Corte d'Appello Trieste, sentenza 12/08/2024, n. 81
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Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. L B - Presidente relatore -
Dott. M V - Consigliere -
Dott. G B - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 23 del Ruolo 2023, promossa in questa
sede di appello con ricorso depositato il 6/2/2023
da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
(C.F. ) Parte_5 C.F._5
(C.F. ) Parte_6 C.F._6
(C.F. ) Parte_7 C.F._7
(C.F. ) Parte_8 C.F._8
(C.F. ) Parte_9 C.F._9
(C.F. ) Parte_10 C.F._10
(C.F. ) Parte_11 C.F._11
(C.F. Parte_12 C.F._12
(C.F. Parte_13 C.F._13
(C.F. ) Parte_14 C.F._14
(C.F. ) Parte_15 C.F._15
tutti rappresentati e difesi dall'Avv.Nicola Sponza in forza di procure alle liti trasmes-
se per via telematica, unitamente al ricorso di primo grado, come copie per immagine
su supporto informatico di originali analogici
- appellanti -
contro
(P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Controparte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.Giulio Mosetti, Daniele Compagnone e
[...] [...]
in forza di mandato ritrasmesso per via telematica, unitamente alla Controparte_3
memoria difensiva d'appello, come copia per immagine su supporto informatico di
originale analogico
- appellata -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.103/2022 del Tribunale
di Trieste - pagamento differenze retributive e risarcimento danni da inadempimento.
Causa chiamata all'udienza di discussione del 13/6/2024.
Conclusioni
Per gli appellanti: voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in riforma della impugnata
sentenza meglio descritta in epigrafe, così provvedere: IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in totale riforma della Sentenza n. 103/2022, resa inter partes dal Tribunale
di Trieste, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Unico Dott. Ancora – R.G. n.
296/2020, pubblicata il 3/1/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime
cure che qui si riportano: “IN VIA PRINCIPALE - Accertare e dichiarare la sussi-
stennza dell'inadempimento contrattuale e del conseguente diritto al pagamento del-
l'indennità di chiamata ovvero “premio presenza” contrattualmente prevista e per
l'effetto condannare la resistente Controparte_4
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento della stessa con decorrenza dal mese di ottobre 2018 ovvero dal diverso
termine o per le diverse somme, maggiori o minori, ritenute di giustizia con rivaluta-
zione ed interesse;
- Accertare e dichiarare la sussistenza dell'inadempimento con-
trattuale quanto al mancato lavaggio dei DPI assegnati e del conseguente diritto di
credito in capo ai ricorrenti, e per l'effetto condannare la resistente
[...]
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno ex art.
2086 c.c. e/o per ingiustificato arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., da deter-
minarsi, anche in via equitativa, in misura non inferiore a quattro ore di straordina-
rio mensili per ciascun lavoratore per il periodo ottobre 2016 – ottobre 2018 ovvero
dal diverso termine o per le diverse somme, maggiori o minori, ritenute di giustizia
con rivalutazione ed interesse;
Con vittoria di spese, diritti, onorari e rimborso
forfetario in favore dell'antistatario procuratore. IN VIA ISTRUTTORIA Nella non
creduta ipotesi in cui il giudice ritenesse di dover procedere alla comparazione delle
differenze retributive tra il periodo antecedente e successivo all'applicazione dell'ac-
cordo di secondo livello ovvero al fine di accertare il numero e la modalità di lavag-
gio necessari secondo buona norma a mantenere le condizioni d'igiene nonché di vi-
sibilità degli indumenti di lavoro qualificati come dispositivi di protezione individua-
le e consegnati agli odierni istanti in ragione del loro inquadramento contrattuale e
delle mansioni svolte come CCNL di categoria quantificando di conseguenza il costo
