Corte d'Appello Roma, sentenza 02/01/2025, n. 5

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 02/01/2025, n. 5
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 5
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4499 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
09/05/2024, vertente
TRA
D'DR NC (c.f. [...]), difeso dall'Avv.
FAILLACE TERESA MARIA (c.f. [...]);

APPELLANTE
E
VI AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI
INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA (c.f. 05678721001),
difesa dall'Avv. BALAS GIAMPAOLO (c.f. [...]), unitamente all'Avv. MORIELLI MARCO DR ([...]);

APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 23135/2019 emessa dal Tribunale di
Roma in data 03/12/2019.
Conclusioni dell'appellante: “… riformare l'impugnata sentenza accogliendo
l'opposizione all'ingiunzione fiscale proposta e, per l'effetto:- accertare e dichiarare non dovute le somme oggetto di ingiunzione, per le motivazioni esposte in narrativa. Con rifusione delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore della sottoscritta, procuratore anticipatario.”.
r.g. n. 1 Conclusioni dell'appellata: “Rigettare l'appello in quanto infondato per i motivi
e le ragioni esposte, con la integrale conferma della Sentenza del Tribunale di Roma impugnata n. 23135/2019 pubblicata il 03.12.2019;
- Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite, iva e cpa.”.
FATTO E DIRITTO
Oggetto del presente appello è la sentenza del tribunale di Roma che ha respinto l'opposizione a ingiunzione ex art. 3 R.D. 639/10 emessa da IN per il pagamento di €23.155,48, somma relativa a benefici erogati ai sensi del D.Lgs. n.
185/2000 per agevolazioni di autoimpiego.
L'interessato aveva eccepito la nullità della notifica dell'ingiunzione, la sua
inammissibilità per mancanza di requisiti formali, la prescrizione del diritto e
l'illegittimità della revoca del finanziamento. Il Tribunale ha rigettato tutte le eccezioni sollevate dall'attore, ritenendo che IN avesse agito legittimamente
nella revoca del finanziamento e nell'emissione dell'ingiunzione.
Era accertato, infatti, che CO D'RE non aveva rispettato gli
obblighi contrattuali cessando l'attività finanziata prima dei cinque anni previsti, giustificando così la revoca del finanziamento e il recupero
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