale accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per i motivi di cui in narrativa con ogni conseguenziale statuizione;

In via principale nel merito rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, per tutte le ragioni dedotte in narrativa, l'appello proposto dalla società avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Pavia Sezione Lavoro n. 276/2023 RG 1066/2020 e per l'effetto, confermarla integralmente in ogni sua statuizione;

In accoglimento dell'appello incidentale: in parziale riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui non riconosce integralmente l'orario di lavoro straordinario richiesto in ricorso e ove statuisce la non debenza dell'indennità di trasferta, condannare l'appellante a corrispondere al sig. la somma di euro 14.703,10, oltre euro 1.305,45 a titolo di CP_1
TFR, o la maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'istruttoria o che verrà ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi e rivalutazione.
Nonché, sempre in parziale riforma della sentenza di primo grado, liquidare integralmente le spese legali del primo grado nella ulteriore misura di euro 1.500,00, oltre rimborso forfettario e accessori di legge. in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa ex DM 55/2014 del presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
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Il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 276/23, dato atto della
Con intervenuta conciliazione della causa tra il ricorrente e le convenute e e della Parte_3
rinuncia del ricorrente alla domanda nei confronti di fallita, che Controparte_3
comunque doveva ritenersi improcedibile, ha in parte accolto il ricorso proposto da CP_1
, già dipendente dal novembre 2017 al maggio 2019 di Number one Logistics Group spa
[...]
con mansioni di autista e inquadramento al livello 3S del CCNL autotrasporti merci e logistica, condannando la nella sua qualità di committente e debitrice solidale ex Pt_1 art 29 d lgs 276/2003 al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 7.062,17 a titolo di differenze retributive per ore di lavoro straordinario e relativa incidenza sul TFR. Ha invece respinto la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di trasferta per mancata allegazioni dei presupposti. Ha compensato le spese di lite nei limiti della metà e condannato la società resistente al pagamento delle spese di lite residue liquidate in € 1.500,00 oltre accessori e spese generali.
Il giudice a quo, dopo aver svolto istruttoria testimoniale, richiamata la giurisprudenza di legittimità sulla differenza tra appalto e trasporto- ha qualificato il contratto del 3 maggio
2018, prodotto sub doc 4 da e denominato “Contratto di Parte_1 trasporto”, quale contratto di appalto di servizi di trasporto sottolineando che nella fattispecie
“si è in presenza di un'apposita organizzazione in relazione all'importanza e alla durata dei trasporti da effettuare. Infatti ogni giorno a decorrere dal 3.5.2018 gli autisti della
[...]
eseguivano una pluralità di prestazioni consistenti in una serie di trasporti collegati CP_3
al raggiungimento di un risultato complessivo e non una serie di sporadiche ed episodiche prestazioni di trasporto. A ciò si aggiunga la durata e costanza nel tempo delle prestazioni dedotte in contratto (che era a tempo indeterminato vd art 16) poiché queste non si esaurivano in sporadiche ed episodiche prestazioni di trasporto, ma andavano ad integrare un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente;
inoltre era prevista la prestazione aggiuntiva della gestione dei pallet (art 11) nonché, a richiesta, il carico e lo scarico. In relazione alla entità del servizio svolto si vedano le due fatture oggetto di decreto ingiuntivo del febbraio 2020 richiesto dalla allora in bonis nei confronti Controparte_3
della Number One Logistics Group relative ai mesi di maggio e luglio 2019 rispettivamente di euro 83628,17 e di euro 23114,12.
L'esame di tutti gli elementi denota la preponderanza della dimensione organizzativa del servizio-trasporto su quella del mero trasferimento di merce da un luogo ad un altro, caratterizzante il contratto di trasporto. Gli stessi trasferimenti veri e propri delle merci, lungi dall'essere programmati singolarmente e di volta in volta, si inseriscono in un piano
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organizzativo ed esecutivo unitario che ne comporta la predeterminazione e, poi,
l'effettuazione seriale e continuativa sulla base delle indicazioni e delle esigenze del committente.
