Corte d'Appello Roma, sentenza 02/02/2024, n. 379

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 02/02/2024, n. 379
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 379
Data del deposito : 2 febbraio 2024

Testo completo

9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. G Z Presidente rel.
- dott. I P Consigliere
- dott. A L Consigliere all'udienza del 30/01/2024 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2009/2022 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. AVVOCATURA Parte_1
GENERALE DELLO STATO - ROMA
APPELLANTE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. TRIPALDI GAETANO Controparte_1
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 549/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il
24.1.2022


P.Q.M

.

In parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma, condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato di euro 8527,85 oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 2.400 oltre Cpa e Iva per il primo grado e in euro 2.800 oltre Cpa e Iva per il presente grado, con distrazione in favore del procuratore dell'appellato, dichiaratosi antistatario. Roma, lì 30/01/2024
Il Presidente
Dr. G Z


FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2/10/2020 al Tribunale di Roma, ha allegato di essere Controparte_1
stato recluso presso il carcere di Tolmezzo e di aver svolto attività lavorativa in qualità di detenuto lavorante dal settembre 2015 ad ottobre 2017, con mansioni di scopino nei primi 14 mesi di detenzione e, nel prosieguo, di aiuto cuciniere, nonché di aver percepito compensi non adeguati a quelli previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento ( e ) Org_1 Organizzazione_2
anche tenendo conto della riduzione di 1/3 prevista ex lege per il lavoro carcerario.
Ciò premesso, il ricorrente odierno appellato ha concluso chiedendo la condanna della convenuta alla corresponsione della somma di € 8527,85 come da conteggi elaborati in ricorso con riferimento alle ore lavorate espressamente ivi indicate, oltre accessori e co vittoria di spese da distrarsi.
Si è costituito il a mezzo di funzionario delegato ex art. 417-bis c.p.c. Parte_1
eccependo preliminarmente la prescrizione dei crediti rivendicati, deducendo in proposito, la sussistenza di una pluralità di rapporti lavorativi intercorsi con il ricorrente odierno appellato, intervallati da interruzioni dell'attività lavorativa. Il resistente attuale appellante ha argomentato in ordine alla correttezza dell'inquadramento contrattuale individuato dall'Amministrazione e ha dedotto di aver applicato le tariffe aggiornate riparametrate dalla commissione prevista dall'art 22
O.P. , che non aveva previsto la frequenza dei termini in cui la predetta Commissione si deve riunire né termini perentori per l'aggiornamento dell'ammontare delle mercedi dei detenuti. Ha poi dedotto che i ratei di tredicesima e TFR erano stati conglobati;
i cedolini paga erogati dal Sistema informativo contabile sino al 2007/2008 ( quando il sistema era stato aggiornato ) non evidenziavano nelle voci di dettaglio le quote di 13^ mensilità e TFR che comunque venivano corrisposte;
quanto all'indennità per ferie non fruite mancava la necessaria apposita domanda da presentarsi entro il limite temporale dei cinque anni decorrenti dal momento in cui sarebbe sorto il credito, ossia dalla scadenza del termine di fruizione delle ferie.
Il , infine, ha eccepito la compensazione di quanto eventualmente dovuto al ricorrente con Parte_1
i propri crediti a titolo di mantenimento e ha concluso domandando: dichiararsi inammissibile il ricorso, per mancata sufficiente allegazione dei fatti costitutivi dei dritti lesi, dei criteri di determinazione del quantum ,della descrizione delle attività svolte ;
dichiarare prescritta ogni pretesa;
rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto, in subordine detrarre in via compensativa le spese di mantenimento non riscosse pari ad € 1175,71 ;
non riconoscere la rivalutazione e comunque il cumulo tra interessi e rivalutazione
Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe, così ha statuito:
condanna il convenuto al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma Parte_1 di € 15673,22 , oltre interessi dalla maturazione al saldo;

