Corte d'Appello Bari, sentenza 06/05/2024, n. 657

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bari, sentenza 06/05/2024, n. 657
Giurisdizione : Corte d'Appello Bari
Numero : 657
Data del deposito : 6 maggio 2024

Testo completo

RG. n. 939/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. ssa Ernesta Tarantino Presidente
2) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel.
3) Dott. Luca Ariola Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 939/2023
TRA in persona del Direttore Parte_1
Generale e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Ancora Luciano;

-Appellante -
E
(25.01.1971-BARI), rappresentato e difeso Controparte_1 dagli Avv. ti Laronca Luca Battista e Longo Maria Carmela;

-Appellato-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 20.02.2023 il Tribunale del lavoro di Bari ha così statuito sulla domanda proposta da , dipendente della s.r.l. Controparte_1
con qualifica di operaio e mansione di operatore Parte_1
d'esercizio (par. 183 del : «accoglie la domanda e, Organizzazione_1 per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente a percepire durante i periodi di ferie annuali una retribuzione inclusiva di indennità di presenza, ulteriore indennità di presenza, indennità di interruzione turno, diaria ridotta A/3, indennità agente unico/monoagente, ad eccezione del buono pasto;
condanna la “ al pagamento in favore del ricorrente delle Parte_1 differenze retributive per i predetti titoli, pari ad € 2.320,13, oltre accessori come per legge;
condanna la soccombente resistente al pagamento di una metà delle spese di lite, metà già liquidata in € 800,00 per compenso, oltre r.f., i.v.a. e c.a.p., con distrazione in favore dei procuratori anticipatari, compensando

l'altra metà». Con ricorso ex art. 414 c.p.c., difatti, aveva chiesto che Controparte_1
fosse accertato il proprio diritto all'inclusione nella retribuzione ordinaria dovuta per le ferie annuali anche dei compensi (calcolati sulla media dell'anno precedente o dell'altro periodo ritenuto di giustizia) maturati a titolo di indennità di presenza, ulteriore indennità di presenza, indennità di interruzione di turno, diaria ridotta A/3, indennità agente unico/mono agente e buono pasto previa- ove necessario- disapplicazione di eventuali norme o contratti collettivi in contrasto con la citata Direttiva Europea n. 88 del 2003, così come Parte interpretata dalla CGUE, con la conseguente condanna di al pagamento della somma di € 3.104,45, quali differenze retributive maturate a far data dal 2016, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
2. Avverso detta sentenza, che ha accolto in toto la prospettazione attorea, escludendo soltanto l'indennità per buoni pasto, con ricorso depositato in data 09.08.2023, ha interposto appello per i motivi Parte_1 che di seguito si riepilogano e si valutano. ha resistito depositando memoria difensiva del Controparte_1
03.04.2024, chiedendo il rigetto della sentenza gravata.
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado.
In data odierna, all'esito della pubblica udienza, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE
3. I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi.


3.a.
Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione di legge e
l'omessa pronuncia su di un punto decisivo della domanda censurando la sentenza impugnata laddove ha omesso di esaminare l'eccezione, già sollevata in primo grado, di nullità del ricorso introduttivo della lite per genericità e indeterminatezza della domanda, in violazione dell'art. 414 c.p.c. Parte

3.b.
Con il secondo motivo censura quella parte di sentenza in cui il
Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione dei crediti di lavoro rivendicati. La società si duole del fatto che il Giudice di prime cure non ha considerato che la prescrizione decorre anche in costanza di rapporto, giacché la riforma Fornero non aveva “depotenziato” le garanzie dell'art. 18 stat. Lav. Pertanto, assume l'appellante che “la prescrizione decorra dalla notifica del ricorso, non potendosi riconoscere, nel caso di specie, alcun effetto interruttivo ai documenti depositati da controparte, ai quali occorre riconoscere soltanto un carattere generico, inidoneo a consentire all'interprete di individuare l'effettività della pretesa avanzata”. Parte

3.c.
Con il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 7 della
Direttiva CE n. 88/2003, nonché l'erronea presupposizione, da parte del
Tribunale di Bari, degli elementi di fatto e di diritto posti a base della do-manda. Parte addebita al Tribunale di non aver colto che l'intero impianto della giurisprudenza sovranazionale poggia sul fatto che la retribuzione percepita durante le ferie dev'essere tale da non indurre lavoratore a non esercitare il suo diritto alle ferie;
rileva che nella specie la retribuzione percepita durante le ferie
è congrua poiché rispettosa del principio secondo cui durante tale periodo il lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione c.d. normale che, tuttavia, non coincide con quella ricevuta durante il periodo di lavoro;
osserva che solo laddove la sproporzione fosse stata tale da creare uno squilibrio economico significativo tra le retribuzioni dei due periodi considerati il primo Giudice avrebbe dovuto applicare i principi di derivazione comunitaria, ma evidenzia che nella specie non ricorre tale presupposto giacché – come affermato in ricorso – la differenza è di poco più di un migliaio di euro nell'arco di circa quattro/cinque anni.