di ciascun lavaggio, disporsi idonea CTU contabile ovvero tecnica chiedendo di vo-
lersi ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla convenuta l'esibizione dei libri ma-
tricola nonché la specifica di tutti gli avviamenti occorsi durante tutto il periodo la-
vorativo. In caso di contestazione sul punto, si chiede ammettersi prova per interpello
formale della convenuta e/o prova per testi sui capitoli di prova di cui in narrativa
premettendo le parole “Vero che…” ed indicando quali testi: - ;
Persona_1
CAP 6,7;
- CAP. 4, 5, 13, 15, 16, 18;
- CP_5 CP_6 CP_7
Pag.3 CAP 6, 7, 10, 13, 15, 16, 18;
Con diritto di prova contraria quanto ai capitoli di con-
troparte eventualmente ammessi”. - In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed ono-
rari per entrambi i gradi di giudizio;
Per l'appellata: in via principale e nel merito rigettarsi il ricorso proposto dagli appel-
lanti e contestualmente, per l'effetto, confermare la sentenza n. del Tribunale di Trie- ste, Sezione Lavoro, n. 103/2022 pubblicata il 03.01.2023 nell'ambito del
procedimen-to sub RG n. 296/2020. In ogni caso spese di lite integralmente rifuse. In
via istruttoria ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova ex adverso formulati
in quanto generici, esplorativi, inconferenti, irrilevanti e formulati in modo irrituale.
Si chiede ammettersi a prova contraria, diretta e indiretta, sui capitoli di controparte
eventualmente ammessi, con i testi già indicati nella memoria difensiva di primo gra-
do (pp. 12-13), oltre che a prova diretta sui relativi capitoli contenuti in quella stessa
memoria difensiva, preceduti dalla locuzione “Vero che”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 6/7/2020 e altri diciotto dipendenti Parte_16
della di esponevano che il loro Controparte_1 CP_1
precedente datore di lavoro al fine di acquisire i lavoratori più Controparte_8
qualificati della liquidata Compagnia Portuale, aveva riconosciuto loro uno speciale
trattamento economico ad personam, connesso ai meriti acquisiti con la pregressa
esperienza in ambito portuale;
che l' aveva riconosciuto loro questo tratta- CP_1
mento particolare e lo aveva esteso anche a tutti gli altri suoi dipendenti;
che in busta
paga questo emolumento era stato inserito con il codice 5762 e la definizione di "in-
centivo base" ed era stato corrisposto fino a settembre 2018, nonostante il nuovo con-
tratto integrativo di secondo livello fosse vigente sin dal 4 agosto;
che l'azienda, mes-
sa in mora a fronte del mancato pagamento del suddetto incentivo, aveva risposto che
la volontà delle parti stipulanti ed nuovo contratto integrativo di secondo livello era
stata quella di abolirlo;
che la voce retributiva in questione era qualificabile come su-
Pag.4
perminimo individuale ad personam non assorbibile, e ciò per effetto di un patto di
non assorbimento ricavabile dal fatto che esso era stato sempre erogato in misura co-
stante nonostante gli adeguamenti retributivi introdotti dalla contrattazione collettiva
nel corso del tempo;
che peraltro si trattava di una voce stipendiale collegata alle qua-
lità individuali o ai meriti dei lavoratori o alla qualità speciale e soprattutto alla mag-
giore gravosità del servizio e perciò appunto di un vero superminimo ad personam,
concesso nell'ambito del contratto individuale e perciò non modificabile a livello col-
lettivo;
che la mancata erogazione del "premio presenza" aveva comportato la perdita
di Euro 11,45 al giorno pe tutti i giorni di presenza in turno, pari a 26 in forza del
CCNL, e perciò di complessivi Euro 297,70 lordi;
che il nuovo incentivo introdotto
dal contratto integrativo di secondo livello era legato anche a variabili diverse dalla
presenza in servizio e quindi aveva natura diversa rispetto alla indennità di turno del-
l'ex personale di essendo questa diretta a compensare i lavoratori per la CP_8
gravosità del lavoro secondo la turnistica h 24.