Il giudice di prime cure ha quindi ritenuto applicabile l'art 29 del d.lgs 276/2003.
Nel merito, esaminata la domanda svolta dal ricorrente, che aveva dedotto “ che a far data dal mese di Maggio 2018 sino a gennaio 2019, sempre alle dipendenze di Controparte_4
aveva prestato la propria attività di trasportatore presso la committente Parte_1
lavorando dal lunedì al venerdì dalle ore 6.00 alle ore 20.00 e così per oltre 70
[...] ore alla settimana “, ha ritenuto che i testi escussi avevano confermato lo svolgimento di un orario di 60 ore settimanali per l'intero periodo, e cioè un numero minimo di 12 ore al giorno per 5 giorni la settimana.
Ha quindi effettuato il conteggio delle differenze dovute sulla base delle buste paga in atti.
Ha invece respinto la domanda di indennità di trasferta “non essendo stati neppure allegati i presupposti per la debenza della stessa”.
Avverso la sentenza ha proposto appello Number one Logistics group spa (infra, per brevità
Number 1) per 3 motivi.
Con il primo motivo ha censurato la sentenza “per erronea qualificazione del rapporto contrattuale tra Number one e ” Evidenziando che il primo giudice, Controparte_3
nonostante il nomen iuris di contratto di trasporto, aveva erroneamente ritenuto sussistenti i connotati rilevatori di un contratto di appalto di servizi di trasporto non considerando: la brevità del rapporto (sei mesi)
l'assenza di sistematicità dei trasporti che venivano affidati a , Controparte_3
l'assenza di esclusività
Con il secondo motivo ha lamentato il malgoverno del materiale istruttorio, avendo il tribunale ritenuto provato che il ricorrente avesse lavorato 13 ore al giorno per 5 giorni la settimana basandosi unicamente sulle dichiarazioni dei testi, senza rilevare la inattendibilità dei medesimi, i quali avevano instaurato giudizi analoghi avanti i tribunali e di Pavia e di
Parma formulando le stesse domande ed essendo anche assistiti dallo stesso avvocato. Ha anche evidenziato che i testi erano autisti che viaggiavano su separati veicoli e non potevano sapere cosa facesse minuto per minuto il collega.
Con il terzo motivo ha contestato i conteggi contenuti nella sentenza impugnata che erano stati formulati senza tenere conto che dalle buste paga in atti emergeva la retribuzione di
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€ 1667,37 da maggio 2018 a novembre 2018 e non, come indicato in sentenza da maggio a settembre 2018
€ 1692,37 a dicembre 2018 e gennaio 2019b e non, come indicato in sentenza da ottobre a gennaio 2019
L'appellante chiedeva quindi l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
ha resistito in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello CP_1
per violazione degli artt. 342 cpc (per mancanza di chiarezza e sinteticità degli atti processuali) , 434 cpc (per mancato rispetto dei requisiti di legge: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata);

345 cpc (divieto di nova, avendo Number 1 per la prima volta con il ricorso in appello, mosso una contestazione nel merito dei conteggi relativa all'erroneità della paga base utilizzata dal
Giudice per la riquantificazione delle differenze in sentenza).
Nel merito ha replicato alle doglianze avversarie e ha interposto appello incidentale avverso i capi della sentenza con i quali il primo giudice:
-ha limitato a 13 ore settimanali lo straordinario accertato, riconoscendo un orario di 60 ore settimanali anziché di 70 ore, come i testi avevano dichiarato, a fronte di un orario ordinario massimo di 47 ore settimanali
-ha respinto la domanda di pagamento dell'indennità di trasferta, di cui all'art 11 bis del
CCNL che prevede per il personale viaggiante inquadrato al livello 3S: “il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 62, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CE 561/06, 3821/85 e 165/2014, la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali”.
all'art 62 del CCNL (doc 18 fascicolo del ricorrente I grado) che prevede:
“Il personale viaggiante di cui agli articoli 11 e 11 bis, nonché il personale ad esso affiancato comandato a prestare servizio extra urbano, oltre alla normale retribuzione globale giornaliera, ha diritto ad una indennità di trasferta in relazione al tempo trascorso in territorio extra urbano. A decorrere dall'1.9.2007 le misure dell'indennità di trasferta sono le seguenti: 1 – per i servizi in territorio nazionale.
