Corte d'Appello Torino, sentenza 21/01/2025, n. 439
CA Torino
Sentenza
21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE
Dott. ssa Patrizia Visaggi CONSIGLIERE Rel.
Dott. ssa Silvia Casarino CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 275 /2024 R.G.L. promossa da:
KEMI S.R.L. (P.Iva 01139940033 – Codice fiscale: 06888630156) con sede legale in 28060 San Pietro ZO (NO), Via E. Marelli n.
32/40, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante pro tempore, sig. NI AMBROGIO, nato a
Milano, il 17.05.1935, residente in [...], giusta delega a margine del presente atto rappresentata e difesa dall'avv. LI Giuggioli del Foro di Novara, presso il suo studio domiciliata in Novara, Corso Cavallotti 36
APPELLANTE
CONTRO
OB ES (C.F. [...]), nata a [...] il [...] e ivi residente in [...], per delega in calce al presente atto rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Alberto Matteo Borrione e
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dall'Avv. Enrica Casetta del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, Via Meucci n. 2
APPELLATO
Oggetto: Licenziamento individuale per giusta causa
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Come da ricorso depositato il 10.6.2024
Per l'appellato:
Come da memoria depositata il 31.10.2024
FATTI DI CAUSA
Con ricorso diretto al Tribunale di Novara, LE IL ha impugnato il licenziamento per giusta causa intimatole con lettera ricevuta il 3.4.2023 (doc.9 IL) in relazione agli addebiti contestati con lettera 16.2.2023 e consistenti: nell'“aver comunicato formalmente, a mezzo mail (del 8 e 9 febbraio 2023) ricevute anche da altri Suoi colleghi di lavoro, di non intendere prendere parte alla trasferta per partecipare al PU Tec, in India, organizzata dal nostro
General Manager nelle giornate dal 10 al 15 Aprile 2023, nonostante la sua partecipazione fosse stata espressamente richiesta dal dottor
AN GN…”, nonché, per il comportamento tenuto in occasione della missione in Puglia a Ostuni il 15 Febbraio, al fine di testare presso il cliente la produzione di un nuovo prodotto, “per essersi allontanata dall'azienda nostra cliente in quanto aveva l'aereo prenotato per il ritorno alle 15:00 in partenza da Bari, senza informare alcuno del problema tecnico della macchina (del cliente) e senza concordare, con noi il rientro immediato, ovvero uno spostamento del volo di ritorno” (doc.6 IL).
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto l'insussistenza dei fatti contestati atteso che, con riferimento al primo addebito, la stessa non aveva ricevuto alcun ordine ma solo un invito da parte del
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dott. GN, la fiera in India non comportava l'esecuzione di prestazioni tecniche per cui fosse necessario la sua presenza, in qualità di tecnico, e che comunque nelle mail in questione non aveva utilizzato espressioni offensive;
con riferimento al secondo addebito la ricorrente ha poi sostenuto di essere stata autorizzata dallo stesso
RI, presente nel corso della missione, a recarsi in aeroporto per prendere il volo prenotato alle 15:00 (l'unico previsto per la giornata).
Inoltre, al più i fatti avrebbero potuto comportare l'applicazione di una sanzione conservativa ma non configurare la giusta causa addotta a sostegno del licenziamento, in ogni caso illegittimo per il mancato rispetto del termine di cui all'art.59 CCNL.
Costituendosi in giudizio la società ha contestato analiticamente le avverse pretese, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n.122/2024, pubblicata il 14.5.2024, il Tribunale ha annullato il licenziamento e condannato la KEMI s.r.l. a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro corrispondendole un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto
(comprensiva delle due indennità forfettarie per trasferte e straordinari, in quanto corrisposte continuativamente a prescindere dall'effettivo svolgimento di lavoro straordinario e/o trasferte), determinata in euro 10.223,37 (detratto l'aliunde perceptum conseguente alla nuova occupazione reperita e ai relativi emolumenti percepiti).
KEMI s.r.l. ha proposto appello e chiesto la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza, dando atto che la lavoratrice aveva optato per l'indennità sostitutiva della reintegra.
L'appellata ha resistito chiedendo il rigetto del gravame.
All'udienza di discussione del 14.11.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
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1. Il Tribunale ha motivato rilevando che:
“Quanto al primo episodio occorre, quindi, valutare se esso abbia rivestito gravità sufficiente per legittimare il recesso senza preavviso, ovvero costituisca un mero rifiuto di adempiere alle direttive datoriali, punibile con sanzione conservativa.