Deducevano ancora i ricorrenti che, svolgendo essi le mansioni promiscue di
generico, autista, rallista, gruista e carrellista, avevano in dotazione vari dispositivi
di protezione individuale (gilet senza maniche, pantalone estivo, salopette estiva,
pantalone invernale imbottito, giubbino, impermeabile esterno con giacca a vento in-
terna ancorabile, tutti indumenti ad alta visibilità);
che l'Agenzia aveva più volte ri-
conosciuto la necessità di provvedere al lavaggio dei DPI in adempimento della nor-
mativa dettata dal d.lgs. 81/2008;
che però da ottobre 2016 a ottobre 2018 essi aveva-
no dovuto effettuare il lavaggio dei DPI, almeno una volta a settimana, in autonomia
ed a loro spese, subendo un danno quantificabile in quattro ore di lavoro straordinario
al mese.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
(in sigla ALPT) esponendo che i ricorrenti erano divenuti suoi dipendenti per
[...]
effetto di passaggio diretto dal precedente datore di lavoro ai Controparte_8
sensi dell'art.2112 c.c. e dell'accordo sindacale stipulato ex art.47 della legge 428/90,
Pag.5
cui avevano fatto seguito apposite conciliazioni stipulate da ciascun lavoratore ai sen-
si degli artt.411 c.p.c. e 2113 comma 4 c.c.;
che pertanto era stato riconosciuto loro,
oltre all'indennità di turno prevista dal CCNL, anche l'incentivo base stabilito dal
Quadro tariffario dell'impresa approvato dall'Autorità Portuale di Trieste, ovvero la
somma di Euro 11,45 per ogni giorno di effettivo avviamento al lavoro;
che questo
incentivo era stato da essa esteso a tutti i suoi dipendenti ed erogato fino all'entrata in
vigore del contratto integrativo di secondo livello avvenuta, dopo apposito referen-
dum, l'1/10/2018, nel quale era stato previsto un nuovo e più vantaggioso meccani-
smo premiale;
che era certo l'intento delle parti stipulanti di sostituire il vecchio in-
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. L B - Presidente relatore -
Dott. M V - Consigliere -
Dott. G B - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 23 del Ruolo 2023, promossa in questa
sede di appello con ricorso depositato il 6/2/2023
da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
(C.F. ) Parte_5 C.F._5
(C.F. ) Parte_6 C.F._6
(C.F. ) Parte_7 C.F._7
(C.F. ) Parte_8 C.F._8
(C.F. ) Parte_9 C.F._9
(C.F. ) Parte_10 C.F._10
(C.F. ) Parte_11 C.F._11
(C.F. Parte_12 C.F._12
(C.F. Parte_13 C.F._13
(C.F. ) Parte_14 C.F._14
(C.F. ) Parte_15 C.F._15
tutti rappresentati e difesi dall'Avv.Nicola Sponza in forza di procure alle liti trasmes-
se per via telematica, unitamente al ricorso di primo grado, come copie per immagine
su supporto informatico di originali analogici
- appellanti -
contro
(P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Controparte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.Giulio Mosetti, Daniele Compagnone e
[...] [...]
in forza di mandato ritrasmesso per via telematica, unitamente alla Controparte_3
memoria difensiva d'appello, come copia per immagine su supporto informatico di
originale analogico
- appellata -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.103/2022 del Tribunale
di Trieste - pagamento differenze retributive e risarcimento danni da inadempimento.
Causa chiamata all'udienza di discussione del 13/6/2024.
Conclusioni
Per gli appellanti: voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in riforma della impugnata
sentenza meglio descritta in epigrafe, così provvedere: IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in totale riforma della Sentenza n. 103/2022, resa inter partes dal Tribunale
di Trieste, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Unico Dott. Ancora – R.G. n.