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EURO dalle 6 alle 12 ore 20,60 dalle 12 alle 18 ore 31,82 dalle 18 alle 24 ore 39,96
…I suddetti importi giornalieri sono incrementati dalle seguenti somme riferite a ciascuna fascia temporale e tipologia di servizio nazionale ed internazionale:
• euro 0,60 dall'1 gennaio al 31 dicembre 2014
• euro 0,60 dall'1 gennaio al 31 dicembre 2015
Per le imprese di cui all'art.11 quater, comma 2, gli incrementi di cui sopra si considereranno automaticamente assorbili nei valori delle forfettizzazioni delle trasferte contenute negli accordi aziendali.”
Ha infine richiesto la riforma della sentenza impugnata in punto di spese di lite, parzialmente compensate dal primo giudice.
La causa è stata discussa all'udienza del 10-06.2024 e la Corte ha deciso come da dispositivo trascritto in epigrafe.
Preliminarmente ritiene il Collegio che l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c., pur nel testo novellato dall'art. 54 DL n. 83/12 convertito nella legge 7/8/12 n.134, debba essere disattesa. Infatti, la Difesa di parte appellante ha adeguatamente indicato le parti della motivazione di primo grado che la stessa intendeva censurare, formulando specifiche critiche al percorso argomentativo della gravata sentenza ed evidenziando in modo idoneo le invocate modifiche alle statuizioni in essa contenute. Del resto, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni
a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. SS. UU. n. 27199/17).
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Ciò premesso, l'impugnazione proposta da 1 – sia pure ammissibile – è tuttavia Pt_1
nel merito infondata, al pari del gravame incidentale avanzato dal sig. : entrambi gli Pt_2
appelli vanno, pertanto, respinti, per le ragioni di seguito esposte.
Con riferimento al primo motivo di appello, ha sostenuto l'inapplicabilità della Pt_1 disciplina di cui all'art. 29 co. 2 d.lgs. 276/2003 al caso di specie, in quanto il contratto che la stessa aveva in essere con diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, Controparte_3
non sarebbe qualificabile come appalto, ma come contratto di trasporto.
A tale riguardo si osserva che sulla differenza tra il contratto di appalto e il contratto di trasporto questa Corte si è pronunciata con sentenza n. 1793/2019 le cui motivazioni si condividono e qui si richiamano ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c.
“Giova in proposito rammentare come, per consolidata giurisprudenza, la distinzione fra le due figure contrattuali sopra indicate si fonda sul fatto che solo nell'appalto si configura un accordo di carattere unitario, mediante il quale le parti pianificano l'esecuzione di un servizio, costituito da una serie di trasporti da effettuarsi in via continuativa, da parte di soggetto dotato di idonea organizzazione imprenditoriale, con rischio economico a proprio carico.
Il contratto di trasporto ha, invece, per oggetto il singolo trasferimento di persone o cose da un luogo all'altro, che il trasportatore si impegna ad effettuare mediante una propria organizzazione di mezzi e di attività personali e con l'assunzione a suo carico del rischio dello specifico trasporto, nonché della direzione tecnica dello stesso
In tal senso si è costantemente pronunciata la Corte di Cassazione, affermando che: “è configurabile un appalto di servizi di trasporto (e non un mero contratto di trasporto) ove le parti abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con
l'apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore, l'esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative (nella specie, il trasporto, con annesso scarico e consegna, dei pali per le linee elettriche gestite dall'ENEL) in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente” (Cass.