3.d.
Nel quarto motivo si denuncia l'erroneità della decisione gravata per non aver valorizzato il ruolo della contrattazione collettiva.
Nella doglianza si evidenzia innanzitutto che la retribuzione degli autoferrotranvieri è disciplinata dalla contrattazione collettiva e che rispetto a tale contrattazione l'unico sindacato ammissibile è quello di conformità delle relative previsioni rispetto ai parametri fissati dall'art. 36 Cost.;
si deduce che le disposizioni contrattuali che individuano la retribuzione spettante durante le ferie dagli artt. 5 e 6 del c.c.n.l. del 23 luglio 1976 e successive modifiche, in base alle quali rilevano, ai fini del diritto all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione feriale, gli emolumenti corrisposti con il carattere della continuità e della fissità, con esclusione quindi dei premi e delle indennità corrisposte in modo saltuario o variabile, come peraltro ribadito dall'art. 1 dell'Accordo Nazionale del 12 marzo 1980;
si ribadisce che l'azienda aveva sempre corrisposto ai lavoratori la retribuzione feriale attenendosi rigorosamente alle disposizioni dei contratti collettivi di categoria, per cui non le poteva essere addebitato alcun inadempimento. Parte

3.e.
Tramite la quinta censura chiede la riforma della sentenza impugnata laddove ha affermato che le indennità indicate in ricorso (cioè: indennità di presenza, indennità di ulteriore presenza, indennità di interruzione di turno, diaria ridotta A/3, indennità agente unico/monoagente) sono indennità intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni assegnate al lavoratore, al suo stato e alla qualifica professionale rivestita, e si tratta di emolumenti percepiti con continuità e in modo non occasionale. L'appellante sottolinea, in particolare che:
a) l'indennità di trasferta e di diaria ridotta, prevista dall'art. 20 del CCNL
23.7.1976, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non è
intrinsecamente collegata ad una specifica mansione, ma può essere percepita
“trasversalmente” da personale di diverso inquadramento, allorquando si verifica il presupposto dell'allontanamento dalla residenza di servizio;
b) l'indennità di interruzione turno, prevista dall'accordo aziendale dell'1.8.1997, non compensa alcuna particolare mansione o attività specifica, atteso che la prestazione lavorativa è comunque retribuita regolarmente ed indipendentemente dall'interruzione del turno. Detta indennità è diretta unicamente a “risarcire” il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del nastro lavorativo. Conseguentemente, detta indennità, alla quale deve attribuirsi natura risarcitoria in senso lato dev'essere esclusa ai fini del calcolo della retribuzione feriale;
c) l'indennità di presenza e ulteriore indennità di presenza sono vincolate alla presenza in servizio e non fanno parte della retribuzione normale;

d) indennità agente unico non fa parte della retribuzione feriale perché le mansioni di vendita e verifica titoli di viaggio rientrano in altri profili professionali. Parte In conclusione, la sottolinea che le indennità indicate non costituiscono “indennità fisse” secondo la definizione di cui all'art. 22 del RD n. 148/1931, trattandosi di compensi corrisposti soltanto in via eventuale, nel caso di svolgimento di attività lavorativa in circostanze particolari e al verificarsi di specifici presupposti, ovvero correlati all'effettiva presenza in servizio e, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non intrinsecamente correlate con lo status personale e professionale del lavoratore.


3.f.
Con il sesto motivo si censura la sentenza impugnata laddove afferma il diritto del lavoratore all'inclusione nella retribuzione feriale delle voci retributive c.d. variabili, da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute. Parte deduce che tale statuizione è in palese contrasto con il principio di ordine generale in tema di obbligazioni contrattuali, sancito dall'art. 1346 c.c., secondo cui l'oggetto della prestazione deve essere determinato o de- terminabile, rammentando che l'ammontare della retribuzione feriale dev'essere determinato ex ante, altrimenti alcun inadempimento può essergli imputato.


3.g.
Mediante il settimo motivo la società ha contestato la sentenza impugnata in relazione alla quantificazione delle somme
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