296/2020, pubblicata il 3/1/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime
cure che qui si riportano: “IN VIA PRINCIPALE - Accertare e dichiarare la sussi-
stennza dell'inadempimento contrattuale e del conseguente diritto al pagamento del-
l'indennità di chiamata ovvero “premio presenza” contrattualmente prevista e per
l'effetto condannare la resistente Controparte_4
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento della stessa con decorrenza dal mese di ottobre 2018 ovvero dal diverso
termine o per le diverse somme, maggiori o minori, ritenute di giustizia con rivaluta-
zione ed interesse;
- Accertare e dichiarare la sussistenza dell'inadempimento con-
trattuale quanto al mancato lavaggio dei DPI assegnati e del conseguente diritto di
credito in capo ai ricorrenti, e per l'effetto condannare la resistente
[...]
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno ex art.
2086 c.c. e/o per ingiustificato arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., da deter-
minarsi, anche in via equitativa, in misura non inferiore a quattro ore di straordina-
rio mensili per ciascun lavoratore per il periodo ottobre 2016 – ottobre 2018 ovvero
dal diverso termine o per le diverse somme, maggiori o minori, ritenute di giustizia
con rivalutazione ed interesse;
Con vittoria di spese, diritti, onorari e rimborso
forfetario in favore dell'antistatario procuratore. IN VIA ISTRUTTORIA Nella non
creduta ipotesi in cui il giudice ritenesse di dover procedere alla comparazione delle
differenze retributive tra il periodo antecedente e successivo all'applicazione dell'ac-
cordo di secondo livello ovvero al fine di accertare il numero e la modalità di lavag-
gio necessari secondo buona norma a mantenere le condizioni d'igiene nonché di vi-
sibilità degli indumenti di lavoro qualificati come dispositivi di protezione individua-
le e consegnati agli odierni istanti in ragione del loro inquadramento contrattuale e
delle mansioni svolte come CCNL di categoria quantificando di conseguenza il costo
di ciascun lavaggio, disporsi idonea CTU contabile ovvero tecnica chiedendo di vo-
lersi ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla convenuta l'esibizione dei libri ma-
tricola nonché la specifica di tutti gli avviamenti occorsi durante tutto il periodo la-
vorativo. In caso di contestazione sul punto, si chiede ammettersi prova per interpello
formale della convenuta e/o prova per testi sui capitoli di prova di cui in narrativa
premettendo le parole “Vero che…” ed indicando quali testi: - ;
Persona_1
CAP 6,7;
- CAP. 4, 5, 13, 15, 16, 18;
- CP_5 CP_6 CP_7
Pag.3 CAP 6, 7, 10, 13, 15, 16, 18;
Con diritto di prova contraria quanto ai capitoli di con-
troparte eventualmente ammessi”. - In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed ono-
rari per entrambi i gradi di giudizio;
Per l'appellata: in via principale e nel merito rigettarsi il ricorso proposto dagli appel-
lanti e contestualmente, per l'effetto, confermare la sentenza n. del Tribunale di Trie- ste, Sezione Lavoro, n. 103/2022 pubblicata il 03.01.2023 nell'ambito del
procedimen-to sub RG n. 296/2020. In ogni caso spese di lite integralmente rifuse. In
via istruttoria ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova ex adverso formulati
in quanto generici, esplorativi, inconferenti, irrilevanti e formulati in modo irrituale.