14.7.2015, n. 14670;
conf. Cass. 17.10.1992, n. 11420).
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte secondo cui “La ricorrenza di un appalto, anziché di un contratto di trasporto, postula la presenza di un'apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l'esecuzione del contratto, in relazione all'importanza e alla durata dei trasporti da effettuare e che connotati rivelatori di detta organizzazione sono, normalmente, da individuarsi nella molteplicità e sistematicità dei trasporti, nella pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni,
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nell'assunzione dell'organizzazione dei rischi da parte del trasportatore (cfr. Cass. 14.7.2015
n. 14670, con richiamo a Cass., Sez. 1, 21 marzo 1980, n. 1902;
Cass., 29 aprile 1981, n.
2620);
che la presunzione di esistenza di un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto, anziché di una molteplicità di contratti di trasporto, può essere utilmente invocata qualora le modalità di esecuzione dei trasporti medesimi, e, in generale, il comportamento delle parti, siano tali da evidenziare, a prescindere dal contenuto formale dei negozi predisposti dalle parti, un rapporto contrattuale unico ed onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle rispettive prestazioni” (Cass., 11 maggio 1982, n. 2926)
e che, ai fini della configurabilità di un contratto di appalto nel servizio di trasporto, occorre attribuire rilievo ad una serie di elementi presuntivi rivelatori del carattere unitario delle prestazioni consistenti in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato che, ai fini della configurabilità di un contratto di appalto nel servizio di trasporto, occorre attribuire rilievo ad una serie di elementi presuntivi rivelatori del carattere unitario delle prestazioni consistenti in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, ma volto all'esecuzione di un servizio di trasferimento di carattere continuativo” (Cass. Civ., sez. lav., 13/07/2018, ord. n. 18751).
Con altra decisione (sentenza n. 424/21) questa Corte ha avuto modo di fissare i criteri che
presiedono alla distinzione tra contratto di appalto e contratto di trasporto: “In tema di differenza
tra contratto di trasporto e di appalto, è configurabile un contratto di appalto di servizio di
trasporto e non un semplice contratto di trasporto, allorché ci si trovi in presenza di un'apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l'esecuzione del contratto, in relazione
all'importanza e alla durata dei trasporti da effettuare. Connotati rivelatori di detta
organizzazione sono, normalmente, da individuarsi nella molteplicità e sistematicità dei trasporti,
nella pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, nell'assunzione
dell'organizzazione dei rischi da parte del trasportatore. La presunzione di esistenza di un
unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto, anziché di una molteplicità di contratti di trasporto, può essere utilmente invocata qualora le modalità di esecuzione dei trasporti
medesimi, e, in generale, il comportamento delle parti, siano tali da evidenziare, a prescindere
dai contenuto formale dei negozi predisposti dalle parti, un rapporto contrattuale unico ed onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle rispettive prestazioni”.
Ciò premesso, l'applicazione dei principi giurisprudenziali sopra esposti al caso di specie induce a ritenere la gravata sentenza immune da censure con riguardo all'operata qualificazione del contratto fra e formale datrice di lavoro Parte_1 Controparte_3 dell'appellante, essendo del tutto condivisibili le conclusioni del Tribunale laddove ha evidenziato
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“che, per il concreto svolgimento dei rapporti in essere tra e Number One Controparte_3
Logistics Group, ricorra proprio il contratto di appalto, anziché il semplice contratto di trasporto, in quanto si è in presenza di un'apposita organizzazione in relazione all'importanza e
alla durata dei trasporti da effettuare. Infatti ogni giorno a decorrere dal 3.5.2018 gli autisti
della eseguivano una pluralità di prestazioni consistenti in una serie di trasporti Controparte_3
collegati al raggiungimento di un risultato complessivo e non una serie di sporadiche ed
episodiche prestazioni di trasporto. A ciò si aggiunga la durata e costanza nel tempo delle
prestazioni dedotte in contratto (che era a tempo indeterminato vd art 16) poiché queste non si esaurivano in sporadiche ed episodiche prestazioni di trasporto, ma andavano ad integrare un
risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente;
inoltre era prevista la
prestazione aggiuntiva della gestione dei pallet (art 11) nonché, a richiesta, il carico e lo scarico.
