Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/04/2024, n. 482
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. Francesco Filocamo - Presidente dott. Silvia Rita Fabrizio - Consigliere dott. Alberto Iachini Bellisarii - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 1237 / 2022 RG , trattenuta in decisione con ordinanza del 29.2.2024,
promossa da
NI MARINA, elettivamente domiciliata in Francavilla al Mare alla Via Adriatica 2 presso lo studio dall'Avv. Monica Savanna che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello;
Appellante
contro
PE AN, rappresentato e difeso, in virtù di mandato conferito in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Livio Sarchese , presso il cui studio, in Francavilla al Mare , Via Adriatica Sud n. 142, è elettivamente domiciliato;
Appellato
avverso
la sentenza n. 68/2022 depositata il 20.6.2022 dal Tribunale di Chieti /Ortona nel procedimento civile n.73/2021 , avente ad oggetto violazione delle distanze legali .
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“ Voglia l'Ill.ma Corte, in accoglimento del presente appello ed in riforma parziale dell'impugnata sentenza: A) previo accertamento della violazione dell'art. 892 ultimo comma c.c., condannare il sig. PE ON a mantenere/tagliare la pianta ad un'altezza tale da non superare il muro divisorio tra le proprietà delle parti;
B) in via di estremo subordine, condannare il sig. PE ON a mantenere la pianta della specie
“OR” ad un'altezza inferiore a quella del balcone della sig.ra NI (lato sud-est) e/o comunque alla veduta esercitata dall'appellante dal balcone lato sud-est, per i motivi di cui al presente atto;
C) condannare l'appellato al pagamento in favore della sig.ra NI della somma di € 353,31 quali spese anticipate, per le causali di cui al presente atto;
D) con vittoria di spese, diritti ed onorari di avvocato del doppio grado del giudizio.”
Per parte appellata:
“ Piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvedere:
In via preliminare: - Dichiarare inammissibile l'appello così come proposto per le motivazioni evidenziate nella comparsa di costituzione e risposta, del 6 marzo 2023 e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
Nel merito: - Rigettare integralmente l'appello proposto, per le motivazioni sopra esposte, con conseguente conferma della sentenza appellata;
Condannare, in ogni caso, l'appellante al pagamento delle spese e delle competenze di lite.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Chieti, Sezione Dist. di Ortona, così ebbe a decidere:
PQM
:
“a) rigetta le domande dell'attrice nei confronti dei convenuti CO CO, ON AR LI, RI UI per difetto di legittimazione passiva sostanziale;
b) accoglie la domanda di accertamento dell'usucapione, proposta dal convenuto PE ON e, per l'effetto, riconosce e dichiara che quest'ultimo è titolare del diritto di servitù di mantenere l'albero della specie “OR” alla distanza attualmente esistente rispetto all'immobile di proprietà di parte attrice;
c) per l'effetto, rigetta tutte le domande di parte attrice nei confronti di PE ON;
d) ordina al Conservatore la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari;
e) compensa le spese tra tutte le parti;
d) spese per la CTU poste definitivamente a carico dell'attrice e del convenuto PE ON, in misura uguale tra di loro nei rapporti interni” Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice.
“ Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato, NI RI ha convenuto in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Chieti, ON PE, CO CO, ON AR LI, RI
UI, esponendo di essere proprietaria di un appartamento sito in Francavilla al Mare, via Nazionale Adriatica Nord n. 430, meglio identificato in atti. Secondo la prospettazione attorea, i convenuti avrebbero piantato un albero della specie “OR” ad una distanza inferiore a quella prescritta dall'art. 892 c.c., rispetto al balcone del suddetto appartamento.
Chiede pertanto la condanna dei convenuti al ripristino della distanza legale, mediante potatura parziale o estirpazione dell'albero, nonché al pagamento delle spese sostenute per la mediazione e per la consulenza tecnica di parte.
Si è costituito il PE, eccependo, in via preliminare, la mancata mediazione sulla domanda di estirpazione, in quanto la