Si chiede ammettersi a prova contraria, diretta e indiretta, sui capitoli di controparte
eventualmente ammessi, con i testi già indicati nella memoria difensiva di primo gra-
do (pp. 12-13), oltre che a prova diretta sui relativi capitoli contenuti in quella stessa
memoria difensiva, preceduti dalla locuzione “Vero che”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 6/7/2020 e altri diciotto dipendenti Parte_16
della di esponevano che il loro Controparte_1 CP_1
precedente datore di lavoro al fine di acquisire i lavoratori più Controparte_8
qualificati della liquidata Compagnia Portuale, aveva riconosciuto loro uno speciale
trattamento economico ad personam, connesso ai meriti acquisiti con la pregressa
esperienza in ambito portuale;
che l' aveva riconosciuto loro questo tratta- CP_1
mento particolare e lo aveva esteso anche a tutti gli altri suoi dipendenti;
che in busta
paga questo emolumento era stato inserito con il codice 5762 e la definizione di "in-
centivo base" ed era stato corrisposto fino a settembre 2018, nonostante il nuovo con-
tratto integrativo di secondo livello fosse vigente sin dal 4 agosto;
che l'azienda, mes-
sa in mora a fronte del mancato pagamento del suddetto incentivo, aveva risposto che
la volontà delle parti stipulanti ed nuovo contratto integrativo di secondo livello era
stata quella di abolirlo;
che la voce retributiva in questione era qualificabile come su-
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perminimo individuale ad personam non assorbibile, e ciò per effetto di un patto di
non assorbimento ricavabile dal fatto che esso era stato sempre erogato in misura co-
stante nonostante gli adeguamenti retributivi introdotti dalla contrattazione collettiva
nel corso del tempo;
che peraltro si trattava di una voce stipendiale collegata alle qua-
lità individuali o ai meriti dei lavoratori o alla qualità speciale e soprattutto alla mag-
giore gravosità del servizio e perciò appunto di un vero superminimo ad personam,
concesso nell'ambito del contratto individuale e perciò non modificabile a livello col-
lettivo;
che la mancata erogazione del "premio presenza" aveva comportato la perdita
di Euro 11,45 al giorno pe tutti i giorni di presenza in turno, pari a 26 in forza del
CCNL, e perciò di complessivi Euro 297,70 lordi;
che il nuovo incentivo introdotto
dal contratto integrativo di secondo livello era legato anche a variabili diverse dalla
presenza in servizio e quindi aveva natura diversa rispetto alla indennità di turno del-
l'ex personale di essendo questa diretta a compensare i lavoratori per la CP_8
gravosità del lavoro secondo la turnistica h 24.
Deducevano ancora i ricorrenti che, svolgendo essi le mansioni promiscue di
generico, autista, rallista, gruista e carrellista, avevano in dotazione vari dispositivi
di protezione individuale (gilet senza maniche, pantalone estivo, salopette estiva,
pantalone invernale imbottito, giubbino, impermeabile esterno con giacca a vento in-
terna ancorabile, tutti indumenti ad alta visibilità);
che l'Agenzia aveva più volte ri-
conosciuto la necessità di provvedere al lavaggio dei DPI in adempimento della nor-
mativa dettata dal d.lgs. 81/2008;
che però da ottobre 2016 a ottobre 2018 essi aveva-
no dovuto effettuare il lavaggio dei DPI, almeno una volta a settimana, in autonomia
ed a loro spese, subendo un danno quantificabile in quattro ore di lavoro straordinario
al mese.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
(in sigla ALPT) esponendo che i ricorrenti erano divenuti suoi dipendenti per
[...]
effetto di passaggio diretto dal precedente datore di lavoro ai Controparte_8
sensi dell'art.2112 c.c. e dell'accordo sindacale stipulato ex art.47 della legge 428/90,
Pag.5
cui avevano fatto seguito apposite conciliazioni stipulate da ciascun lavoratore ai sen-
si degli artt.411 c.p.c. e 2113 comma 4 c.c.;
che pertanto era stato riconosciuto loro,
oltre all'indennità di turno prevista dal CCNL, anche l'incentivo base stabilito dal
Quadro tariffario dell'impresa approvato dall'Autorità Portuale di Trieste, ovvero la
somma di Euro 11,45 per ogni giorno di effettivo avviamento al lavoro;
che questo
incentivo era stato da essa esteso a tutti i suoi dipendenti ed erogato fino all'entrata in
vigore del contratto integrativo di secondo livello avvenuta, dopo apposito referen-
dum, l'1/10/2018, nel quale era stato previsto un nuovo e più vantaggioso meccani-
smo premiale;
che era certo l'intento delle parti stipulanti di sostituire il vecchio in-
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