In relazione alla entità del servizio svolto si vedano le due fatture oggetto di decreto ingiuntivo
del febbraio 2020 richiesto dalla allora in bonis nei confronti della Number Controparte_3
One Logistics Group relative ai mesi di maggio e luglio 2019 rispettivamente di euro 83628,17 e di euro 23114,12.
L'esame di tutti gli elementi denota la preponderanza della dimensione organizzativa del servizio-trasporto su quella del mero trasferimento di merce da un luogo ad un altro,
caratterizzante il contratto di trasporto. Gli stessi trasferimenti veri e propri delle merci, lungi dall'essere programmati singolarmente e di volta in volta, si inseriscono in un piano organizzativo ed esecutivo unitario che ne comporta la predeterminazione e, poi, l'effettuazione
seriale e continuativa sulla base delle indicazioni e delle esigenze del committente.
Alla luce di tali considerazioni il rapporto commerciale tra le parti convenute, già formalmente nominato come “contratto di trasporto”, deve essere qualificato come appalto di servizi di trasporto.”
Il contratto prodotto da parte appellata sub doc 4) del fascicolo Number 1di I grado prevede, infatti, all'art
esclusiva disponibilità di Number e contenenti prodotti o (merci) che Number 1 debba far trasportare o consegnare.”
Lo stesso contratto prosegue poi nel prevedere :
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Ebbene, dalla lettura del contratto emerge chiaramente che l'accordo regola nel dettaglio la realizzazione del servizio sia per quanto attiene la sua modalità di esecuzione (per la quale il
contratto rimanda all'apposito Manuale Operativo di ) sia per quanto concerne la durata Pt_1 della prestazione (il contratto è a tempo indeterminato e l'entità del servizio si desume dalle due fatture azionate in via monitoria (decreto ingiuntivo del febbraio 2020 richiesto dalla
[...]
allora in bonis nei confronti della Number One Logistics Group relative ai mesi CP_3
di maggio e luglio 2019 rispettivamente di euro 83628,17 e di euro 23114,12.);
l'oggetto non
è limitato alla prestazione di trasporto ma contiene altresì prestazioni accessorie, quali carico
e scarico e gestione dei pallets.
Infondato è anche il secondo motivo con cui Number 1, evidenziato che il Tribunale ha ritenuto provato che il sig. abbia lavorato 13 ore al giorno per 5 giorni alla settimana, e Pt_2
dunque 60 ore settimanali (13 ore settimanali di straordinario), ha censurato la sentenza per
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essersi il primo giudice basato unicamente sulle dichiarazioni rese da parte dei testimoni, che
a dire dell'appellante “non sono state adeguatamente vagliate dal Tribunale, se sol si considera l'evidente inattendibilità dei medesimi”
A tale proposito la Corte richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui
L'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, a norma dell'art. 246 cod. proc. civ., è quello giuridico, personale, concreto, che comporta la legittimazione a proporre l'azione ovvero ad intervenire in un giudizio, sicché la circostanza che penda una diversa, anche se analoga, controversia tra un teste e una delle parti in causa non vale a determinare la sussistenza di un interesse del teste nella causa nella quale deve deporre, mentre la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità del teste involgono un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.( Cass. Sez Lav. sent. n
9652/2003) (cfr. Cass. Sez. Lav, Sentenza n. 14612 del 23/06/2006)
Non è quindi sufficiente l'elemento oggettivo di avere instaurato un altro giudizio per privare di attendibilità le dichiarazioni del teste, ma è necessario che emergano altri elementi idonei ad inficiare il valore probatorio delle dichiarazioni, elementi che l'appellante non ha in alcun modo individuato e che a parere della Corte non emergono dal tenore delle dichiarazioni.