Ora, non spetta al Tribunale valutare la fondatezza dei motivi per cui il direttore generale richiese la partecipazione della ricorrente alla fiera PU
TECH e di quelli con cui quest'ultima giustificò il proprio rifiuto.
L'affidamento, a un singolo lavoratore, piuttosto che a un altro, di compiti rientranti nelle mansioni per cui entrambi sono stati assunti, costituisce, infatti, una scelta imprenditoriale, non sindacabile in sede giudiziaria…...
Purtuttavia, la notevole gravità che potrebbe indurre a ricondurre tale condotta alla clausola generale della “grave insubordinazione”, anziché nella definizione di rifiuto di adempiere a disposizioni legittime dei superiori gerarchici, va esclusa, quantomeno, per due ordini di ragioni:
-in primo luogo, la convenuta non ha offerto di dimostrare che, in concreto, il rifiuto abbia prodotto un danno almeno potenziale, per non essere stata
(in concreto e non in astratto) la società in grado di rispondere a domande tecniche rivoltele da potenziali clienti, con il conseguente rischio di perdere affari, pur essendo pacifico che KE partecipò, con il proprio massimo dirigente, alla fiera PU TECH 2023;
-in secondo luogo, dalla lettura congiunta della contestazione e delle giustificazioni emerge che la ricorrente, ricevuta la prima, attenuò decisamente la propria posizione, dichiarandosi disponibile a organizzare la propria partecipazione alla fiera, in un'epoca in cui ciò appariva ancora possibile, il che avrebbe dovuto indurre la datrice di lavoro ad attenuare parimenti il trattamento sanzionatorio da riservare alla lavoratrice.
Quanto al secondo episodio contestato, è chiaramente evincibile dalle clausole contrattuali sopra riportate che il CCNL legittima il licenziamento per abbandono del posto di lavoro solo se esso provochi un pericolo per la sicurezza, circostanza mai allegata in corso di causa, né contestata alla ricorrente. Diversamente e salvo il caso di recidiva, l'allontanamento dal posto di lavoro giustifica soltanto una sanzione conservativa. Ne consegue
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che, anche l'eventuale dimostrazione del fatto che la ricorrente si sia allontanata da Mec Prod di propria iniziativa, non potrebbe mutare la valutazione di illegittimità del licenziamento.
Lo stesso CCNL (art. 61, lett. p) legittima il licenziamento per recidiva soltanto in caso di previa adozione di due provvedimenti di sospensione. Il che logicamente, comporta che la reiterazione delle violazioni può determinare il licenziamento soltanto in occasione della terza infrazione di norme disciplinari, comportanti la sospensione. Diversamente, deve applicarsi la sanzione conservativa.
Da tale considerazione consegue che nemmeno la valutazione congiunta delle due mancanze contestate potrebbe ritenersi idonea a giustificare il recesso datoriale. Ciò anche alla luce del fatto – incontestato – per cui la ricorrente non ebbe a subire contestazioni disciplinari, prima di quella per cui è causa.”
2. La società censura la sentenza per: i) erroneo accertamento circa
l'insussistenza di una condotta di grave insubordinazione, violazione
e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c., dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 60 lett. n), nonché dell'art. 61 lett. m) e n) del CCNL per la piccola e media industria chimica;
ii) errato accertamento in fatto in ordine alla circostanza che, in relazione al secondo addebito, in occasione della trasferta presso il cliente MEC PROD s.r.l., alla lavoratrice sia stato contestato, o fosse contestabile, esclusivamente l'abbandono del posto di lavoro, violazione e falsa applicazione: dell'art. 2119 c.c.;
dell'art. 60, lett. a), lett. b), lett. n), nonche' dell'art. 61, lett. m), lett.
n), del CCNL applicato;
iii) erronea valutazione atomistica degli addebiti, violazione e falsa applicazione: dell'art. 2119 c.c.;
dell'art.
61, lett. p, CCNL applicato.
3. Il primo motivo merita di essere accolto nei termini che seguono.
Il licenziamento impugnato è stato intimato “per giusta causa ex art
2119 c.c.”, in relazione agli addebiti contestati con lettera del
16.2.2023 di seguito trascritta:
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“In data 8 Febbraio 2023, alle ore 12.31, il dott. AN GN, General
Manager della nostra Società, inviava, a Lei ed
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