Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/03/2025, n. 73
Sentenza
7 marzo 2025
Sentenza
7 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 280/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 280/2023 promossa da:
INAIL rappresentato e difeso dall'avv. D'ILIO PAOLA e dall'avv. CICCOLA MANUELA elett. dom.to in C/O INAIL VIA PIAVE N. 25 60100 ANCONA
APPELLANTE/I contro
NN AR (Vedova AN NC) rappresentato e difeso dall'avv. MAROZZI
SERGIO elett.te dom.to a Civitanova Marche (MC), Contrada Maranello n. 16
APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti
M O T I V A Z I O N E L'INAIL impugna la sentenza n. 209 del 26.9.2023, notificata il 5.10.2023, con la quale il
Tribunale di Macerata riconosceva alla ricorrente IN MA la rendita ai superstiti in relazione alla morte del coniuge della stessa, AN NC, condannando quindi l'INAIL a corrisponderle le prestazioni di legge e le spese legali.
Ritiene l'Istituto che la sentenza sia errata in rapporto al riconoscimento della sussistenza di un nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dal NC e la patologia che lo ha condotto al decesso e, conseguentemente, anche in relazione alla condanna dell'INAIL alle spese del giudizio di primi grado e della CTU.
Secondo l'appellante il CTU avrebbe raggiunto il suo convincimento, relativo alla sussistenza pagina 1 di 5
del nesso causale, sul presupposto del tutto sbagliato o, comunque, mai dimostrato che l'assicurato fosse stato esposto a sostanze che per la loro qualità e quantità avrebbero causato l'insorgere della leucemia mieloide acuta (in particolare esposizione al benzene). Chiede, pertanto, che in riforma della sentenza impugnata, la domanda della vedova sia respinta.
Si è costituita nel presente grado l'appellata, ritenendo l'appello infondato, stante la correttezza delle conclusioni raggiunte dal CTU nominato in primo grado.
La Corte ha disposto il rinnovo della consulenza tecnica e, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere. L'appello, all'esito del deposito della nuova CTU, si deve ritenere infondato. Il CTU nominato, dott. Valsecchi, ha, infatti, preliminarmente accertato che “Dall'esame della documentazione sanitaria e degli atti del processo di primo grado emerge che nell'estate del 2000 presso l'Ospedale di Civitanova Marche il sig. SI era riscontrato affetto da leucemia acuta mieloide
(LAM13 M2 secondo classificazione FAB), confermata con agoaspirato midollare del 01.08.2000 e con biopsia osteo-midollare (BOM) refertata il 08.08.2000, e sottoposto a trattamento poli-chemioterapico.
Essendo emersa la disponibilità come donatrice della sorella, con istocompatibilità HLA totale, era sottoposto a trapianto allogenico di cellule staminali periferiche da donatore HLA identico durante ricovero protrattosi dal 08.01 al 02.02.2001”. Successivamente, tuttavia, si verificava una recidiva leucemica e si manifestava una malattia acuta da rigetto (GVHD14) sicché il quadro clinico generale rapidamente peggiorava e in data 27.05.2001 avveniva il decesso per insufficienza renale acuta.
Il CTU ha, poi, così ricostruito la storia lavorativa del dante causa: “Da copia del libretto di lavoro, rilasciato nel 1980, si apprende che il sig. NC aveva lavorato dal 09.06.1980 al 30.06.1994 presso la ditta Società Gestioni Industriali s.p.a. (SGI) di Civitanova Marche come operaio, dal
04.10.1995 al 14.05.1996 presso la ditta MO.FO.PA. s.r.l. di Civitanova Marche come operaio e dal
03.06.1996 presso la ditta Miglianesi e D'Angelo di Civitanova Marche. Nel procedimento di primo grado, nell'udienza del 20.12.2022 erano raccolte prove testimoniali: un collega di lavoro presso la ditta SGI riferiva relativamente al lavoro prestato dal sig. NC dal 1980 al 1992; un collega di lavoro riferiva relativamente al lavoro prestato dal sig. NC presso la ditta MO.FO.PA dal 1997 al
2001”. Il CTU ha, poi, osservato che “Dal punto di vista clinico, la leucemia acuta è esordita nel sig. NC all'età di 52 anni, vale a dire in una età più precoce di quella che si osserva nella maggioranza dei casi. Infatti, l'età media alla diagnosi è di 67 anni e l'incidenza cresce al progredire dell'età passando da 1,7/100.000 nei soggetti con età inferiore a 65 anni a 15,9/100.000 in quelli di età superiore a 65 anni.