Con riferimento all'esito della prova, ha obiettato che “ I testimoni peraltro erano Pt_1 anch'essi autisti che viaggiavano su separati veicoli e non potevano certamente sapere, minuto per minuto, cosa facessero i colleghi. Essi hanno dichiarato che si sentivano per –di tanto in tano- via
telefono ma la difesa di ha ovviamente obiettato che anche in questo caso la Pt_1 testimonianza rimaneva episodica, non in grado di fornire prova circa la durata continuativa dell'impegno del signor , dei percorsi svolti, e della loro effettiva frequenza.” Pt_2
L'argomentazione difensiva non è a parere della Corte condivisibile.
I testimoni in merito alle ore di lavoro svolte dal ricorrente hanno dichiarato quanto di seguito trascritto:
-dipendente della dal 2017 al 2020 o 2021 “. Anche il Testimone_1 CP_3
ricorrnete ha lavorato per Number One per più di un anno penso dal gennaio febbraio 2019 al termine del suo rapporto. Si partiva da Cura e si tornava alla sera a Cura Parte_4
oppure si dormiva fuori. Quando si andava a parma alla o a Isola Rizza Parte_4 Pt_5
in provincia di Udine si dormiva là e si tornava il giorno dopo. Preciso che il committente nei
Con periodi di cui sopra non era sempre lo stesso. Poteva essere Number one o di e di Per_1
L'impegno lavorativo era da 12 a 14 ore al giorno di cui di guida erano 9-10. Parte_6
Si partiva alla mattina tra le 4 e le 6 e si tornava, quando si tornava tra le 18 e le 20.
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Lavoravo cinque giorni alla settimana. Credo anche . Talvolta si usciva anche al Pt_2
sabato. ……..
Tante volte ho incontrato il ricorrente alla Number e Isola Rizza per Number One, a Pisa a
Lucca a Massa presso i Carrefour.
ho lavorato per la dall'ottobre 2016 e mi sono dimesso nel 2020 Persona_2 CP_3
in dicembre, anzi il 20.12.2019
Ho lavorato insieme al ricorrente.
Ho svolto trasporti per Number One per circa un anno e sette mesi con termine alla data del licenziamento. Gli ultimi 10 mesi ho svolto trasporti soprattutto per GS. In particolare Con lavoravo tutta la settimana per e nel frattempo si facevano anche servizi per Number One.
Con In precedenza si lavorava di più con Number One ( ) e pochissimo per Pt_5
Stessa cosa per solo che lui si è dimesso prima Pt_2
Partivamo tutti da (Cura ) tra le due di notte e le sei di mattina a seconda Pt_7 Parte_4
della destinazione e si tornava ad ore diverse a seconda della partenza. Si lavorava più o meno 15 16 ore giornaliere.
Le destinazioni erano più o meno le stesse per tutti gli autisti: Massa, Lucca, Pordenone,
Veneto, Piemonte. Number One era la committente per i trasporti di merce da ai Pt_5
depositi dei supermercati o ad altre sedi di . Il ricorrente faceva gli stessi giri con Pt_5
Number One
Con GS spa il ricorrente ha lavorato per meno tempo di me. Si caricava al deposito di
e di Massalengo (LO) e si portava la merce nei punti vendita di Carrefour. Nel Per_1
Con documento di trasporto c'era scritto e noi scaricavamo ai punti vendita Carrefour.
Dipendente Nord dal novembre 2018 a dicembre 2019 come Parte_8 CP_3
autista. “Fino a giugno 2019 sono stato addetto ai trasporti per Number One.
