Corte d'Appello Roma, sentenza 12/09/2024, n. 5674
Sentenza
12 settembre 2024
Sentenza
12 settembre 2024
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Biagio Roberto Cimini Presidente dott. Nicola Saracino Consigliere dott. Elena Gelato Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 1485/2022, pendente
TRA
Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio (C.F. 96251290589), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Lentini in virtù di delibera consiliare n. 58 del 28.2.2022 e determinazione di conferimento incarico difensivo n. 56 del
3.3.2022
appellante
E
AU ON (C.F. [...]), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Daniela
De Berardinis e Massimo Pineschi giusta procura in atti appellata
Con la partecipazione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di
Roma
Oggetto: impugnazione sanzione disciplinare.
CONCLUSIONI
Per il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso e in riforma della sentenza impugnata: - confermare la sanzione della radiazione dall'Albo comminata dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio alla Dott.ssa AU ON;
- per l'effetto, condannarla alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio grado di giudizio.”.
1
Per AU ON: “Piaccia alla Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza ed avversa deduzione, rigettare il ricorso in Appello promosso dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio avverso la sentenza
n°1919/2022, emessa dal Tribunale Civile di Roma Sez. XI, all'esito del giudizio R.G. n°52492/2021, in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto, confermare la sentenza impugnata in ogni sua statuizione, per i motivi di cui al presente atto. Con vittoria di spese ed onorari anche del presente grado.
Con riserva di ulteriormente contro dedurre anche all'esito delle difese di controparte”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma
n. 1919/2022 con la quale era stata annullata la sanzione della radiazione dall'Albo degli Psicologi comminata alla dr.ssa AU ON con delibera n. 208 del 24.5.2021 (doc. 3 fasc. primo grado parte appellante).
A fondamento dell'impugnazione parte appellante ha lamentato che il Tribunale:
I. non avrebbe considerato il fulcro essenziale della motivazione del provvedimento di radiazione, ovverosia la sovrapposizione della figura del counselor non psicologo e quella protetta dalla legge dello psicologo iscritto all'Albo, così rinunciando a comprendere e valutare le ragioni essenziali del provvedimento espulsivo;
II. avrebbe omesso di considerare il comma 2 dell'art. 8 del Codice Deontologico, che vieta espressamente e chiaramente anche in via preventiva allo psicologo di avallare attività ingannevoli o abusive;
III. non avrebbe considerato che la ON, con condotte attive ed omissive poste in essere nella sua qualità di psicologa, avrebbe disatteso le indicazioni istituzionali provenienti dagli enti pubblici preposti alla tutela della professione di psicologo e della salute pubblica, funzionali al contrasto del fenomeno dell'esercizio abusivo della stessa.
AU ON ha resistito all'avversa impugnazione chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
A seguito di alcuni rinvii disposti per esigenze dell'ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo deve essere disatteso.
Ritiene questa Corte che correttamente il Tribunale non abbia affrontato la questione della sovrapposizione della figura del counselor non psicologo e quella protetta dalla legge dello psicologo iscritto all'Albo, in quanto essa esulava dal thema decidendum.
2
Oggetto del giudizio era infatti la valutazione della legittimità della condotta della ON allorché, partecipando ad un tavolo tecnico UNI, deputato allo studio di una proposta pre- normativa della definizione della professione di counselor, secondo uno schema concettuale asseritamente sovrapponibile alla figura dello psicologo, avrebbe avallato l'esercizio abusivo della professione, con violazione di regole comportamentali.
Accertato che la condotta posta in essere dall'odierna appellata non poteva neppure in astratto configurare le violazioni da cui è scaturita la sanzione in oggetto, il Tribunale ha correttamente arrestato la propria cognizione senza bisogno