- condanna il convenuto al pagamento in favore del procuratore antistatario del ricorrente Parte_1 di € 2000,00 , oltre rimb forf iva e cpa come per legge , a titolo di compensi professionali”.
Al riguardo il primo giudice ha rigettato l'eccezione di prescrizione formulata dal , Parte_1
ritenendo in proposito che, nel caso di specie, il rapporto di lavoro fosse unico e non si versasse in ipotesi di più rapporti, interrotti con intervalli, cosicché il decorso del termine prescrizionale iniziava
a correre dalla cessazione del lavoro, ossia da dicembre 2017 e, il ricorso proposto nel 2020, era tempestivo. Il resistente attuale appellante, poi, non aveva contestato le mansioni né l'orario di lavoro
e, la contestazione circa l'erroneità del contratto collettivo invocato era generica, talché poteva essere preso a riferimento il CCNL invocato dal ricorrente odierno appellato.
Ancora, le contestazioni sui conteggi allegati in ricorso, con specifica indicazione dei parametri di calcolo utilizzati dal ricorrente si appalesavano in primis ed in via assorbente infondate, atteso che evidentemente erano state richieste differenze su mensilità aggiuntive, TFR , indennità sostitutiva di ferie non godute;
pertanto ogni argomento riferito alle somme già versate dal ( si noti non Parte_1
è stato specificamente e tempestivamente contestata l'indicazione del percepito riportato in ricorso ) era in radice infondato, avendo i conteggi del ricorrente già tenuto conto di quanto percepito per le voci in questione. L'eccezione di compensazione formulata dal , poi, era del tutto apodittica Parte_1
e infondata.
Infine, non si poteva tenere conto delle note recanti data 16.11.2017 (più correttamente: 16.11.2021), perché non depositate telematicamente.
Ha proposto affidandosi a un duplice ordine di censure.
1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. dell'art. 16 bis, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n.
179 circa il mancato deposito telematico delle note da parte del . Il deposito Parte_1
telematico, infatti, è previsto solo per gli avvocati e non per i funzionari delegati;
quindi, erroneamente il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle note depositate il 16.11.2021.
2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 61, 115 e 416 c.p.c. e 2697 c.c. con riferimento al quantum dovuto fino a settembre 2017. Ciò perché, se il primo giudice avesse tenuto conto delle note del 16.11.2021, avrebbe rilevato come ivi fossero inclusi conteggi contenenti specifiche contestazioni, sia degli orari di lavoro asseritamente osservati dal ricorrente odierno
appellato, sia delle somme conteggiate come percepite, sia di quelle spettanti in base ai contratti collettivi succedutisi in corso di rapporto ed applicabili al caso di specie.
L'appellante, quindi, non ha formulato censure circa i capi della decisione gravata con i quali sono state respinte le eccezioni di prescrizione e compensazione, né in ordine alla mancata contestazione degli orari di lavoro e all'applicabilità delle fonti contrattuali collettive invocate dal CP_1
Il , quindi, ha concluso domandando la riforma della sentenza appellata e la condanna di Parte_1
esso appellante al solo pagamento di euro 3.3031,26 o della diversa somma ritenuta di giustizia, eventualmente a seguito di espletamento di c.t.u. contabile, il tutto oltre interessi legali. In ogni caso ha lamentato l'abnormità della condanna pronunciata, nella misura di euro 15.673,22, pari a quasi il doppio di quanto costituente oggetto di domanda.
Si è costituito l'appellato, domandando il rigetto del gravame e chiedendo soltanto ridursi la condanna in proprio favore alla somma richiesta con il ricorso ex art. 414 c.p.c., ossia euro 8.527,75 oltre accessori. Il non ha proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza con il quale CP_1
l'Amministrazione è stata condannata al pagamento, a titolo di accessori, dei soli interessi legali e non della rivalutazione monetaria.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo letto in udienza.
L' appello è solo parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
Coglie nel segno la doglianza esplicitata nell'atto di appello, con la quale si deduce che il Tribunale ha condannato l'appellante al pagamento di euro 15.673,22 a fronte di una domanda del CP_1
tendente alla condanna della controparte a pagare euro 8527,85. Ne dà atto, del resto, il medesimo appellato.
Entro tale ultimo importo, pertanto, deve essere ridotto l'accertamento del diritto in favore dell'appellato.
Per il resto, però, l'appello, così come articolato, non può essere accolto.
L'appellante, infatti, rivolge le proprie censure alla sentenza appellata solo in punto di contestazione dei conteggi (in base all'orario di lavoro e alle somme dedotte come percepite dal ricorrente, nonché agli importi spettanti da contrattazione collettiva), contestazione che sarebbe stata effettuata specificamente con le note 16.11.2021, delle quali lamenta l'erroneità della mancata considerazione da parte del Tribunale.
Ora, però, al riguardo, non può non osservarsi che, le allegazioni specifiche contrarie a quelle contenute nel ricorso ex art. 414 c.p.c., avrebbero dovuto essere contenute già nella comparsa di costituzione e risposta ex art. 416 c.p.c., nella quale, però, mancava l'indicazione dei propri conteggi, fondati sull'orario, sulle somme percepite e sui compensi dovuti in base ai contratti collettivi applicabili;
indicazioni che erano tutte incluse, in tesi dell'appellante, nelle note del 16.11.2021.
Ma, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., era nella comparsa di costituzione che la parte resistente in primo grado avrebbe dovuto prendere posizione in maniera specifica sulle allegazioni del ricorrente
(appunto sull'orario, sulle somme percepite e sui compensi dovuti in base ai contratti collettivi applicabili) e, non avendolo fatto in quella sede, è incorsa in preclusione, cosicché non può essere comunque accolta la censura con la quale il si duole della mancata considerazione delle Parte_1
“contestazioni” di cui alle note del 16.11.2021.
Nella comparsa di costituzione e risposta il , come sopra riportato, aveva semplicemente Parte_1
eccepito che il ricorso ex art. 414 c.p.c. non contenesse deduzioni sufficientemente precise circa orari, mansioni e inquadramento;
il Tribunale, però, nell'affermare che le allegazioni contenute al riguardo nell'atto introduttivo del giudizio non erano contestate, ha superato tali eccezioni, implicitamente accertando la sufficienza deduttiva del ricorso.
Ma l'appello, così come proposto, non censura la motivazione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto sufficienti e quindi non contestate le allegazioni del bensì esclusivamente nel capo CP_1 con il quale è giunto all'affermazione della non contestazione dei conteggi per avere escluso le note del 16.11.2021.
L'appello, pertanto, così come proposto, non può essere accolto se non nei limiti dell'ultrapetizione sopra rilevata.
La decisione della causa sulla base di una ragione liquida esonera il Collegio dall'esaminare di ufficio la questione, non sottoposta dall'appellato in primo grado né riproposta con appello incidentale, dell'eventuale nullità della costituzione del in primo grado a mezzo di funzionario delegato Parte_1
ex art. 417-bis c.p.c. malgrado non si verta (Cass.12205-19 ai fini della competenza territoriale) in rapporti di pubblico impiego.
Le spese di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo a norma del DM n.54-14, in considerazione del valore della causa, seguono la soccombenza.
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