Con Poi da giugno a dicembre per
Conosco . L'ho conosciuto alla Nord . CP_1 CP_3
abbiamo lavorato per qualche tempo tutti e due per i trasporti Number One.
Ogni tanto partivamo insieme dalla sede della Nord . Ogni giorno la partenza era ad CP_3
una ora diversa tra le 4 e le sei di mattina.
La sera tornavamo, anzi tornavo tra le 19 e le 21. Ero impegnato circa 15 ore al giorno. Le indicazioni erano di non lavorare oltre le 15 ore altrimenti si doveva dormire sul camion.
Si lavorava dal lunedi al sabato. Una-due tre sere la settimana rimanevo fuori a dormire.
Talvolta alla sera vedevo il presso la sede. Non mi ricordo a che ora, quando Pt_2
rientravamo. Gli orari degli autisti erano diversi perché le destinazioni erano diverse.
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Ogni giorno ci cambiavano le destinazioni. Non sempre si stava fuori quindici ore. Ogni tanto si facevano anche mansioni di carico e scarico. Non mi ricordo con che frequenza,
Talvolta il mi diceva di fare un carico anche oltre le 15 ore e di ritirare la scheda Persona_3
dal tachigrafo in modo da evitare la registrazione.
dal gennaio 2019 a luglio 2019 come autista.- Parte_9 CP_4
Con Ho svolto trasporti per Number One e poi per
Presso la Nord ho conosciuto il ricorrente. CP_3
Alla mattina capitava che partissimo insieme tra le 5 e le 6. Ognuno con destinazioni diverse.
Capitava che ci incontrassimo al carico presso Number One oppure a Parma alla . Pt_5
Ogni tanto si tornava alla sede della Nord a volte si dormiva sul camion. Si dormiva CP_3
sul camion quando il carico era a tarda serata oppure quando si aspettava tanto allo scarico.
So che dovevamo fare per forza 11 ore di pausa due volte alla settimana . Per questo avevamo un impegno lavorativo di circa 13 ore al giorno. Sono stato assunto il 4 gennaio
2019. Non ricordo quante volte ho incrociato il ricorrente nel gennaio 2019. Alla sera quando si tornava l'orario era tra le 19/20. Talvolta ho visto il ricorrente tra le 19 e le 20.
L'av L chiede che il giudice formuli la seguente domanda al teste: “facevate anche carico/scarico merci?”
Ho una causa in corso con presso il tribunale di Parma per Parte_10 CP_3
differenze retributive.
Nel periodo novembre 2018-gennaio 2019 lavoravo per come autista. Le mie Controparte_3
destinazioni nel periodo erano Number One di paullo, Number One di Pioltello, Fornovo
(PARMA) per , Castiglione dello Stiviere sempre per , Isola Rizza (sempre per Pt_5 Pt_5
Number One)
in quel periodo faceva gli stessi giri, si lavorava a turni sulle stesse destinazioni. Si Pt_2
partiva ad es da al mattino presto tra le 5 e le sei. Si andava a Pioltello e Parte_11
poi a Parma e poi nuovamente a Pioltello o a Basiano e si tornava a Pavia alle 20,21 di sera.
Se a Parma ci facevano aspettare molto per caricare/scaricare dormivamo là. Tutti i giri comportavano una partenza alle 5-6 del mattino e un ritorno alle 20/21 se non si dormiva fuori.”
Alla luce delle riportate dichiarazioni appare corretta la valutazione del primo giudice che ha ritenuto provato, in via prudenziale, l'orario di 12 ore giornaliere, dalle 6 alle 18 per cinque giorni alla settimana e dunque 60 ore settimanali, delle quali 13 ore settimanali di straordinario. Tale orario è stato riferito dal teste e ha trovato conferma nelle Testimone_2
dichiarazioni di tutti gli altri testi, che hanno anzi riferito un maggior orario.
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Con il terzo motivo l'appellante ha contestato la quantificazione delle somme dovute a titolo di differenze retributive, quali riportate nei conteggi allegati al ricorso .Più in particolare,
l'appellante ritiene che “il signor risulta aver percepito una paga base di euro 1.667,37= Pt_2
a far tempo dal mese di maggio 2018 e fino al mese di novembre dello stesso anno;
di contro, nel mese di dicembre 2018 e gennaio 2019, la paga base ammontava a euro 1692,37=.
È quindi sufficiente un mero calcolo matematico per dimostrare che la somma riconosciuta dal giudice di prime cure è eccessiva”.
L'argomentazione difensiva svolta solo in appello introduce una causa petendi del tutto nuova
e diversa da quelle poste a base delle proprie pretese nel primo grado di giudizio, la cui formulazione in grado di appello deve ritenersi preclusa.
Solo nelle conclusioni, e quindi in mancanza di qualsiasi allegazione in fatto e in diritto, ha riproposto l'eccezione di improcedibilità delle domande trattandosi di Pt_1
controversia devoluta al giudice fallimentare. L'eccezione è inammissibil per non avere
l'appellante formulato alcuna censura specifica e, in ogni caso, è infondata alla luce del principio secondo cui “Nel regime delineato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella formulazione dettata dall'art. 4, comma 31, lett. b), della l. n. 92 del 2012, il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori, con riferimento alle prestazioni eseguite nella vigenza di tale normativa;
tuttavia, nell'ipotesi di fallimento del subappaltatore, non è devoluta alla cognizione del tribunale fallimentare la domanda proposta dall nei confronti del solo committente, coobbligato solidale "in bonis", poiché CP_5
la partecipazione del subappaltatore sottoposto a procedura concorsuale, evocato in giudizio in applicazione dell'articolo citato, non rende operante la "vis attractiva" della procedura - con la conseguente improcedibilità delle azioni intraprese nella sede ordinaria -, non potendo la pronuncia giudiziale incidere sulla massa e influire sulla "par condicio creditorum". (Cass.
Sez. L - Ordinanza n. 13236 del 15/05/2023)
L'appello principale va quindi respinto.
Infondati sono anche i due motivi di appello incidentale formulati dalla difesa del sig. . Pt_2
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Con riferimento all'orario di lavoro, la Corte, richiamando quanto esposto in relazione al secondo motivo di appello principale, condivide le conclusioni a cui è pervenuto il giudice di prime cure che, aderendo al principio affermato dalla Corte di Cassazione con sent.
6623/2001, secondo cui “I fatti costitutivi del diritto al compenso per lavoro straordinario devono essere provati dal lavoratore e non può farsi ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 432 cod. civ.;
peraltro, il giudice può legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione "minimale" delle ore prestate in aggiunta all'orario normale.” ha ritenuto di considerare l'orario minimo risultante dalle deposizioni sopra riportate.
Poiché dunque il lavoro straordinario deve essere provato rigorosamente, deve pertanto ritenersi provato un orario di 12 ore al giorno ovvero dalle 6:00 - 18 dal lunedì al venerdì, non essendovi prova che ogni giorno di lavoro l'orario fosse superiore.
Con un secondo motivo di appello incidentale ha censurato la sentenza per carenza di Pt_2
motivazione e omesso esame delle prove orali evidenziando che, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, il ricorso introduttivo conteneva allegazioni sufficienti per accertare la spettanza dell'indennità di trasferta di cui all'.art. 62 ccnl,, domanda che erroneamente il Tribunale aveva respinto.
L'art. 62, comma 3, CCNL trasporto logistica – parte speciale prevede che “ 3. Il personale viaggiante di cui agli articoli 11” – nel quale rientra il 3°livello Super junior e 3° livello
Super – “ e 11 bis, nonché il personale ad esso affiancato comandato a prestare servizio extra urbano, oltre alla normale retribuzione globale giornaliera, ha diritto ad una indennità di trasferta in relazione al tempo trascorso in territorio extra urbano. A decorrere dall'.
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